Come è noto l’art.16, comma 7 e 7-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n.2 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Colleghi il proprio indirizzo di posta certificata o analago indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Colleghi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificati degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero rifiuto reiterato di comincare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di comissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente.
Si ricorda che la inosservanza della disposizione citata può comportare il deferimento della Comissione disciplinare dell’Ordine.