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19 Maggio 2006

Ripetibili le Maggiori Somme Pagate in Più dal Pubblico

Con il recupero di somme pagate per errore ai propri dipendenti, effettuato mediante trattenuta sullo stipendio degli stessi, il datore di lavoro pubblico esercita una potestà di auto-tutela riconducibile al generale principio della ripetibilità dell’indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti, Codice civile, per il quale vale l’ordinaria prescrizione decennale (Tar Sicilia, Palermo, sezione II, 27 marzo 2002, n. 841).

Ai fini del computo del termine prescrizionale fa fede la data di notifica dell’atto di recupero.

Inserito in - Attualità - Attualità

 

Avvisi di Pagamento per Redditi a Tassazione Separata

Nei mesi di maggio-giugno arriveranno a casa gli avvisi di pagamento a coloro che nel 2002 hanno avuto redditi a tassazione separata, in particolare arretrati per lavoro dipendente e trattamenti di fine rapporto peraltro già sottoposti alla fonte a una prima ritenuta fiscale, ora corretta dall’Amministrazione finanziaria in base ai dati forniti dai sostituti di imposta e alle denunce dei redditi secondo i dati reali di reddito complessivo.

Ricevendo l’avviso occorre pagare entro trenta giorni dal ricevimento per non incappare nelle sanzioni del 30 per cento oltre gli interessi del 2,75 per cento annuo.

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex

 

Ospedalieri e Cartellino Marcatempo

La mancata timbratura del cartellino per brevi allontanamenti dal posto di lavoro del pubblico dipendente non è reato di falso ideologico, ma semplicemente un illecito sanzionabile dall’amministrazione.

Secondo la Cassazione sezioni unite (sentenza 15983 del 10 maggio 2006) “i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte dal pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetti a disciplina privatistica) e in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non rivolgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione”.

Mancando un collegamento tra esercizio di funzioni pubbliche e attività falsificatoria, la mancata timbratura del cartellino in entrata e uscita facendo risultare orari non rispondenti a quelli effettivi, non verrebbe commesso reato di falso ideologico.
Il dipendente dovrà rispondere solo alla propria amministrazione, magari rischiando il posto, ma non avrà la fedina penale sporca.

Tale ineluclibile collegamento tra esercizio dl funzioni pubbliche e attività falsificatoria dei pubblici ufficiali (che “non consente di ritenere automaticamente che tutti gli atti dagli stessi compiuti siano atti pubblici: Cassazione n. 12789/2003, citato), non può, quindi, condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico, rilevante ai fini penali, attività attestative che, invece, appaiono collegate direttamente e immediatamente a istituti sicuramente riconducibili alla disciplina privatistica” (per mutuare altra espressione dottrinaria) e che, soprattutto, in tale ambito esauriscono la loro funzione di rilevanza attestativa.
Va quindi, affermato il seguente principio di diritto: i cartellini marcatempo e i fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), e in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione.

Cassazione - Sezioni unite penali - sentenza 10 maggio 2006 numero 15983

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex - Lex

 

Regioni e Sanità: Nuova Sentenza della Corte Costituzionale

Le Regioni possono disciplinare l’organizzazione in sanità dando criteri di scelta del personale dirigente medico chiedendo un rapporto esclusivo e privilegiando, a parità di condizioni, chi ha optato per le strutture pubbliche.

In particolare, secondo i giudici delle Corte costituzionale (sentenza 181/2006) le Regioni «sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie ora privilegiando in senso assoluto il regime del rapporto esclusivo (è la scelta delle leggi regionali della Toscana e dell’Umbria), ora facendo della scelta in suo favore un criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di direzione (è, invece, l’opzione legislativa seguita dalla regione Emilia Romagna)».

La Corte costituzionale, dunque, nella sentenza ha affermato la centralità del servizio sanitario pubblico, stabilendo al contempo che le Regioni sono libere di organizzare le aziende sanitarie, affidando la responsabilità delle strutture a chi offra le maggiori garanzie di dedizione e continuità.

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex - Lex

 

Snellimento nelle Procedure d'Invalidità

Snellimento delle procedure amministrative per concedere le prestazioni di invalidità civile ai soggetti con patologie oncologiche. Col messaggio 12857 del 3 maggio 2006 l’INPS dà le direttive, come previsto dall’articolo 6, comma 3 bis della legge 80/06.

