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Convenzione, Proroga Biennale per Medici "Anziani"

pubblicata il 20 Giugno 2005


Anche con la nuova convenzione di medicina di famiglia va concessa l'opzione al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del 65° anno di etą.

Il Tribunale di Ariano Irpino ha emesso una ordinanza cautelare che sancisce che ha diritto alla proroga biennnale il medico convenzionato settantenne, anche sotto la vigenza del nuovo accordo 2005
In funzione dello ius superveniens di cui all'art. 8 della contrattazione collettiva approvata il 23.03.05 si impone quale premessa la qualificazione della opzione al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del 65° anno di etą, siccome prevista dall'art. 16 del D.lgs n. 503/1992, pervenendosi alla conclusione, peraltro conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte Sez Lavoro, che non trattasi di mera aspettativa, ma di un vero e proprio diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, insorto con l'esercizio della facoltą e nel momento in cui la relativa comunicazione sia pervenuta al destinatario, indipendentemente da qualsiasi presa d'atto o accettazione della amministrazione, non affatto previsti dalla legge.


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