cerca nelle NEWS

cerca nelle LEGGI

News più Recenti


Canali News


News per Mese

Settembre 2011

Agosto 2011

Luglio 2011

Giugno 2011

Maggio 2011

Aprile 2011

Marzo 2011

Febbraio 2011

Gennaio 2011

Dicembre 2010

Novembre 2010

Ottobre 2010

Settembre 2010

Agosto 2010

Luglio 2010

Giugno 2010

Maggio 2010

Aprile 2010

Marzo 2010

Febbraio 2010

Gennaio 2010

Dicembre 2009

Novembre 2009

Ottobre 2009

Settembre 2009

Agosto 2009

Luglio 2009

Giugno 2009

Maggio 2009

Aprile 2009

Marzo 2009

Febbraio 2009

Gennaio 2009

Dicembre 2008

Novembre 2008

Ottobre 2008

Settembre 2008

Agosto 2008

Luglio 2008

Giugno 2008

Maggio 2008

Aprile 2008

Marzo 2008

Febbraio 2008

Gennaio 2008

Dicembre 2007

Novembre 2007

Ottobre 2007

Settembre 2007

Agosto 2007

Luglio 2007

Giugno 2007

Maggio 2007

Aprile 2007

Marzo 2007

Febbraio 2007

Gennaio 2007

Dicembre 2006

Novembre 2006

Ottobre 2006

Settembre 2006

Luglio 2006

Giugno 2006

Maggio 2006

Aprile 2006

Marzo 2006

Febbraio 2006

Gennaio 2006

Novembre 2005

Ottobre 2005

Settembre 2005

Luglio 2005

Giugno 2005


News dalla A alla Z

Tutte le notizie in ordine alfabetico


Per Restare Aggiornati

Leggete queste news
in formato RSS/XML


Come fare? >

news & eventi

24 Marzo 2006

Principali Modifiche Apportate dalla Legge 49/2006

La legge 49/2006 regola la prescrizione di farmaci stupefacenti. In una nota la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ne illustra le principali modifiche.

Vi proponiamo il documento Regionale per il download (Pdf. 180 Kb).

Testo Integrale
Con la Legge n. 49/2006 “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, entrata in vigore il 28 febbraio 2006, sono state apportate, tra l’altro sostanziali modifiche al sistema prescrittivo dei farmaci stupefacenti.

Il Ministero della Salute ha inoltre fornito alcuni chiarimenti rispetto all’applicazione della citata Legge, tramite numerose circolari disponibili all’indirizzo web www.ministerosalute.it/medicinali/stupefacenti/stupefacentiNorme.jsp?tipo=false :

Prot. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/8262 del 1 marzo 2006 agli Assessorati
Prot. DGFDM/VIII/DSG/P/c.1.a.c/8196 del 1 marzo 2006 per conoscenza agli Assessorati
Prot. DGFDM/SDG-VIII/8821/C.1.a.c 3 marzo 2006 per conoscenza agli Assessorati
Prot. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/9038 del 6 marzo 2006 agli Assessorati
Prot. DGFDM/VIII/P/c.1.a.c/9040 del 6 marzo 2006 per conoscenza agli Assessorati
Prot. DGFDM/VIII/DSG/P/9166/I.8.d.q del 7 marzo 2006 per conoscenza agli Assessorati
Prot. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/9473 del 9 marzo 2006 agli Assessorati

A seguito di quesiti posti dalle Aziende sanitarie e di un incontro che si è tenuto tra le regioni in data 14/3/06, con la presente nota si intendono richiamare le principali modifiche che la norma, all’articolo 4-vicies ter, ha apportato in tema di prescrizione dei medicinali stupefacenti. Si rimanda tuttavia alla lettura del testo della legge per la sua completa applicazione.

Variazione tabelle sostanze soggette a controllo
E’ stato modificato il sistema di tabellazione delle sostanze e dei medicinali stupefacenti. Il nuovo sistema contiene solo due tabelle.
1. La tabella I comprende sostanze e principi attivi individuati come stupefacenti e psicotrope soggetti ad abuso.
2. La tabella II è suddivisa in cinque sezioni, contenenti principi attivi e composizioni medicinali con diverso potere di indurre dipendenza e con diversa modalità prescrittiva.
• La Sezione A comprende principi attivi e composizioni medicinali prescrivibili con una nuova ricetta a ricalco; in questa sezione ricadono quasi tutti i farmaci di cui alla Legge 12/01 per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (continuano ad essere identificati come farmaci dell’allegato III-bis).
• La Sezione B comprende sostanze per preparazioni galeniche e le composizioni a base di sodio oxibato: ricetta normale da rinnovarsi volta per volta.
• La Sezione C comprende composizioni medicinali prescrivibili con ricetta normale da rinnovarsi volta per volta.
• La Sezione D comprende composizioni medicinali prescrivibili con ricetta normale da rinnovarsi volta per volta e alcuni farmaci (composizioni a base di determinati quantitativi di codeina o diidrocodeina per uso diverso da quello parenterale) che se utilizzati nella terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis) devono essere prescritti con la ricetta a ricalco.
• La Sezione E comprende composizioni medicinali ad uso diverso da quello iniettabile, prescrivibili con ricetta normale ripetibile.

