Con la Nota Protocollo 1866 del 19 luglio 2006 il ministero del lavoro precisa che per le Aziende con obbligo di sorveglianza sanitaria la visita sanitaria per le assunzioni di minori (anche se apprendisti) svolta dal medico competente nominato in azienda esaurisce ogni adempimento a carico del datore di lavoro (articolo 8 comma 8 legge 977/67)
Al contrario le Aziende non sottoposte all’obbligo sanitario sono tenute a sottoporre i lavoratori minorenni (anche se apprendisti), a proprie spese, a visite mediche presso l’Asl territorialmente competente oppure, in quelle Regioni che hanno eliminato tale funzione presso l’Asl, rivolgendosi al medico convenzionato (medico di medicina generale - medico di famiglia - medico pediatra di libera scelta).
Secondo il Ministero, a differenza del passato (quando,prima delle modifiche del DLgs 262/2000, era previsto specificatamente che tali visite dovessero avvenire presso l’Asl locate competente per territorio) il medico abilitato a verificare l’idoneità al lavoro è colui che appartiene all’organizzazione sanitaria pubblica.
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