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31 Gennaio 2007 ![]() CAPO I PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA – REGOLE GENERALI 2) Pubblicità informativa sanitaria È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti. | |
28 Settembre 2005 ![]() Massima: ai fini del rispetto dei termini di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio comminato dalla Commissione, e’ necessario considerare non la data in cui viene spedita la copia da notificare con il servizio postale bensi’ quella relativa al momento in cui la copia viene ritirata dal destinatario ; per cui solo da detta ultima data decorrono i trenta giorni per l’impugnazione. Si veda anche http://www.dirittosanitario.net/ |