Ricettario per la prescrizione dei farmaci Tabella II sezione A e allegato III Bis
La normativa prevede la prescrizione dei farmaci compresi nella tabella II sezione A e nell’allegato III Bis su un apposito ricettario che dovrà essere approvato con decreto del Ministero della Salute. Il nuovo testo di legge non contiene più la previsione del ricettario madre-figlia e dell’attuale ricettario a ricalco.
In attesa del nuovo modulo prescrittivo si continueranno ad utilizzare i ricettari speciali precedentemente in vigore: ricettario a ricalco e ricettario madre-figlia.

Nuove modalità di prescrizione (su ricettario a ricalco o madre-figlia)
• La prescrizione dei farmaci compresi nella tabella II sezione A può riguardare una cura di durata non superiore a trenta giorni (non è più presente il limite relativo agli otto giorni di terapia per il ricettario madre-figlia).
• La ricetta (a ricalco o madre-figlia) può contenere la prescrizione di un solo medicinale, ad eccezione della terapia del dolore neoplastico e degenerativo (farmaci dell’allegato III-bis) per la quale restano validi i criteri prescrittivi di due diverse specialità o due diversi dosaggi di uno stesso medicinale.
• La ricetta deve contenere:
- cognome e nome dell’assistito (è stato eliminato l’obbligo di indicare la residenza dell’assistito
- dose prescritta, posologia, via di somministrazione (è stato eliminato l’obbligo di indicare la posologia in tutte lettere)
- timbro, firma per esteso del medico
- indirizzo e numero telefonico professionale del medico che rilascia la ricetta
- data del rilascio della ricetta
• La nuova normativa prevede la copia della ricetta per l’assistito come giustificativo del medicinale di cui è in possesso. In attesa del nuovo modulo di ricetta, si invitano i farmacisti a rilasciare al paziente fotocopia della ricetta, riportante timbro, data di spedizione e prezzo del farmaco.

Validità delle ricette
Secondo la nuova legge, la validità di tutte le ricette (a ricalco, madre figlia e normali) è di trenta giorni dalla data del rilascio. Questo si applica anche alle ricette normali ripetibili, che prima avevano una durata di tre mesi.
Poiché la ripetibilità in lasso di tempo di trenta giorni potrebbe essere causa di potenziali rischi al domicilio dell’assistito, si invitano i medici ad adottare al momento della prescrizione le misure che ritengono più idonee ad evitare il verificarsi di tali situazioni. La ricetta ripetibile in cui è indicato un numero di confezioni superiore all’unità diventa automaticamente non ripetibile.

Prescrizione del Flunitrazepam

La nuova normativa pone il flunitrazem nella Tabella II sezione A, pertanto prevede che il farmaco (di fascia C) debba essere prescritto sull’apposito ricettario per stupefacenti, nel limite di una sola confezione.
Nelle more della stampa e della consegna del nuovo ricettario il Flunitrazepan sarà prescritto su ricettario a ricalco o su ricettario madre-figlia.
Eventuali ricette bianche rilasciate al paziente prima dell’entrata in vigore della nuova legge, e non ancora scadute di validità, non possono più essere evase.

Consegna farmaci in affidamento
La consegna in affidamento dei farmaci stupefacenti utilizzati per il trattamento di disuassefazione degli stati di tossicodipendenza o alcolismo (nel rispetto del comma 5 art. 43 del DPR 309/90) potrà essere effettuata anche alla stessa persona che deve assumere i farmaci.

Vidimazione del registro di entrata ed uscita
La normativa prevede che il registro di entrata ed uscita sia vidimato dal Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territoriale (AUSL) o da un suo delegato. Si ritiene opportuno che tale delega sia conferita al direttore del Servizio farmaceutico territoriale o al responsabile della vigilanza farmaceutica. Si ritiene invece di escludere che la delega possa essere assegnata al direttore del servizio farmaceutico ospedaliero, in quanto già responsabile della tenuta del registro di entrata ed uscita della farmacia ospedaliera stessa.

Per i casi in cui è richiesta la vidimazione si veda il documento in Pdf

I registri attualmente in uso e firmati dall’autorità sanitaria locale (Sindaco) possono essere utilizzati sino alla loro naturale scadenza.

Non essendo intervenute modifiche agli art. 49 e 64 del DPR 309/90, si ritiene che l’operazione di vidimazione dei registri previsti dagli articoli 42 (ambulatori medici, case di cura ed altre strutture prive del servizio di farmacia), 46 (navi mercantili), e 47 (cantieri di lavoro) resti in capo al Sindaco.

