Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza e Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari

Si riporta di seguito le disposizioni relative all’Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza) e comma 6-bis (Limiti massimi per il collocamento a riposo di
dirigenti medici e sanitari) della Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, come da Comunicazione 27 della FNOMCeO.

4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza) Il comma 6 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore). Il presente comma 6 specifica che:
– la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale;
– si applicano (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.
Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2024.

Articolo 4, comma 6-bis (Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari) Il comma 6-bis dell’articolo 4 introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del  rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un’analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all’omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio). I dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di cui al presente comma 6-bis non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. La riammissione in servizio dei suddetti soggetti già in quiescenza è subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico. Per le deroghe transitorie in oggetto, il comma fa riferimento (oltre che alla grave carenza di personale) anche ad alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale. Il comma in esame pone le suddette deroghe introducendo un comma 164-bis nell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Si ricorda che il comma 164 dello stesso articolo 1 della L. n. 213 ha modificato, con norma di carattere permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende; in particolare, il comma ha previsto che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando un limite massimo anagrafico di settanta anni.

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