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10 Novembre 2009 ![]() | |
18 Ottobre 2005 ![]() Art.1 1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici. | |
28 Settembre 2005 ![]() 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l’ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all’allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell’articolo 2. | |
28 Settembre 2005 ![]() 1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”. | |
28 Settembre 2005 ![]() Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, | |
12 Settembre 2005 ![]() |