Decreto Interministeriale 18 settembre 2000

IL MINISTERO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2000 con il quale sono stabilite le procedure per la prova attitudinale di cui all’art.1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386 per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri;
Visto l’art.1, comma 3, del richiamato decreto del 19 aprile 2000 che prevede che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Considerato che il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.47 del 16 giugno 2000 e che quindi il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 16 agosto 2000;
Vista la nota, in data 4 settembre 2000, con la quale la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha rappresentato l’opportunità di una proroga del termine di presentazione delle domande fino al 30 settembre 2000 in quanto molti aventi diritto, in considerazione della limitata informazione e del periodo feriale, non hanno presentato la domanda;
Considerato che analoga esigenza è stata rappresentata dall’associazione dentisti italiani (ANDI), con la nota del 1° settembre 2000;
Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di aderire alla richiesta di proroga;
Ritenuta congrua la proroga del termine fino al ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la posizione comune (CE) n.20 2000 del marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 119 del 27 aprile 2000, definita dal consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del consiglio di modifica della direttiva 78/686/CEE, che disciplina la predetta prova attitudinale;
Considerato che la direttiva di modifica prevede, fra l’altro, che “sono dispensate dalla prova attitudinale le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all’art.1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dal Ministero della sanità”;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare la certezza delle situazioni, di individuare le formazioni che dispensano dalla prova attitudinale;
Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle seguenti specializzazioni: odontoiatria e protesi dentaria;
chirurgia odontostomatologica; odontostomatologia e ortognatodonzia, previste come scuole equipollenti ai fini dell’accesso alla dirigenza unitaria del S.S.N.;
DECRETA
Art. 1 Il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla prova attitudinale prevista GAZZETTA UFFICIALE 22-9-2000 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4ª Serie Speciale – n.74 – 2 – dall’art.1, comma 3, del decreto 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale – n.47 del 16 giugno 2000, è prorogato fino al ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le formazioni triennali che dispensano dalla prova attitudinale di cui al comma 1, sono le seguenti:
odontoiatria e protesi dentaria;
chirurgia odontostomatologica;
odontostomatologia
ortognatodonzia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2000 Il Ministro della sanità VERONESI
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ZECCHINO

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