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18 Ottobre 2005icona categoria  Leggi e normative

Art.1

1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
(SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E ATTRAVERSO GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE) – le parole attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI .



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell’articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l’ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all’allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell’articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1.



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”.
2. All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “iscrizione” sono soppresse le seguenti: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico,



28 Settembre 2005icona categoria  Leggi e normative

Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità e definizioni 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,





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