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    <title>Leggi &amp; Normative</title>
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    <title>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</title>
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    <published>2009-11-10T07:59:39Z</published>
    <updated>2009-11-10T08:08:31Z</updated>
    
    <summary>Si informa che la FNOMCeO, relativamente all&apos;obbligo della posta elettronica certificata (PEC), ha chiesto formalmente al Ministero competente di procrastinare la data di attuazione del DL 185/2009 per i Medici e gli Odontoiatri . L&apos; Ordine di Bologna, inoltre, ha...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Si informa che la FNOMCeO, relativamente all'obbligo della posta elettronica certificata (PEC), ha chiesto formalmente al Ministero competente di procrastinare la data di attuazione del DL 185/2009 per i Medici e gli Odontoiatri . L' Ordine di Bologna, inoltre, ha intrapreso contatti con più fornitori al fine di facilitarne l'attivazione per gli iscritti agli albi di propria pertinenza.<br />
La migliore offerta pervenuta, entro due settimane, sara' pubblicata stesso mezzo. </p>]]>
        
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    <title>Vaccinazione Contro la Varicella - Offerta Attiva e Gratuita per gli Adolescenti Suscettibili</title>
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    <published>2009-02-04T09:52:08Z</published>
    <updated>2009-02-04T09:58:06Z</updated>
    
    <summary>Documento del Dirigente Responsabile del Servizio Sanità Pubblica - Regione Emilia Romagna sulla vaccinazione contro la varicella...</summary>
    <author>
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            <category term="Regione Emilia Romagna" />
    
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        <![CDATA[<p>Documento del Dirigente Responsabile del Servizio Sanità Pubblica - Regione Emilia Romagna sulla vaccinazione contro la varicella</p>]]>
        <![CDATA[<p><a href="http://www.odmbologna.it/leggi/vaccinazione_varicella.pdf">Download file</a></p>]]>
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    <title>Note Esplicative in Merito all&apos;Applicazione delle Norme del Nuovo Codice Deontologico e delle Relative Linee Guida in Tema di Pubblicità Informativa Sanitaria.</title>
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    <published>2007-01-31T08:46:13Z</published>
    <updated>2007-03-22T09:21:04Z</updated>
    
    <summary>Sono le Note Esplicative in merito all&apos;applicazione delle norme del Nuovo Codice Deontologico e delle relative Linee Guida in tema di Pubblicità Informativa Sanitaria....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Norme" />
            <category term="Ordine dei Medici" />
            <category term="Pubblicit Sanitaria" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Sono le Note Esplicative in merito all'applicazione delle norme del Nuovo Codice Deontologico e delle relative Linee Guida in tema di Pubblicità Informativa Sanitaria. </p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>CAPO I<br />
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA - REGOLE GENERALI</strong></p>

<p>1) Pubblicità commerciale<br />
    Non è ammessa alcuna forma di pubblicità meramente commerciale, promozionale e comparativa.</p>

<p>2) Pubblicità informativa sanitaria<br />
     È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti.<br />
     La pubblicità informativa sanitaria deve rispettare, nelle forme e nei contenuti, i principi di correttezza informativa, di responsabilità e di decoro professionale, non deve risultare arbitraria e discrezionale ma improntata all’obiettività ed alla veridicità.</p>

<p>3) Informazione scientifica<br />
     L’informazione scientifica, quale mezzo di comunicazione inerente temi di interesse scientifico ed iniziative di educazione sanitaria, può essere realizzata con libertà di forme e di mezzi purché il messaggio contenga informazioni scientificamente rigorose, obiettive e prudenti, dovendosi astenere dal divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate da fonti autorevoli o comunque tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione.</p>

<p>4) Competenze ordinistiche<br />
     È affidato all’Ordine Provinciale sia il compito preventivo di verifica (attraverso apposita commissione) che di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole e dei principi individuati dalle specifiche disposizioni in merito dettate dal Nuovo Codice Deontologico (art. 55-56-57), dalla relativa Linea Guida applicativa ad esso allegata nella formulazione e nei contenuti approvati dal Cosiglio Direttivo di questo Ordine con proprie delibere e dalle presenti note esplicative, ai quali i singoli e le strutture pubbliche e private devono attenersi nell’effettuazione di pubblicità informativa sanitaria, verificando altresì il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.</p>

<p>5) Forme consentite<br />
La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata mediante le seguenti modalità:<br />
-	targhe murarie;<br />
-	inserzioni in elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria;<br />
-	inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici) destinati al grande pubblico;<br />
-	ogni altra forma o strumento idoneo ad assicurare il rispetto dei principi indicati nelle presenti note esplicative con particolare riferimento al decoro professionale, giusta  valutazione e verifica ordinistica, da intervenirsi in via preventiva, salvi i casi di controllo successivo disciplinati dall’art. 10. </p>

