Snellimento delle procedure amministrative per concedere le prestazioni di invalidità civile ai soggetti con patologie oncologiche. Col messaggio 12857 del 3 maggio 2006 l’INPS dà le direttive, come previsto dall’articolo 6, comma 3 bis della legge 80/06.
Articolo 6 comma 3bis legge 9 marzo 2006 numero 80
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.