Abrogazione dell’istituto dell’annotazione all’esercizio dell’odontoiatria, presso l’Albo professionale dei medici chirurghi

1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”.
2. All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “iscrizione” sono soppresse le seguenti: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché”.
3. L’articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.
1/1 La Legge

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