Pubblichiamo il testo integrale del Provvedimento del 19 Luglio 2006 "Informativa Semplificata per i Medici di Base".
"In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), secondo cui l'informativa che il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire
all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve
includere almeno gli elementi indicati dal Garante;
Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte
di associazioni rappresentative delle categorie dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Premesso
Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa
il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento
delle attivita' amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumita' fisica
(articoli 78 e 13 del Codice).
Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementi essenziali
che devono essere contenuti in tale informativa, i quali possono
essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolari
trattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del
Codice).
A tal fine l'Autorita' ha consultato le realta' rappresentative
delle predette categorie che sono state individuate, sulla base
dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi
nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 272), nella Federazione italiana medici medicina
generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici
italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri
(F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale area medica-Confederazione
italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorita' ha inoltre
consultato la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione,
valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medici generali
attribuiti a tale organismo.
Sulla base delle osservazioni formulate da tali realta'
rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse sugli
elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto
dall'Autorita', e' stato elaborato il modello di informativa
riportato in allegato alla presente deliberazione, che potra' essere
utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.
Considerato che:
Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modello di
informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovra' essere precisato, in particolare, che:
a) le informazioni relative al loro stato di salute possono
essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli
assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio
medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire
anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati
selettivamente dal medico, di impossibilita' fisica o di incapacita'
dell'interessato;
b) il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e
possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti
di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della
prescrizione dello stesso medico di medicina generale o del pediatra)
solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria
o al professionista presso cui si e' rivolto il suo consenso.
Resta ferma la necessita' che, a norma di legge, il medico di
medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementi
essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali
che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il
medico di medicina generale o il pediatra intendano effettuare:
a) attivita' di sperimentazione clinica controllata di medicinali
(art. 78, comma 5, lettera a), del Codice);
b) attivita' di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma 5,
lettera b), del Codice);
c) attivita' di fornitura all'interessato di beni o servizi
attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5,
lettera c), del Codice);
d) trattamenti per scopi scientifici, di ricerca scientifica,
medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, lettera a)
e 110 del Codice).
L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamento di
dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro
soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale
trattamento puo' essere in tal senso effettuato da chi sostituisca
temporaneamente il medico, o fornisca una prestazione specialistica
su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati
nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata
o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali
dell'interessato al medico in conformita' alla disciplina applicabile
(art. 78, comma 4, del Codice).
Considerato, altresi', che:
Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativa possono
essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum,
attraverso idonee modalita' che ne facilitino la conoscenza da parte
degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il
singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I
contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente
all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo
dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello
studio medico ovvero con altra idonea modalita' (in aggiunta o in
sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione
dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli
(art. 78, comma 3, del Codice).
L'informativa puo' essere fornita anche successivamente alla
prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di
impossibilita' fisica, di incapacita' di agire o di incapacita' di
intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente
ed irreparabile per la salute o dell'interessato o nel caso in cui la
prestazione medica puo' essere pregiudicata in termini di
tempestivita' o efficacia (art. 82 del Codice).
Tutto cio' premesso il garante
Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice,
indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante
del presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di
medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere
nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente
Pizzetti
Il segretario generale
Buttarelli
Il relatore
Pizzetti
Allegato
INFORMAZIONE
Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per
svolgere attivita' necessarie per prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste,
farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti
altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o
di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per
garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte
dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono
tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il
farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario
o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari
e conoscenti solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano,
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti
al riguardo.
Per attivita' piu' delicate da svolgere nel vostro interesse,
sara' mia cura informarvi in modo piu' preciso.
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