Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Art.1

1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
(SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E ATTRAVERSO GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE) – le parole attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI .

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dalle Stato.

3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E’ vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici – chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici – chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Art. 2
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’articolo 1, è necessaria l’autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall’ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l’ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministero della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

(3bis LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO RINNOVATE SOLO QUALORA SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITA’)

Art. 3
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due mesi a sei mesi. (SONO ASSOGGETTATI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI DELLA CENSURA O DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, AI SENSI DELL’ART.40 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950, N.221). Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Art. 4
1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, (E SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA) attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie SOSTITUITE CON ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI, con facoltà di indicare le specifiche attività medico – chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art.1.

Art. 5
1. La pubblicità di cui all’articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 2.

2. Con decreto del Ministero della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all’articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale, sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.(SONO ASSOGGETTATI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI DELLA CENSURA O DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, AI SENSI DELL’ART.40 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950 N.221)
5. Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività e prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa da sei mesi ad un anno.

5BIS. LE INSERZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI TELEFONICI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E, VICEVERSA, LE INSERZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA POSSONO ESSERE UTILIZZAATE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI TELEFONICI.
5TER. LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO RINNOVATE SOLO QUALORA SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITA’

Art. 6
1. E’ necessaria l’autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell’articolo 1 e nell’articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 7
1. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa p i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministero della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la notifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d’interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione di cui al sesto comma dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, come sostituito dall’articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 8
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono punti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Art. 9
1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie , mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Art.9 BIS
1. GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALL’ART.1 NONCHE’ LE STRUTTURE SANITARIE DI CUI ALL’ART.4 POSSONO EFFETTUARE LA PUBBLICITA’ NELLE FORME CONSENTITE DALLA PRESENTE LEGGE E NEL LIMITE DI SPESA DEL 5 PER CENTO DEL REDDITO DICHIARATO PER L’ANNO PRECEDENTE.

Art . 10
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le strutture di cui all’articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all’art.6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 16 settembre 1994, n.657.

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n.175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie:

Visto l’art. 2. Comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge:

Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti:

Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali:

Ritenuta l’esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l’ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria:

Visto l’art. 17, comma 3. Della legge 23 agosto 1988, n.400;
Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliare;

Sentito il Consiglio superiore di sanità ;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art.17, comma 3, della cui citata legge n.400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri:

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art.1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti ausiliare delle professioni sanitarie.

3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art.2 – Targhe
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell’art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50x cm60); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm8:
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminate;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art.1, salvo vincoli particolare previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 cm quadrati (di norma cm 60x cm100); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione:
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione:
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.

3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte all’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.


Art.3 – Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 cm quadrati (di norma cm100xcm200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio, e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art.4 – Inserzioni
1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50cm quadrati (di norma cm5 x cm10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l’indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l’evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell’attività oltre che di informazione.

3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm8 in una superficie non superiore a 50 cm quadrati ( di norma cm5x cm10), con l’esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione regionale.

Art.5 – Cartelli segnaletici
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art.1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.


Art.6 – Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell’art.1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art.7 – Norma Transitoria
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite del regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994.

Il Ministro Costa

NOTE:
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell’art.2, comma 3, della legge n.175/1992 è il seguente:”3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’art.4 a quelle stabilite con apposito regolamento dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta”.

— Il comma 3 dell’art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 14 ottobre 1999, n.362.

Art.12 – (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.175)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: ”attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.

LEGGE 3 maggio 2004, n.112

Art. 7 comma 8 – (Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n.175)
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n.362, le parole “e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali”. All’art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’art.3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, e dell’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n.362, le parole: “e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione” sono sostituite dalle seguenti: “, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali”.

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