Pubblichiamo un interessante articolo con l'intento di fare chiarezza sulla controversa questione della deducibilità degli oneri ONAOSI per l'anno fiscale 2005.
ISTRUZIONI MINISTERIALI
Il contributo ONAOSI (l. 7.7.1901 n. 306 e successive modifiche) è deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s. m.) che recita:
“Articolo 10 - Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(… omissis …)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. (… omissis …)”
I DIPENDENTI CHE SUBISCONO TRATTENUTA ONAOSI SULLO STIPENDIO NON DEVONO INDICARE L’ONERE IN DICHIARAZIONE IN QUANTO ESSO E’ DEDOTTO A MONTE A CURA DEL DATORE DI LAVORO. PER GLI ALTRI CONTRIBUENTI, RIPORTIAMO (DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE) LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO ONERI DEDUCIBILI
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2005
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Rigo RP19: in questo rigo scrivere l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano in questa voce anche:
• i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
• i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
• i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
• i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
MODELLO 730/2005
• Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza
Nel rigo E18, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
• i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
• i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
• i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
• i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
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