Diamo conto della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez Unite, 8 marzo 2006 n. 4893. La sentenza riveste massima importanza. La Cassazione a Sezioni Unite infatti ha stabilito che alla luce delle modificazioni di cui all’art. 1 della legge 97/2001 il procedimento disciplinare ordinistico (nel caso si trattava di un avvocato ma il principio è valido anche per le altre professioni) deve essere sospeso in attesa della decisione penale.
L’art. 1 della legge 97/2001, ampliando la portata dell’art. 653 c.p.c. ha stabilito che la valenza della sentenza penale nel procedimento disciplinare.
Più esattamente:
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia ove accerti:
1. che il fatto non sussiste (oppure)
2. che il fatto non costituisce illecito penale (oppure)
3. che l'imputato non lo ha commesso
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato ove accerti:
1. la sussistenza del fatto;
2. la sua illiceità penale
3. l'affermazione che l'imputato lo ha commesso
L’ampia portata dell’efficacia del procedimento penale in quello disciplinare impone sempre , secondo la Cassazione a Sezione Unite, la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Resta ferma – per giurisprudenza pacifica – la valutazione deontologica di quanto accertato in sede penale.
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