Decreto del Ministero della Sanità 19 aprile 2000

IL MINISTERO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l’articolo 4 con relativo allegato E, concernente la delega al Governo per l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
VISTO il decreto 1egislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1998, n 128;
VISTO l’art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire dall’anno accademico dal 1980-81 al 1984-85, possono iscriversi all’albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale;
VISTO l’art.1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova attitudinale;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, è disciplinata l’organizzazione della prova attitudinale;
RITENUTO di dover procedere all’organizzazione della prima e della seconda prova attitudinale;
RITENUTO opportuno, a tal fine, di avvalersi della collaborazione della Federazione nazionale degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
RITENUTO di prevedere che gli oneri connessi all’espletamento della prova siano a carico degli interessati;
SENTITA la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
SENTITO il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000;
DECRETA
Art. 1 Domanda e termine di presentazione 1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso le università italiane negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione europea, devono presentare domanda all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma.
2. La domanda, in carta semplice, deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenete la domanda deve essere specificato: ”Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri”.
3. Il termine per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a GAZZETTA UFFICIALE 16-6-2000 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4ª Serie Speciale – n.47 – 2 – quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile solo se spedita, entro il termine indicato dal comma 3, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano spedito al domanda oltre il suindicato termine di scadenza.
6. I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
7. La domanda, compilata a macchina o in stampatello, deve contenere l’indicazione della residenza nonché del domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato ha l’obbligo di comunicare all’Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1) Per la partecipazione alla prova attitudinale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea in medicina e chirurgia presso un’università italiana negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea.
2) L’ammissione alla prova attitudinale è effettuata dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ha ricevuto la domanda.
3) Avverso il diniego di ammissione è ammesso il ricorso al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, Piazzale dell’Industria, n. 20, 00144 Roma; il ricorso deve essere prodotto entro il termine di 30 giorni dall’affissione dell’avviso di esclusione dalla prova presso l’Ordine provinciale competente.
Art. 3 Documentazione
1. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti: I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale i concorrenti devono allegare, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, le certificazioni relative ai titoli valutabili nel curriculum accademico e professionale.
3. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo alle spese previsto dall’art.11.
Art. 4 Prova attitudinale 1. La prova si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta, che si svolge in un’unica sessione contestuale in tutto il territorio nazionale, consiste nella soluzione di quiz a risposta multipla predisposti dal Ministero della sanità ed è diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. La prova orale è di tipo attitudinale ed è diretta, previa valutazione del curriculum accademico e professionale, ad accertare il possesso delle conoscenze e delle esperienze di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto correttamente ad almeno la metà più uno dei quiz.
2. I titoli valutabili nel curriculum concernono le attività professionali e di studio, formalmente documentate idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nella specifica attività; gli esami sostenuti in materie odontoiatriche durante il corso di laurea, la tesi di laurea in discipline odontoiatriche, nonché la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in discipline di interesse odontoiatrico. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione l’attività svolta e l’esperienza clinica acquisita presso strutture e studi professionali odontoiatrici, pubblici e privati. Gli elementi costituenti il curriculum accademico e professionale devono essere stati acquisiti entro la data di pubblicazione del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (6 novembre 1998).
3. Al termine della prova orale, la commissione esprime, per ciascun candidato, il giudizio complessivo definito d’idoneità o di non idoneità.
Art. 5 Svolgimento delle prove 1. In relazione al numero dei candidati che hanno presentato domanda per sostenere la prova attitudinale, ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri stabilisce le sedi della prova attitudinale.
2. Del giorno e dell’ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno affiggere il calendario delle prove e le sedi della stessa.
16-6-2000 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4ª Serie Speciale – n.47 – 3 – 3. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati dall’Ordine provinciale, a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 200 candidati per commissione, in base alla località di residenza o in base ad altro criterio obiettivo.
Art. 6 Commissione di valutazione 1) Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero della sanità e sono composte da:
a) un membro designato dal Ministero della sanità, con funzioni di Presidente;
b) un membro designato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti all’albo degli odontoiatri dell’Ordine provinciale.
2) Per ogni componente titolare è nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3) Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del competente Ordine provinciale.
Art. 7 Idoneità
1. L’idoneità del candidato, accertata sulla base della valutazione positiva della prova scritta e della prova orale, è attestata da apposita certificazione rilasciata in conformità al modello allegato al presente decreto.
Art. 8 Adempimenti della commissione 1. La prova scritta si svolge nel giorno e nell’ora fissati dal Ministero della sanità e nelle sedi stabilite dagli Ordini provinciali. Le prove orali si svolgono nei giorni stabiliti dalle Commissioni 2. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del relativo giudizio. L’elenco è reso pubblico al termine della seduta. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale.
3. Ai candidati dichiarati idonei è rilasciata apposita certificazione, a firma del Presidente della Commissione, e del rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da valere ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri e della contestuale cancellazione dall’albo dei medici chirurghi.
Art. 9 Ripetizione della prova 1. I candidati che non hanno conseguito l’idoneità nella prima prova attitudinale sono ammessi, a domanda, a ripetere la prova attitudinale nella data indicata dal Ministero della sanità a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10 Adempimenti degli Ordini 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli Ordini provinciali comunicano al Ministero della sanità l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, con l’indicazione dei motivi di esclusione.
2. Al termine di ciascuna delle prove attitudinali gli Ordini provinciali trasmettono al Ministero della sanità l’elenco dei candidati idonei e di quelli non idonei.
3. In caso di mancata organizzazione ed attivazione delle prove da parte degli Ordini provinciali, la Federazione nazionale degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, previa diffida, provvede in via sostitutiva.
Art. 11 Contributo alle spese 1. Le spese relative all’organizzazione e all’espletamento di ciascuna prova attitudinale sono a carico dei medici interessati nella misura, pro capite, stabilita con provvedimento del Ministro della sanità in modo differenziato fra prima e seconda prova. La quota deve essere versata sul conto corrente postale n.17705021, all’uopo istituito, intestato alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione spettante ai Dirigenti generali dello Stato.
Agli stessi spetta, altresì, un compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Al termine dell’espletamento delle due prove attitudinali, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri presenta una dettagliata relazione sull’andamento delle prove e sulle spese sostenute. Le eventuali somme residue sono versate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri stessa all’entrata in bilancio dello Stato, Capo XX, capitolo 3629.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2000 Il Ministro della sanità BINDI
Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ZECCHINO
16-6-2000 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4ª Serie Speciale – n.47 – 4 – ALLEGATO
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di …………………………………………… ATTESTATO DI IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI Ai sensi dell’art.1 ,comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998 ,n.386 LA COMMISSIONE di valutazione della prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998 ,n.386 Visto il risultato positivo della prova scritta sostenuta il ………………………………………………………….
Visto il risultato positivo della prova orale sostenuta il ………………………………………………………….
Certifica :
Che il/la dottor/dottoressa ……………………………..
nato/a a ………………………………….il…………… ha superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 1998,n.386.
Il rappresentante del Ministero della sanità presidente della commissione Il rappresentante del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Luogo e Data) …………………………………….

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