Leggi e normative

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28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”.
2. All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “iscrizione” sono soppresse le seguenti: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico,



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,



12 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

ORDINANZA 6-13 FEBBRAIO 1995?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Professioni – Laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980/1985 – Facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri – Impedimento alla contemporanea iscrizione anche all’albo dei medici chirurghi – Asserita disparità di?trattamento rispetto ai medici laureati in epoca precedente, autorizzati (in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.100 del 1989) a mantenere la doppia iscrizione, con conseguente possibilità di essere parificati ai medici specialisti in odontoiatria –



12 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1994?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Professioni – Laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-1985 – Facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri – Conseguente inibizione all’esercizio della professione di medico – Asserita disparità di trattamento, rispetto?ai medici, iscritti al corso di laurea e abilitati alla professione in epoca precedente, e rispetto ai medici specialisti in odontoiatria per i quali sussiste il diritto alla doppia iscrizione (agli albi degli odontoiatri e dei medici chirurghi) –



12 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

SENTENZA 22 FEBBRAIO-9 MARZO 1989?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Sanitari – Odontoiatri – Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma abilitati ad esercitarla – Facoltà di chiedere l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri, mantenendo l’iscrizione nell’Albo dei medici chirurghi – Esclusione – Disparità di trattamento?rispetto ai medici chirurghi provvisti di specializzazione in odontoiatria – Illegittimità costituzionale in parte qua.?- Legge 25 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20.?- Costituzione, art. 3.?LA CORTE COSTITUZIONALE?Composta dai signori:?Presidente: dott. Francesco SAJA;?Giudici: prof.





12 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

MINISTERO DELLA SANITA’ Avviso riguardante la prova attitudinale, prevista dall’art.1, commi 1 e 3 , del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, per l’iscrizione all’albo degli Odontoiatri Il Ministero della sanità, in relazione alla prova attitudinale, prevista dal decreto legislativo n.386/1998 e bandita con decreto del 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4° serie speciale – n.47 del 16 giugno 2000, comunica che i medici immatricolati alla facoltà di medicina dell’anno accademico 1980-81 e fino al 31 dicembre 1984,



15 Giugno 2005icona categoria  Leggi e normative

Preambolo
Art. 1.
Art. 2.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 4 e l’allegato E;
Viste le direttive 78/687/CEE e 78/686/CEE, del consiglio del 25 luglio 1978, concernenti le attività di dentista;
Vista la legge 31 ottobre 1988, n. 471;
Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 1° giugno 1995,



15 Giugno 2005icona categoria  Leggi e normative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso:
– che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 avente ad oggetto: “Applicazione della L.R. n.34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” ha, tra l’altro, ai punti 1.5 e 1.6 del dispositivo, provveduto a dare attuazione alla norma di cui al secondo comma dell’articolo 8 ter del DLgs.n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni circa la necessità di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie anche “per gli studi odontoiatrici,



15 Giugno 2005icona categoria  Leggi e normative

IL MINISTERO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2000 con il quale sono stabilite le procedure per la prova attitudinale di cui all’art.1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386 per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri;
Visto l’art.1, comma 3, del richiamato decreto del 19 aprile 2000 che prevede che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;



15 Giugno 2005icona categoria  Leggi e normative

IL MINISTERO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 4 con relativo allegato E, concernente la delega al Governo per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
VISTO il decreto 1egislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1998, n 128;



 

 

 

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