Con il recupero di somme pagate per errore ai propri dipendenti, effettuato mediante trattenuta sullo stipendio degli stessi, il datore di lavoro pubblico esercita una potestà di auto-tutela riconducibile al generale principio della ripetibilità dell’indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti, Codice civile, per il quale vale l’ordinaria prescrizione decennale (Tar Sicilia, Palermo, sezione II, 27 marzo 2002, n. 841).
Ai fini del computo del termine prescrizionale fa fede la data di notifica dell’atto di recupero.