Ordinanza del TAR resa in un procedimento attivato sia nei confronti dell’AUSL che di quest’Ordine in tema di obbligo vaccinale.

TAR BO ORDINANZA CAUTELARE

In particolare il T.A.R . Emilia Romagna ha sottolineato come l’effetto tipico  conseguente all’atto di accertamento dell’USL risulta “la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportano contatti interpersonali con colleghi ed utenti” per tutti gli accertamenti effettuati in vigenza del  D.L. 44/2021 nella sua originaria versione, antecedente alle novità introdotte dalla legge di conversione vigente  ai nuovi accertamenti affidati al sistema ordinistico.

Interessante è anche quanto osservato in tema di esenzione ed esonero dell’obbligo vaccinale, nell’ambito del quale l’attestazione del medico di medicina generale è classificata come “atto di impulso che non produce l’automatico effetto dell’esonero” mentre, in riferimento al Collegio di esperti ne riconosce le finalità volte a “vagliare l’appropriapriatezza dell’esonero o del differimento del vaccino per gli operatori sanitari, nel caso di certificato del medico di medicina generale che attesti condizioni cliniche meritevoli di approfondimento” e che “il vaglio delle condizioni cliniche di un consesso di esperti assicura un giudizio ponderato e accurato secondo la scienza medica, dopo il giudizio MMG”.

 

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