Norme

31 Gennaio 2007icona categoria  Leggi e normative

CAPO I PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA – REGOLE GENERALI
1) Pubblicità commerciale Non è ammessa alcuna forma di pubblicità meramente commerciale, promozionale e comparativa.

2) Pubblicità informativa sanitaria È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti.
La pubblicità informativa sanitaria deve rispettare, nelle forme e nei contenuti, i principi di correttezza informativa, di responsabilità e di decoro professionale,



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

Massima: ai fini del rispetto dei termini di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio comminato dalla Commissione, e’ necessario considerare non la data in cui viene spedita la copia da notificare con il servizio postale bensi’ quella relativa al momento in cui la copia viene ritirata dal destinatario ; per cui solo da detta ultima data decorrono i trenta giorni per l’impugnazione.

Si veda anche http://www.dirittosanitario.net/



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