l'Unione di MNC Veterinaria ha preparato una corposa documentazione nella quale vengono pubblicate riflessioni in seguito alle recenti modifiche normative. Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
"I recenti eventi che hanno caratterizzato il settore delle Medicine Non Convenzionali, impongono una seria riflessione su alcuni punti:
➢ dal testo del Decreto Bersani emerge che al Punto b) dell’Articolo 2 sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono riferimento alle attività professionali; in specifico, con l’entrata in vigore dello stesso Decreto, è possibile pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali;
➢ con apposita legge regionale, la Toscana ha ammesso l’istituzione presso gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari esperti nelle discipline mediche non convenzionali;
➢ la FNOVI ha redatto il Documento “Linee Guida in Medicina Veterinaria Non Convenzionale” in cui si trattano in specifico i temi della formazione di base e dell’aggiornamento professionale dei Medici Veterinari che praticano le MNC e lo ha inviato alla Commissione Affari Sociali della Camera nel Marzo 2003 (protocollo N. 909/2003/F/Iaa); in specifico il Documento sostiene al punto H. Prevedere l’istituzione presso gli Ordini Provinciali di un Registro diviso in sezioni per ciascuna MNC. L’inserimento nel registro è subordinato alla individuazione dei criteri stabiliti dalla FNOVI, Società scientifiche di settore e Scuole accreditate, nella distinzione di ruoli e funzioni.
➢ la FNOVI ha stabilito nella sua riunione del 24 Settembre 2005 che le MNC in Veterinaria vanno considerate a tutti gli effetti ‘atto medico veterinario’ e pertanto di sola pertinenza del medico veterinario;
➢ la FNOVI ha inserito uno specifico articolo nel nuovo codice deontologico dedicato alle MNC (articolo 30);
➢ il ricorso alle MNC risulta essere elettivo per gli animali adibiti all’allevamento biologico in quanto i trattamenti con queste discipline permettono di effettuare interventi terapeutici e profilattici senza essere dannosi per gli stessi ed evitano la presenza di residui nei prodotti alimentari di origine animale salvaguardando la salute e le scelte di qualità del consumatore, permettendo anche una notevole riduzione dei costi della spesa sanitaria annua e favorendo una gestione più ecologica nell’impiego dei farmaci. A tal proposito molto chiare sono le Direttive Comunitarie relative alla zootecnia biologica: Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91, Regolamento CE 1804/99 (che integra e completa le precedenti direttive);
➢ il Decreto Legislativo 193 del 6 Aprile 2006 si occupa della normativa sui farmaci veterinari attuando la direttiva comunitaria 2004/28/CE, e la sua applicazione si estende a tutti i medicinali veterinari, anche ai medicinali veterinari omeopatici: la legge così sancisce la piena dignità quale presidio terapeutico al farmaco omeopatico veterinario regolamentandolo per la cura degli animali, in accordo con le normative CE sul farmaco e sull'allevamento biologico. E’ significativo che per i medicinali omeopatici, che pure svolgono azione terapeutica, il tempo di sospensione è ridotto a zero, con conseguente impatto ambientale praticamente nullo. Ciò appare consono con le specifiche Direttive Comunitarie relative alla zootecnia biologica e non ancora recepite in Italia che prevedono l’impiego delle MNC sia a scopi terapeutici, sia a scopi profilattici, così da garantire le scelte e la salute dei consumatori. L’articolo 23 è chiaro nel definire il ruolo del medico veterinario: ove la scelta terapeutica è indirizzata all’impiego di medicinali omeopatici veterinari, si applicano le modalità dell’uso in deroga di cui agli articoli 10 (animali non destinati alla produzione di alimenti) e 11 (animali destinati alla produzione di alimenti), sotto la responsabilità di un medico veterinario, con ricetta in copia unica non ripetibile;
➢ sono depositati in Parlamento ben otto progetti di legge riguardanti lo specifico settore delle MNC in Veterinaria.
Pertanto la U.M.N.C.V. – Unione Medicina Non Convenzionale Veterinaria, chiede che la F.N.O.V.I. intervenga in merito fissando temporaneamente i parametri di accesso agli elenchi e che li estenda a tutti gli Ordini Provinciali nello spirito di una armonizzazione nazionale, almeno sino a quando le MNC non saranno regolamentate da adeguati strumenti legislativi.
A tale fine la U.M.N.C.V. ha già predisposto un modello di valutazione dei curricula di coloro che aspirano ad essere iscritti negli elenchi degli esperti di MNC.
Tale modello si basa sulla trasparenza dei percorsi formativi e mira a fornire tutte quelle garanzie di un operare in scienza e coscienza, garanzie utili alla funzione stessa degli elenchi.
La sostanziale rilevanza e lo scopo che tale proposta si pone, non quale mera pubblicità di settore, ma piuttosto come base di una corretta e fattiva collaborazione tra veterinari, è il rispetto del pluralismo scientifico e della autonomia dell’atto medico veterinario ed il rispetto della libertà di scelta terapeutica del proprietario degli animali.
