ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CITTADINO E SALUTE

In base al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” e al decreto del ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180 “Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione “, il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento degli affari di giustizia è responsabile della tenuta del registro degli organismi autorizzati a gestire i tentativi di conciliazione.

Con Provvedimento del 4 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli di domanda per l’iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione.

Il Direttore generale della giustizia civile del Dipartimento degli affari di giustizia è anche responsabile della tenuta dell’ Elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori.

Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, il Direttore generale verifica, tra l’altro, i requisiti di qualificazione dei mediatori i quali, per poter essere iscritti nell’elenco di un organismo di mediazione, devono possedere una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione di cui all’art. 18 dello stesso decreto ministeriale.

Pertanto, solo gli enti di formazione accreditati presso il Ministero della giustizia sono autorizzati a tenere ed attestare il superamento di corsi di formazione per mediatore.

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