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La Pillola del Giorno Dopo: Un Chiarimento dall'Ordine dei Medici di Firenze

pubblicata il 16 Novembre 2007


Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera del Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Dott. Antonio Panti.

Cari colleghi,
opportunamente il collega Passerini torna sulla annosa questione della somministrazione della pillola del giorno dopo (Norlevo e similari) sulla quale, tuttavia, ormai dovrebbe esistere sufficiente chiarezza. La Federazione si era già espressa con la circolare n.81 dell’11.12.06 e il testo dell’articolo 22 del vigente Codice Deontologico definisce sia i limiti della “clausola di coscienza” (l’obiezione di coscienza è figura giuridica riservata a soli tre casi della legislazione italiana) sia gli obblighi di informazione del medico al cittadino onde ottenere in tempi brevi la prescrizione del farmaco, qualora egli la rifiutasse.
Quindi le linee di indirizzo sono tracciate. Tuttavia, trascurando la questione della modalità di azione del farmaco, secondo gli studi più recenti prevalente in fase di prefertilizzazione, ritengo opportune alcune considerazioni.
La Regione Piemonte agisce, a mio avviso, nell’ambito delle competenze attribuite dall’ordinamento vigente. Altresì sussiste per l’Ente pubblico l’obbligo giuridico di consentire la fruizione di un diritto da parte del cittadino, in questo caso l’utilizzo di un farmaco munito di regolare AIC concessa dallo Stato italiano. Tutto ciò si evince da costante giurisprudenza oltre che dalla L.405/75.
L’OMS definisce contraccettivi di emergenza “tutti quei metodi contraccettivi in grado di fornire alla donna un mezzo privo di rischio per prevenire una gravidanza indesiderata dopo un rapporto sessuale non protetto o in caso di fallimento del metodo contraccettivo”.
Mi sembra che la fattispecie rientri da un lato nel diritto del medico di rifiutare una prestazione per ragioni di coscienza, nei limiti imposti dal Codice Deontologico, dall’altro nell’obbligo generale, e dell’Ente pubblico in particolare, di garantire un diritto del cittadino.
A questo punto mi permetto un suggerimento. Riprendendo la proposta del Dr. Avato, trasmessa agli Ordini il 13.12.06, basata sui dati più recenti della letteratura internazionale, ritengo che la Federazione dovrebbe richiedere all’AIFA di modificare il regime di concedibilità di questi farmaci, da ottenibili dietro presentazione di ricetta medica a farmaci da banco.
Le argomentazioni possono così sintetizzarsi: mancanza di rischio di sovradosaggio, mancanza di effetto teratogeno, schema posologico efficace ed identico, istruzioni facili e semplici, unica indicazione terapeutica (contracezione a seguito di rapporto non protetto la cui identificazione non richiede particolari competenze mediche), mancata necessità di monitoraggio, quasi completa assenza di interazioni farmacologiche.
Nello stesso tempo in alcuni grandi paesi in cui la vendita del farmaco è libera (USA, UK, India e Cina), non si è ridotto l’uso di metodi contraccettivi più sicuri mentre l’utilizzo è maggiore nelle donne adulte.
Allego un primo elenco, tratto da FDA news 2006, di paesi nei quali il farmaco è considerato prodotto da banco, cioè disponibile senza prescrizione medica: ALBANIA, AUSTRALIA, BELGIO, CANADA, CINA, DANIMARCA, FILANDIA, FRANCIA , INDIA, ISRAELE, MAROCCO, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA, PROTOGALLO, SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, TUNISIA, USA, UK.
Ritengo importante definire una volta per tutte questa annosa questione, in un momento in cui pressioni esterne sembrano voler limitare i diritti dei cittadini italiani e condizionare la libertà di coscienza dei professionisti della sanità.
Collegiali saluti.


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