Titoli da utilizzare per informazione sanitaria – Comunicazione FNOMCeO

In riferimento al quesito di codesto Ordine del 27 febbraio 2024, considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 175/1992, il titolo di specialista può essere utilizzato soltanto da coloro che hanno conseguito il relativo diploma di specializzazione e che la suddetta normativa, al comma 4, prevede la possibilità per il medico non specialista, in possesso dei requisiti previsti
dalla stessa, di fare menzione della disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, si rileva quanto segue. Il professionista che non ha conseguito la specializzazione potrà utilizzare, per finalità di informazione sanitaria, la dicitura “Geriatria o altra specialità”, dal momento che esercita e ha esercitato la relativa attività per un periodo definito, ma non potrà utilizzare sul timbro o inserire sulla targa il sostantivo “Geriatra” in quanto l’utilizzo
del suddetto termine è consentito solo al medico che ha conseguito il relativo titolo di specializzazione. Ugualmente non potrà utilizzare la dicitura “Specialista in Geriatria o in un’altra specialità” né “Esperto in Geriatria o in un’altra specialità”.

COMUNICAZIONE FNOMCEO

 

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