L'importanza che ciò riveste, soprattutto dal punto di vista deontologico, per la tutela della professione veterinaria, per un corretto processo di integrazione delle MNC, sottolinea il necessaria intervento della F.N.O.V.I. ed il ricorso alle specifiche esperienze delle Società e delle Scuole di MNC."
Criteri di Valutazione degli Esperti in MNC
AGOPUNTURA VETERINARIA
DEFINIZIONE
Con il termine di Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese (MVTC) si indica il complesso di discipline mediche e di tecniche terapeutiche che hanno avuto origine in Cina e che si sono sviluppate e diffuse sino ai nostri giorni.
Queste discipline sono rappresentate da: Agopuntura Veterinaria (AV), sicuramente la più nota qui in Occidente, Fitoterapia, Moxibustione, Tuina o Massaggio Cinese, Dietetica, Ginnastica Funzionale.
Tutte queste discipline hanno in comune una peculiare concezione dell’animale e della malattia, un complesso sapere medico che si fonda su specifiche teorie che descrivono le strutture – funzioni primarie del soggetto che opportunamente stimolate tramite infissione di aghi (Agopuntura), fonti di calore (Moxibustione), pressione delle dita (Tuina), movimenti del corpo (Ginnastica Funzionale), indicazioni alimentari (Dietetica), somministrazioni di farmaci (Fitoterapia), permettono di agire sulle funzioni profonde dell’organismo trattando il disequilibrio che è all’origine della patologia.
AMBITO PROFESSIONALE
• Possono praticare l'Agopuntura Veterinaria (AV) in ambito libero – professionale, nelle strutture pubbliche veterinarie, nelle strutture universitarie i medici veterinari in possesso dei seguenti requisiti:
1 - iscrizione all'albo professionale presso uno degli Ordini Provinciali;
2 - certificazione attestante la partecipazione ad un corso di formazione
specialistica in Agopuntura Veterinaria.
AMBITO FORMATIVO
Un corso di formazione specialistica in Agopuntura Veterinaria deve soddisfare i seguenti requisiti:
• Durata triennale del corso;
• Monte ore minimo triennale: 510 ore di lezioni teorico - pratiche;
• In specifico:
90 ore di lezioni teoriche per anno di corso,
50 ore di esercitazioni pratiche per anno di corso,
30 ore di attività clinica per anno di corso con la supervisione di un esperto di Agopuntura Veterinaria.
• Esercitazioni pratiche effettuate sulla specie animale di diretto interesse professionale: Piccoli Animali (cane, gatto); Animali da Reddito (bovini, caprini, ovini, suini); Equini (cavalli, asini, muli); Volatili (da cortile e da affezione); Esotici; Selvatici.
• Esami teorico - pratici annuali di cui siano disponibili i relativi verbali.
• Tesi di fine corso (di natura teorica o pratico - sperimentale).
Criteri di Valutazione degli Esperti in MNC
OMEOPATIA VETERINARIA
DEFINIZIONE
La Medicina Omeopatica è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico codificato da Samuel Hahnemann all’inizio del XIX secolo e basato sulla Legge dei Simili e sull’uso di Rimedi Omeopatici Unitari. La Legge dei Simili afferma che è possibile curare e guarire un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riprodurrebbe i sintomi rilevanti e caratteristici del suo stato patologico. La Farmacologia Omeopatica classica (Materia Medica) è costituita da una serie di “rimedi” tratti dal mondo minerale, vegetale e animale. Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi sub-tossiche sull’uomo sano (Sperimentazione Patogenetica Pura), per evidenziarne i sintomi provocati. Il rimedio viene somministrato al malato in dosi più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione: progressive diluizioni e succussioni. Nella pratica clinica omeopatica classica il medico, dopo aver formulato la diagnosi clinica, somministra il rimedio più “simile“ ai modi peculiari con i quali il malato esprime la “sua” malattia: la terapia è pertanto strettamente personalizzata
AMBITO PROFESSIONALE
• Possono definirsi Esperti in Omeopatia Veterinaria (OV) in ambito libero – professionale, nelle strutture pubbliche veterinarie, nelle strutture universitarie i medici veterinari in possesso dei seguenti requisiti:
1 - iscrizione all'albo professionale presso uno degli Ordini Provinciali;
2 - certificazione attestante la partecipazione ad un corso di formazione in Omeopatia classica, con riferimento ai requisiti di seguito indicati.
AMBITO FORMATIVO
Per garantire una adeguata formazione la preparazione in Omeopatia Veterinaria deve addivenire ad un monte ore minimo di 500 ore complessive tra insegnamento frontale, pratica clinica ed eventi formativi certificati.
In particolare:
• Corso formativo di base di almeno 360 ore, esame finale e certificazione.
• 140 ore di eventi formativi e pratica clinica certificati, derivanti da:
o Partecipazione a congressi, seminari o gruppi di studio di OV.
e/o
o Pratica Clinica
e/o
o Pubblicazioni e partecipazione a studi clinici specifici di OV.
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