<p>6) Contenuto della pubblicità informativa sanitaria<br />
     La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità sia realizzata, deve obbligatoriamente contenere:<br />
-	nome e cognome del sanitario;<br />
-	il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra;<br />
-	il domicilio professionale.<br />
     La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità sia realizzata, può inoltre avere ad oggetto gli ulteriori elementi indicati al punto n. 4) della Linea Guida inerente l’applicazione degli art. 55-56-57 del Nuovo Codice Deontologico.<br />
     L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l’uso di titolo, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.</p>

<p>7) Contenuti non ammessi<br />
      Nella pubblicità informativa sanitaria non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, ivi compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti clinicamente inopportuni.<br />
       Sono altresì escluse le notizie e le informazioni che rivestono i caratteri di pubblicità promozionale-commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli.<br />
      Non è consentito informare l’utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate.<br />
      Nell’ambito della pubblicità informativa sanitaria non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, tanto meno di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario.</p>

<p>7) Tariffe e costi<br />
     È  consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe ed i costi complessivi delle prestazioni erogate, fermo restando che tali elementi economici non possono costituire contenuto essenziale del messaggio.  <br />
     Al fine della tutela del decoro professionale, il contenuto facoltativo di cui al comma precedente non può essere inserito nella pubblicità informativa sanitaria realizzata mediante targhe ed insegne.</p>

<p>8) Procedimento di verifica <br />
      La pubblicità informativa sanitaria è soggetta a verifica da parte della competente Commissione dell’Ordine cui risulta iscritto il professionista richiedente o in cui abbia sede la struttura sanitaria (pubblica o privata) richiedente.<br />
      Nel caso in cui l’attività cui si riferisce la pubblicità informativa sanitaria sia svolta in una provincia diversa da quella di iscrizione (del professionista) o sede (della struttura sanitaria) richiedenti, la verifica spetta all’Ordine territorialmente competente.	<br />
      La richiesta di effettuazione di una pubblicità informativa sanitaria deve essere preventivamente presentata dal professionista o dal direttore sanitario della struttura (pubblica o privata) all’Ordine competente ai sensi dei commi precedenti, corredata da una dichiarazione autocertificativa in ordine a descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti della pubblicità informativa sanitaria.<br />
      Ai fini della verifica, la Commisione ordinistica competente, presa visione della documentazione prodotta dal professionista o dal direttore sanitario ai sensi del comma precedente, verifica il rispetto della disciplina dettata dal Nuovo Codice Deontologico, dalla relativa linea guida applicativa nella formulazione e nei contenuti approvati dal Cosiglio Direttivo di questo Ordine con proprie delibere, dalle presenti note esplicative e dalle disposizioni legislative di settore.<br />
      Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda la Commissione ordinistica competente provvede al completamento della verifica.</p>

<p>9) Ambito di applicazione<br />
      Le presenti note esplicative trovano applicazione per ogni forma di pubblicità informativa sanitaria consentita dalle disposizioni normative e deontologiche, da integrarsi con quanto specificamente disposto nel capo II per quanto attiene l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici.<br />
      La procedura di verifica di cui all’art. 8  delle presenti note esplicative non dispensa il professionista o il direttore sanitario richiedenti dall’ottenimento di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione amministrativa ad altri fini richiesta ai sensi di legge.</p>

<p><strong>CAPO II<br />
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA TRAMITE INTERNET</strong></p>

<p>10) Pubblicità informativa sanitaria tramite internet<br />
     E’ consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso siti Internet, nel rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice Deontologico, dalla relativa Linea Guida  ad esso allegata, dalle presenti note esplicative e dal D. Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003.<br />
     Il professionista o il direttore sanitario (in caso di strutture sanitarie pubbliche o private) che intendano effettuare pubblicità informativa sanitaria tramite siti internet devono inoltrare in via preventiva all'Ordine apposita richiesta di effettuazione ai sensi dell'art. 8 delle presenti note esplicative, da rinnovarsi anche nel caso in cui si intenda apportare qualsivoglia variazione all’originaria composizione del sito.<br />
      L'Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede in merito alle richieste inoltrate ai sensi del comma precedente secondo le procedure previste e disciplinate dall'art. 8 delle presenti note esplicative, valutando l'effettivo rispetto delle norme in materia di pubblicità informativa sanitaria dettate dal Codice Deontologico e dalla Linea Guida allegata e dal presente regolamento nella formulazione e nei contenuti approvati dal Cosiglio Direttivo di questo Ordine con proprie delibere. </p>

