Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 sono pubblicate le "Disposizioni Concernenti la Prevenzione e il Divieto delle Pratiche di Mutilazione Genitale Femminile".
La legge introduce nel codice penale l'art. 583 bis volto ad individuare come reato autonomo la fattispecie consistente nelle pratiche di mutilazione.
In particolare si prevede che chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili sia punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Si intendono come pratiche di mutilazione la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
La pena č aumentata di un terzo se la mutilazione č commessa a danno di un minore ovvero se il fatto č commesso per fini di lucro.
Il provvedimento prevede inoltre per i medici e gli altri operatori sanitari la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni e la comunicazione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle sentenze di condanna.
Per prendere visione del testo integrale della legge potete visitare il sito del Governo Italiano a questa pagina oppure scaricare il documento in formato Pdf.
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