L'Avv. Alberto Santoli dello Studio Legale Associato Zuffi - Santoli - di Buono, ci ha fatto pervenire dietro nostra sollecitazione un parere legale riguardo ai problemi che possono sorgere in materia di tutela della privacy a seguito dell'installazione di apparecchiature per la videosorveglianza attigue agli accessi alle sale di aspetto. Lo pubblichiamo integralmente.
OGGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA E TUTELA DELLA PRIVACY
LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
PER L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE
DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI
IN SALA D’ATTESA ED ALL’INTERNO
DI UN AMBULATORIO SPECIALISTICO
La problematica sottoposta all’attenzione dello scrivente, involge una valutazione circa liceità ed eventuali condizioni di esercizio di un servizio di videosorveglianza collocarsi all’interno della zona di attesa di una struttura ambulatoriale specialistica privata, ai dichiarati fini di prova e controllo degli accessi, di governo ambientale - rispetto a quanto possa ipoteticamente verificarsi in tale contesto – anche a tutela della sicurezza dei pazienti/ospiti e degli stessi sanitari ivi operanti.
Verrà peraltro considerata la possibilità di estendere tale forma di controllo videoregistrato anche ai locali ove specificamente viene svolta attività e prestazione medica.
La disciplina di riferimento, in ragione della quale individuare limiti e condizioni per l’attuazione dell’evidenziato proposito, va ricercata, oltre che nel Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03), negli interventi resi dal Garante di settore ed espressamente dedicati al tema della videosorveglianza, primo fra tutti il provvedimento a carattere generale licenziato in data 29 aprile 2004.
Richiamando le specifiche disposizioni dettate in via generale dal Codice della Privacy, tale provvedimento esplicita infatti il significato e la portata dei principi e delle regole generali delineabili in riferimento a questo particolare sistema di controllo ritenuto particolarmente invasivo e quindi sottoposto a rigide condizioni di esercizio.
Il Garante sottolinea in modo particolare il rispetto dei principi generali di necessità e proporzionalità del trattamento (intendendosi per trattamento qualsivoglia operazione o complesso di operazioni sui dati personali), a mente dei quali l’installazione di un sistema di controllo possa essere considerata lecita solo in quanto risulti essere strettamente necessaria al fine perseguito (dovendosi evitare “ogni uso superfluo ed eccessi e ridondanze”) e non altrimenti ottenibile ricorrendo a strumenti alternativi parimenti efficaci e meno invasivi (in questo senso rileva anche la durata di conservazione delle riprese effettuate).
In ordine agli adempimenti di necessario espletamento onde poter procedere all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, sussiste una sostanziale distinzione a seconda che i dati raccolti vengano o meno considerati di natura “sensibile”: in caso positivo la normativa richiede il rispetto di garanzie e tutele particolarmente rigide, tali da rendere di fatto
estremamente complesso ed artificioso il puntuale rispetto delle prescrizioni di legge.
A norma dell’art. 26 del Codice della Privacy occorre inderogabilmente ottenere un consenso preventivo ed in forma scritta da parte dei soggetti videoregistrati, oltre che un’autorizzazione da parte del Garante: questi può pronunciarsi – pur con il meccanismo del silenzio dissenso – nel termine di 45 giorni dall’istanza e può in ogni caso imporre al richiedente il rispetto di determinate misure ed accorgimenti a tutela dei titolari dei dati sensibili trattati.
Occorre notare come in sede di autorizzazione risulterà particolarmente rilevante e determinante nella concessione del nulla osta all’operazione di videosorveglianza la verifica da parte del Garante, oltre che del rispetto delle prescrizioni dettate in via generale dalla normativa, della rispondenza - da parte del trattamento di proposta realizzazione – del sopra ricordato principio di proporzionalità: l’autorità di controllo compirà dunque una valutazione comparativa degli interessi in esame, indicando se ed in quale misura il diritto alla privacy possa essere sacrificato (o parzialmente sacrificato) in favore dell’interesse qualificato perseguito con lo strumento di controllo ed evidenziando – in caso di responso negativo – l’opportunità di ottenere il medesimo risultato mediante altri sistemi e rimedi.
