Il caso è quello di un soggetto che esercitava l'attività di iridologo e di naturopata inducendo in errore il paziente sul titolo e prescrivendo farmaci di libera vendita (OTC). Quest’ultimo appare l’aspetto più interessante.
Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. VI n° 166626 del 4.5.'05.
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Più esattamente la Cassazione ha chiarito che : „« in generale "non è in questione la possibilità di esercitare le pratiche della c.d. medicina alternativa" soggiungendo che "il chiropratico, il naturopata e l'iridologo sono liberi di svolgere la loro attività ma qualificandosi come tali, in modo ... da non ingenerare nel pubblico l'opinione che essi siano dei medici e, soprattutto ...senza esercitare, assolutamente, competenze che spettano soltanto a chi è laureato in medicina e chirurgia".
„« per quanto riguarda la prescrittibilità dei farmaci la cassazione ha sancito che il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci non perdono il loro carattere "tipico" e "riservato" agli esercenti la professione medica per il solo fatto che il medicinale prescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia giacché la "prescrizione" di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione
del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale.
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