Si segnala la recentissima sentenza della Cassazione - n.5444 del 10 marzo 2006 - sul consenso informato per due aspetti in particolare.
Il primo attiene al fatto che la Cassazione sancisce l’obbligo in capo alla struttura sanitaria che eroga la prestazione di informare il paziente dei rischi che corre in ogni caso, anche se esegua una prestazione già prescritta da altro specialista.
Circa il secondo aspetto la Cassazione ha sancito il risarcimento del danno in capo alla paziente per mancata acquisizione del consenso, pur dando atto che non vi erano profili di responsabilità professionale in quanto la prestazione era stata erogata in maniera diligente.