Si rammenta che la vigilanza sulla corretta tenuta del registro di reparto resta affidata al responsabile del servizio farmaceutico ospedaliero.

Conservazione delle ricette e del registro
Le ricette spedite relative alla prescrizione dei medicinali compresi nella tabelle II sezioni A, B e C saranno conservate per due anni a partire dalla data dell’ultima registrazione nel registro di entrata ed uscita.
Il registro di entrata ed uscita sarà conservato per 5 anni.


Richiesta a titolo gratuito di farmaci stupefacenti tra farmacie
Si ritiene che la possibilità di richiesta a titolo gratuito di farmaci stupefacenti tra farmacie, sia ospedaliere sia aperte al pubblico, tramite il bollettario buono acquisto debba essere riservato esclusivamente a situazioni con carattere di urgenza.


Sostituibilità dei medicinali stupefacenti equivalenti

Il comma 2 dell’art.. 45 della legge 49/06 indica “il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.”
Si ritiene pertanto compatibile e applicabile anche ai farmaci di cui alla legge in oggetto la sostituibilità dei farmaci da parte del farmacista nel rispetto dell’art. 7 della legge 405/2001 e della legge 149/2005. Sarà cura dello scrivente Servizio inserire nella prossima lista di trasparenza regionale anche le confezioni di farmaci equivalenti ed i prezzi massimi di riferimento ai fini della rimborsabilità. L’attuazione della sostituibilità è pertanto rinviata all’aggiornamento della lista di trasparenza regionale.

Inserito in - Attualità - Attualità - Lex

 

Avviso di Pubblicazione Turni Specialistici Vacanti

Diamo conoscenza dell'avviso pervenutoci dalla Regione Emilia Romagna - Comitato Consultivo Zonale - Accordo Collettivo Nazionale Medici Ambulatoriali.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE TURNI SPECIALISTICI VACANTI PRESSO I SERVIZI E I PRESIDI AMBULATORIALI DELLE AZIENDE UU.SS.LL. DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E PRESSO L’I.N.A.I.L. AI SENSI ARTT. 22 e 23 A.C.N. 23.03.2005

1°TRIMESTRE 2006

L’avente diritto all’attribuzione dei turni verrà individuato secondo l’ordine di priorità di cui al comma 1 art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni – provvedimento assunto dalla conferenza Stato Regioni nella seduta del 23.03.2005 – repertorio 2272.

In fase di assegnazione verranno valutate le incompatibilità previste dall’art. 15 di cui all’A.C.N. del 23.03.2005.

Qualora lo specialista sia titolare di ore in altro ambito zonale dovrà allegare dichiarazione del Comitato da cui risulti la situazione degli incarichi e, dichiarazione sostitutiva di certificazione; ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, circa l’eventuale svolgimento di altra attività compatibile che dia luogo a limitazione oraria

Le domande degli aspiranti all’incarico debbono essere inviate a mezzo raccomandata al Comitato Consultivo Zonale, redatte su carta bollata da Euro 14,62 o su carta resa legale con l’applicazione di una marca da bollo di valore equipollente.


L’avviso sarà affisso all’albo del Comitato Consultivo Zonale, ai sensi dell’art. 22 del A.C.N. 23.03.2005, dal 15 al 31 MARZO 2006


LE DOMANDE DEBBONO ESSERE SPEDITE ENTRO IL 10 APRILE 2006

RADIOLOGIA I.N.A.I.L.. di BOLOGNA
Turno a tempo indeterminato di n. 12 ore settimanali presso Centro Medico Legale della Sede di Bologna, così articolato:

lunedì 9,30 - 12,30
martedì 10,00 - 12,00
mercoledì 10,00 - 12.00
giovedì 10,00 - 12,00
venerdì 9,30 - 12,30

L’attività in oggetto sarà espletata presso ambulatori del C.M.L. della Sede di Bologna.

Inserito in - Attualità - Dalla Segreteria

 

Nuove Metodologie Presso il Laboratorio Centralizzato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una informativa del Dipartimento Patologia Clinica, Micobiologia, Virologia e Medicina Transfusionale del Policlinico S. Orsola-Malpighi.
In un quadro di razionalizzazione gestionale, al fine di migliorare il servizio offerto dal Laboratorio Centralizzato, si rende noto che a partire dal 28/03/2006 verranno cambiate le metodologie analitiche riguardanti lo studio della tiroide, dell'asse ipofisi-cortico-surrene e dei marcatori tumorali.

Tali cambiamenti verranno segnalati sui referti tramite l'indicazione della metodologia di dosaggio e l'adeguamento degli intervalli di riferimento.

Per ogni ulteriore chiarimento siamo a disposizione contattando la Struttura Complessa di Immunometria al n. 051/6364405 o 051/6364406

Inserito in - Attualità - Dalla Segreteria - FNOMCEO