I mezzi d'informazione evidenziano sempre più spesso casi di esercizio abusivo della professione da parte di cittadini comunitari sprovvisti del relativo titolo di studio.
La Federazione è preoccupata di questa situazione e, in particolare, dei rischi a cui vanno incontro i cittadini.
A tal fine si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 369 del 17 agosto 1999, i citadini comunitari possono effettuare prestazioni di servizi con carattere occasionale, senza essere iscritti all'Albo Professionale Italiano.
Il successivo art. 15, peraltro, impone al medico cittadino comunitario, l'autorizzazione in via preventiva da parte del Ministero della Salute.
In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della prestazionee, comunque, entro il termine di 15 giorni.
Incombe al Direttore Sanitario della struttura, ove il medico cittadino comunitario intenda effettuare le prestazioni di servizi, verificare il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione.
In caso di carenza dei titoli per l'esercizio della professione, il Direttore Sanitario è soggetto all'applicazione dell'art. 8 della L. 175 del 1992 con relativa sanzione dell'interdizione dalla professione per un minimo di un anno.