Articolo 6 comma 3bis legge 9 marzo 2006 numero 80
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex - Lex

 

Regolamento Concernente Modalita' per l'Ammissione dei Medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina.

Si dà conto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 172 del 6 marzo 2006. Di seguito il testo integrale.

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in
particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante:
«Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina»;
Considerata la necessita' di rideterminare in modo organico le
modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i
contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni
giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25
luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
in data 28 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30
gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicabilita' e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le
disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
«Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle
commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti
principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri predeterminati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99,
recante; «Regolamento concernente le modalita' per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in
medicina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
a tempo pieno.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4. L'accesso alla formazione specialistica non e'
consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario
nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, nonche' delle ulteriori risorse
autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».

Art. 2.
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto con decreto del rettore dell'universita', per il numero di
posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
medesimo. Nel bando sono altresi' indicate la sede e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole universita', nella medesima data per ogni singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, e' predisposto
dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter
adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonche'
il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e
in modo che le universita' possano pubblicare il relativo bando
almeno 60 giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, e' presentata
all'universita' con apposizione di numero di protocollo e data,
ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
giorni prima della prova stessa.

Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' il seguente:
«2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.».

Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Presso ogni universita' e' costituita, con decreto rettorale,
una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal
direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o
ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato
un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e'
superiore a 50 e sempreche' le prove di esame si svolgano in piu'
locali tra loro distanti che non consentono la presenza di
commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti tra
professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo
dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il
comitato ha compiti di controllo circa la regolarita'
dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla
commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole
della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e'
inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico
componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e'
superiore a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante
per ciascuna scuola.
2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il
direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa
tipologia e' nominato presidente della commissione giudicatrice uno
dei direttori a rotazione.

Art. 4.
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una
successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione
di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti
caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su
argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
2. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata una apposita
commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il
CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle
universita'. La commissione predispone un archivio nazionale con
almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1,
suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere
generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre
che motivi di necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR
cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita'
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la
medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le
commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale,
per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre
serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li
chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate,
nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento
concorsuale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
Il giorno e l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna
tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste
quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova
e' di 90 minuti.
4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta
multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un
punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non
data e di --0,25 per ogni risposta errata.
5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del
candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico,
da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa e'
sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a
risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato e'
portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi
all'espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di
concorso predeterminano un numero di prove pratiche in numero
maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato
sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi
dalla commissione), prima dell'inizio della prova, in modo che
ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova
pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo
corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta
l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualita'
e la completezza della relazione. La durata della prova pratica e' di
60 minuti.
6. Non e' ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la
consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Valutazione titoli
1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la
valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il
voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La
valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in
conformita' ai seguenti criteri:
a) voto di laurea - max 7 punti:
per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0
per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,45
per i pieni voti assoluti............. punti 6
per la lode........................... punti 7
b) curriculum - max 18 punti:
b.1) esami - max 5 punti.
Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal
Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati
nel bando, con punteggio cosi' attribuibile:
per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 |punti 0,25
per ogni esame superato con la votazione di 30/30 |punti 0,50
per ogni esame superato con lode.... |punti 0,75
b.2) qualita' e attinenza della tesi alla tipologia di
specializzazione - max 7 punti:
nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualita) |fino a punti 3
attinenza medio/alta (in base alla qualita) |fino a punti 7
b.3) attivita' elettive, o equipollenti certificate secondo le
modalita' previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti
la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso
formativo del corso di laurea - max 3 punti:
per ogni attivita' elettiva |fino a punti 1
b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano
accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max
3 punti:
ogni pubblicazione o lavoro in extenso |fino a punti 0,50
2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti
o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il
giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni
di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.
3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei
risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di
parita' di punteggio e' ammesso il candidato con la media di voti
riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra
decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il voto
di laurea.
4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di
studio e' altresi' indicata la data di inizio delle attivita'
didattiche delle scuole di specializzazione.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella
indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
25 febbraio 2003, n. 99.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 marzo 2006
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365

Nota all'art. 6:
- Per il titolo del decreto ministeriale 25 febbraio
2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex

 

Odontoiatra e Pediatra: Insieme per la Salute Orale del Bambino

Sabato 4 marzo 2006, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna, si è svolto il convegno “Odontoiatra e Pediatra: insieme per la salute orale del bambino” che, per il terzo anno consecutivo, ha visto riuniti pediatri ed odontoiatri nel proporre e approfondire temi inerenti la salute orale del bambino.