Nonostante il carattere determinante dell’elemento di discrimine sopra evidenziato, non risulta possibile procedere ad una classificazione certa (come semplice “dato personale” o come “dato sensibile”) del dato afferente la presenza all’interno di una sala d’attesa: si tratta infatti di una informazione che – quanto meno in astratto – potrebbe essere idonea a rilevare, “lo stato di salute” di un soggetto, con conseguente inserimento nell’ambito di quella categoria di dati assistitibili da una maggiore protezione.
Nella fattispecie di riferimento deve inoltre evidenziarsi un elemento particolarmente importante nella valutazione della “sensibilità” dell’informazione e della tutela da accordarsi alla stessa: se si tratta infatti di un ambulatorio specialistico, la sua frequentazione può già consentire un inquadramento del paziente
dal punto di vista sanitario (mentre invece, in un ambulatorio di medicina, la semplice presenza non sarebbe in grado di rivelare alcunché di specifico in ordine allo stato di salute del paziente, trattandosi di visite di carattere ordinario).
Non sussiste, purtroppo, sul punto né una normativa regolamentare specifica né un consolidato orientamento da parte dell’autorità garante, con ciò dovendosi conseguentemente compiere una valutazione di opportunità circa rischi e benefici dell’operazione, considerando – da un lato – il carattere
circoscritto dell’attività di controllo e – dall’altro – la particolare sensibilità ed attenzione posta dall’opinione pubblica (e quindi e di riflesso dai singoli cittadini) sul tema della privacy e del rispetto della relativa disciplina.
Per converso, la video registrazione all’interno dei locali dell’ambulatorio adibiti all’attività di visita dei pazienti, costituisce senza alcun dubbio un trattamento di dati sensibili e, come tale, non può che risultare sottoposta al regime assai più rigido sopra delineato: l’applicazione di quest’ultimo complesso di regole comporta – con ogni probabilità – l’emanazione di un provvedimento negativo da parte del Garante, risultando difficilmente configurabile il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
Occorre in ogni caso sottolineare come il Codice della Privacy preveda una disciplina specifica per il trattamento dei dati in ambito sanitario, con esclusione – in alternativa ed in dipendenza dell’interesse (singolo o collettivo) perseguito - dell’autorizzazione del garante o del consenso dell’interessato: tali regole non risultano tuttavia applicabili al caso in esame, trattandosi – nella fattispecie – di una tipologia di trattamento non finalizzata alla tutela della salute dell’individuo e/o della collettività.
Ciò posto e per quanto concerne la videoregistrazione nell’ambito della sala d’attesa, si pongono concretamente le seguenti possibilità:
a) adottando una impostazione più cauta, quindi considerando l’attività di controllo in parola quale trattamento di dati sensibili, si dovrà provvedere ad ottenere il consenso scritto degli interessati e l’autorizzazione preventiva del garante;
b) per converso, considerando quali semplici dati personali le informazioni raccolte mediante la videosorveglianza, si potrà omettere non solo l’autorizzazione del garante, ma altresì la richiesta del consenso, sulla base dell’autorizzazione concessa in via generale dal Garante mediante il provvedimento 29/04/04.
A parere di chi scrive, considerata la delicatezza del tema e la particolare finalità perseguita, non strettamente ed esclusivamente attinente alla tutela della sicurezza personale, dunque non rientrante tra quelle abitualmente e pacificamente considerate soddisfacenti il principio di necessità, potrebbe essere opportuno adottare un approccio più cauto sottoponendo al Garante, anche nelle forme proprie del dialogo istituzionale, un quesito di portata generale circa la liceità del trattamento di progettata realizzazione, anche al fine di ottenere un’indicazione precisa ed autentica sui limiti e sulle condizioni di esercizio dello stesso.
Occorre comunque notare come, indipendentemente da quale delle prospettate alternative si possa percorrere, la normativa di riferimento ed il vigente provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia, impongano il rispetto di specifici accorgimenti:
- apposizione di targhetta informativa presso i luoghi video sorvegliati → contenente l’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice;
- designazione di un responsabile del trattamento;
- limitazioni nell’accesso ai dati raccolti (soprattutto qualora il sistema di controllo sia gestito mediante ricorso a personale esterno);
- limitazione, in caso di registrazione delle immagini, del periodo di conservazione temporanea delle stesse (ai sensi delle indicazioni del Garante questo periodo non potrebbe superare il termine massimo di una settimana).
Confidando di aver esaurientemente trattato il quesito in oggetto, si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno e per quant’altro occorrer possa.
Cordiali saluti.
Avv. Alberto Santoli
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