Leggi e normative

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Delibera n. 1919-2023 relativa all’applicazione della L.R. n. 22-2019 Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitare e comunicazione di svolgimento di attività sanitarie

 Devono procedere alla Comunicazione studi medici e delle altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione dell’attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (LR 22/2019 art. 7 c. 3).

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono esclusi dall’obbligo di presentare la Comunicazione (30) in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta e ai sensi del Dlgs.



Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

I commi in titolo prevedono una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso,



Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza) e comma 6-bis (Limiti massimi per il collocamento a riposo di
dirigenti medici e sanitari) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza) Il comma 6 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento –



Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

Il comma in titolo stabilisce un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere –





Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, comma 2 (Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

La disposizione in titolo proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,



Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 3, comma 3 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.







Si pubblica la comunicazione n. 51 della FNOMCeO

Circolare Ministero della Salute 12781-21/04/2023-DGPRE-DGPRE-P recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024”

 

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Si pubblica la Comunicazione n. 55 della FNOMCeO

 

Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 – Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

 

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Si pubblica la comunicazione n. 57 della FNOMCeO

“LEGGE 21 APRILE 2023 N 49 –  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI”

 

 

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31 Gennaio 2007icona categoria  Leggi e normative

CAPO I PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA – REGOLE GENERALI
1) Pubblicità commerciale Non è ammessa alcuna forma di pubblicità meramente commerciale, promozionale e comparativa.

2) Pubblicità informativa sanitaria È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti.
La pubblicità informativa sanitaria deve rispettare, nelle forme e nei contenuti, i principi di correttezza informativa, di responsabilità e di decoro professionale,



18 Ottobre 2005icona categoria  Leggi e normative

Art.1

1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
(SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E ATTRAVERSO GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE) – le parole attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI .



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

Massima: ai fini del rispetto dei termini di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio comminato dalla Commissione, e’ necessario considerare non la data in cui viene spedita la copia da notificare con il servizio postale bensi’ quella relativa al momento in cui la copia viene ritirata dal destinatario ; per cui solo da detta ultima data decorrono i trenta giorni per l’impugnazione.

Si veda anche http://www.dirittosanitario.net/



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l’ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all’allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell’articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1.



 

 

 

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