I numerosi patrocini hanno confermato l’interesse nei confronti dell’argomento: Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità; Provincia di Bologna - Assessorato alla Sanità; Comune di Bologna - Assessorato alla Sanità; Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi; Facoltà di Medicina e Chirurgia Alma Mater Studiorum; Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche; Unità complessa Istituti di “Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche”; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna; Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Alma Mater Studiorum; Corso di Laurea in Igienista Dentale Alma Mater Studiorum; Collegio dei Docenti di Odontoiatria; SIOI Nazionale; SIP Sezione Emiliano-Romagnola; Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

In apertura del convegno i calorosi saluti delle autorità hanno evidenziato ancora una volta come la salute orale dei bambini e degli adolescenti sia argomento di primaria importanza ed attualità.
In relazione all’elevato numero di argomenti trattati, il convegno è stato organizzato in tre sessioni.
La prima sessione del convegno, presieduta dal Prof. Gianni Mazzotti (UNIBO), ha visto l’inizio delle relazioni con l’intervento del Dr. Augusto Zappi, Dirigente Regione Emilia-Romagna, con l’argomento “gli obiettivi di salute orale alla luce del piano sociale-sanitario e della attuazione della direttiva dei LEA in Odontoiatria nella Regione Emilia-Romagna”; a seguire la Prof. Gabriela Piana (UNIBO) è intervenuta sugli “aspetti quotidiani dell’odontoiatria pediatrica” illustrando le problematiche che il pedodontista ogni giorno si trova ad affrontare; successivamente il Prof. Goran Dahllof del Karolinska Institutet di Stoccolma, che ha trattato “l’approccio odontoiatrico e la gestione del dolore nel paziente pedodontico”.
Nella seconda sessione, presieduta dalla Prof. Silvia Pizzi (UNIPR) e dal Prof. Guido Cocchi (UNIBO), sono stati trattati gli argomenti “la prevenzione delle malocclusioni in età pediatrica”, esposto dalla Dr. Valeria Luzzi (UNIRO), e “il ruolo dell’endodontista nella gestione delle emergenze odontoiatriche nel bambino e nell’adolescente”, svolto dalla Prof. Elisabetta Cotti (UNICA).

L’ultima sessione del convegno, presieduta dal Prof. Piero Pirazzoli (UNIBO) e dal Prof. Carlo Prati (UNIBO), è iniziata con l’intervento del Prof. Giacomo Faldella (UNIBO) “l’importanza dello svezzamento nei confronti della salute orale”, seguito da “i disordini neuropsichiatrici nel bambino” trattato dal Prof. Emilio Franzoni (UNIBO), “il bambino affetto da autismo” svolto dalla Prof. Antonia Parmeggiani (UNIBO), “la gestione della salute orale nel bambino affetto da disturbi neuropsichiatrici” presentato dal Prof. Goran Dahllof, “il paziente oncoematologico pediatrico” trattato dal Prof. Andrea Pession (UNIBO), “la gestione della salute orale nel bambino oncoematologico” svolto dalla Dr. Silvia Cocchi (UNIBO) e, in chiusura della sessione e del congresso, “la gestione odontoiatrica del bambino con patologie croniche” trattato dal Prof. Goran Dahllof.

La presenza di oltre 200 iscritti tra odontoiatri, pediatri, igienisti dentali e infermieri, ha confermato ancora una volta il forte interesse di tutti gli operatori coinvolti nella salute del bambino di lavorare insieme; per questo motivo i promotori del convegno, Gabriela Piana del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Giacomo Faldella dell’Istituto Clinico di Pediatria Preventiva e Neonatologia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna stanno già lavorando per organizzare il prossimo evento.

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