La mancata timbratura del cartellino per brevi allontanamenti dal posto di lavoro del pubblico dipendente non è reato di falso ideologico, ma semplicemente un illecito sanzionabile dall’amministrazione.
Secondo la Cassazione sezioni unite (sentenza 15983 del 10 maggio 2006) “i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte dal pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetti a disciplina privatistica) e in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non rivolgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione”.
Mancando un collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche e attività falsificatoria, la mancata timbratura del cartellino in entrata e uscita facendo risultare orari non rispondenti a quelli effettivi, non verrebbe commesso reato di falso ideologico.
Il dipendente dovrà rispondere solo alla propria amministrazione, magari rischiando il posto, ma non avrà la fedina penale sporca.
“Tale ineluclibile collegamento tra esercizio dl funzioni pubbliche e attività falsificatoria dei pubblici ufficiali (che “non consente di ritenere automaticamente che tutti gli atti dagli stessi compiuti siano atti pubblici: Cassazione n. 12789/2003, citato), non può, quindi, condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico, rilevante ai fini penali, attività attestative che, invece, appaiono collegate direttamente e immediatamente a istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica” (per mutuare altra espressione dottrinaria) e che, soprattutto, in tale ambito esauriscono la loro funzione di rilevanza attestativa.
Va quindi, affermato il seguente principio di diritto: i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), e in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione.”
Cassazione - Sezioni unite penali - sentenza 10 maggio 2006 numero 15983