Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria

Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

I commi in titolo prevedono una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario. La disciplina transitoria introdotta dai commi in esame stabilisce che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024, in presenza di un determinato presupposto. Si limita quindi la punibilità a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 3-bis del d.l. 44/2021, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che “trovano causa nella situazione di emergenza”, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Si ricorda, inoltre, che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
deliberato in origine dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, è terminato il 31 marzo 2022. Come detto, la limitazione della punibilità prevista dai commi in esame concerne i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. L’ambito delle professioni sanitarie comprende tra gli altri i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. Presupposto per l’applicazione del regime transitorio di limitazione della punibilità è, in base al comma 8-septies, che i fatti siano stati commessi in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Pertanto, ai fini della limitazione di responsabilità, la situazione di grave carenza di personale, di cui non è fornita una definizione, deve essere sussistente ma non è richiesto che essa sia la causa del fatto. Nella richiamata disciplina transitoria valevole per il periodo dell’emergenza Covid-19, come ricordato, è invece richiesto che il fatto commesso “trovi causa” nella situazione di emergenza.
Il successivo comma 8-octies prevede che, nell’applicazione della disciplina transitoria in esame, si tenga conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all’articolo 590-sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia – e quindi non per negligenza o imprudenza – e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico assistenziali. La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 del 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all’atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza.

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