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Rivalutazione delle Prestazioni Economiche per Infortunio sul Lavoro e Malattia Professionale per i Medici Radiologi, con Decorrenza 1° luglio 2008

pubblicata il 27 Ottobre 2008


Dietro segnalazione FNOMCEO diamo conto di quanto pubblicato in materia sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di
una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente la
rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con decorrenza dal 1° luglio 2007;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
308 del 17 giugno 2008, nonche' la relazione del direttore generale
dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico
attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno
2006, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 1,7 per cento;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 23 luglio 2008 ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in euro 53.044,25, con effetto dal
1° luglio 2008.


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