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Leggi e normative
15 Maggio 2023 ![]() Si pubblica la comunicazione n. 51 della FNOMCeO Circolare Ministero della Salute 12781-21/04/2023-DGPRE-DGPRE-P recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024”
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15 Maggio 2023 ![]() Si pubblica la Comunicazione n. 55 della FNOMCeO
Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 – Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
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10 Maggio 2023 ![]() Si pubblica la comunicazione n. 57 della FNOMCeO “LEGGE 21 APRILE 2023 N 49 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI”
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27 Maggio 2022 ![]() | |
4 Marzo 2013 ![]() | |
10 Novembre 2009 ![]() | |
31 Gennaio 2007 ![]() CAPO I PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA – REGOLE GENERALI 2) Pubblicità informativa sanitaria È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti. | |
18 Ottobre 2005 ![]() Art.1 1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. | |
28 Settembre 2005 ![]() Massima: ai fini del rispetto dei termini di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio comminato dalla Commissione, e’ necessario considerare non la data in cui viene spedita la copia da notificare con il servizio postale bensi’ quella relativa al momento in cui la copia viene ritirata dal destinatario ; per cui solo da detta ultima data decorrono i trenta giorni per l’impugnazione. Si veda anche http://www.dirittosanitario.net/ | |
28 Settembre 2005 ![]() 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l’ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all’allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell’articolo 2. | |
28 Settembre 2005 ![]() 1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”. | |
28 Settembre 2005 ![]() Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, | |
12 Settembre 2005 ![]() ORDINANZA 6-13 FEBBRAIO 1995?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Professioni – Laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980/1985 – Facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri – Impedimento alla contemporanea iscrizione anche all’albo dei medici chirurghi – Asserita disparità di?trattamento rispetto ai medici laureati in epoca precedente, autorizzati (in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.100 del 1989) a mantenere la doppia iscrizione, con conseguente possibilità di essere parificati ai medici specialisti in odontoiatria – | |
12 Settembre 2005 ![]() ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1994?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Professioni – Laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-1985 – Facoltà di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri – Conseguente inibizione all’esercizio della professione di medico – Asserita disparità di trattamento, rispetto?ai medici, iscritti al corso di laurea e abilitati alla professione in epoca precedente, e rispetto ai medici specialisti in odontoiatria per i quali sussiste il diritto alla doppia iscrizione (agli albi degli odontoiatri e dei medici chirurghi) – | |
12 Settembre 2005 ![]() SENTENZA 22 FEBBRAIO-9 MARZO 1989?Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Sanitari – Odontoiatri – Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma abilitati ad esercitarla – Facoltà di chiedere l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri, mantenendo l’iscrizione nell’Albo dei medici chirurghi – Esclusione – Disparità di trattamento?rispetto ai medici chirurghi provvisti di specializzazione in odontoiatria – Illegittimità costituzionale in parte qua.?- Legge 25 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20.?- Costituzione, art. 3.?LA CORTE COSTITUZIONALE?Composta dai signori:?Presidente: dott. Francesco SAJA;?Giudici: prof. | |
12 Settembre 2005 ![]() | |
12 Settembre 2005 ![]() MINISTERO DELLA SANITA’ Avviso riguardante la prova attitudinale, prevista dall’art.1, commi 1 e 3 , del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, per l’iscrizione all’albo degli Odontoiatri Il Ministero della sanità, in relazione alla prova attitudinale, prevista dal decreto legislativo n.386/1998 e bandita con decreto del 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4° serie speciale – n.47 del 16 giugno 2000, comunica che i medici immatricolati alla facoltà di medicina dell’anno accademico 1980-81 e fino al 31 dicembre 1984, | |
15 Giugno 2005 ![]() Preambolo | |
15 Giugno 2005 ![]() LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso: | |
15 Giugno 2005 ![]() IL MINISTERO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2000 con il quale sono stabilite le procedure per la prova attitudinale di cui all’art.1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386 per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri; |