Ecco quanto scaturisce dalla Sentenza del 22 febbraio 2006 - sez II - Tribunale Penale di Genova.
Assolto il medico di base che svolgeva attività di direttore sanitario presso una struttura sanitaria privata avendo dichiarato alla AUSL di non trovarsi in situazioni di incompatibilità.
l contrario l’art. 4 comma 2 lett c) del dpr 270/00 vieta che il medico di operare a qualsiasi titolo in presidi, strutture sanitarie o istituzioni private convenzionate.
Il giudice ha argomentato la sua decisione – che peraltro solleva qualche dubbio - per carenza dell’elemento soggettivo in ragione del fatto che il comportamento dell’imputata era stato dettato non dalla volontà di lucrare sul “doppio lavoro” ma da un approccio superficiale e disinformato circa gli obblighi collegata al convenzionamento con il SSN.
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