<p>11) Caratteristiche del sito<br />
       Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o odontoiatra interessato o del legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata.<br />
      Non è consentita l’utilizzazione di spazi Web gratuiti e di redirect su altri providers.<br />
      La denominazione del sito Web e l’eventuale indirizzo e–mail devono contenere riferimenti diretti ad identificare il medico, l’odontoiatra o la struttura sanitaria pubblica o privata.<br />
     Il sito Web deve essere visualizzabile mediante l’utilizzo dei browser più comuni.<br />
     Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l’installazione di software e/o plug-in, né di cookies.</p>

<p>12) Contenuti del sito<br />
   Oltre al contenuto obbligatorio indicato dall'art. 6 comma I, nella home page del sito deve altresì essere indicato l'Ordine Provinciale ed il  numero di iscrizione del sanitario. <br />
    Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della professione e non deve contenere alcuna forma di pubblicità meramente commerciale, promozionale e comparativa.<br />
    Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di carattere scientifico. In tale ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la sensibilità degli utenti, deve essere richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso alla pagina.<br />
    Sono consentiti la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l’ubica-zione dello studio medico e/o odontoiatrico e della struttura e l'inserimento di indica-zioni attinenti le tariffe ed i costi complessivi delle prestazioni erogate, fermo restando che tali ultimi elementi economici non possono costituire contenuto essenziale del sito.<br />
    Nel caso in cui il professionista o la struttura sanitaria pubblica o privata siano convenzionati con una associazione di mutualità volontaria, possono darne informazione al pubblico.</p>

<p>13) Spazi pubblicitari e collegamenti<br />
     Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosidetti banner) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività professionale.<br />
     Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all’utente strumenti utili di visualizzazione dei dati (ad esempio: software per leggere documenti, software per la comprensione dei dati, ecc.) a condizione che trattasi di programmi shareware o freeware. Sono altresì esclusi gli strumenti utili al proprietario del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.)<br />
     Il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo stesso sia preventivamente identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso.<br />
     E’ consentita l’indicazione di link e siti Web di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale (Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni, Provincie, Comuni), a banche dati di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società scientifiche senza fini di lucro.<br />
      E’ vietato l’inserimento di link a siti di Aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici o comunque aventi natura commerciale.</p>

<p>14) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici<br />
     L'utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle seguenti condizioni:<br />
a) ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi di corrispondenza aperta;<br />
b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi;<br />
c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;<br />
d) qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;<br />
e) l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi ai fini di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario le finalità diagnostiche o terapeutiche;<br />
f) la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.</p>

<p>15) Strutture sanitarie<br />
     La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività, deve indicare nella home – page del proprio sito:<br />
a) gli estremi dell’autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata dall’autorità competente;<br />
b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale;<br />
c) le eventuali branche specialistiche oggetto di autorizzazione, con indicazione per ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale nonché, anche in altra pagina;<br />
d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque informazione similare.<br />
        Per quanto concerne le notizie informative di esclusivo interesse dei professionisti medici od odontoiatri, è compito del Direttore Sanitario verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale.<br />
<strong><br />
CAPO III<br />
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA<br />
E  MEDICINE NON CONVENZIONALI</strong></p>

<p>16) Medicine non convenzionali<br />
	        E' consentito inserire nelle pubblicità informative sanitarie realizzate ai sensi dei capi precedenti il riferimento alla pratica di medicine non convenzionali solo qualora il sanitario possa attestare il proprio percorso formativo e le proprie competenze e professionalità nelle seguenti discipline riconosciute dalla delibera di Terni del 2002 da parte della FNOMCeO: Medicina Antroposofica, Medicina Ayurvedica,. Omotossicologia, Fitoterapia, Medicina Omeopatica, Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia, Chiropratica secondo una delle seguenti modalità:<br />
   a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione attestante l’esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.<br />
Tali scuole devono garantire i seguenti requisiti:<br />
I - Il responsabile didattico della scuola deve essere medico;<br />
II - I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia, ecc.);<br />
III - La scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente<br />
medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente.<br />
b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile sanitario della struttura.<br />
c) Qualora gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente potranno valutare in alternativa ai requisiti di cui ai punti a) e b) - ai fini della verifica del messaggio da pubblicizzare - il possesso di almeno 3 dei seguenti titoli aggiuntivi:<br />
I - Pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni;<br />
II - Partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico;<br />
III - Effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia;<br />
IV - Partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia;<br />
V - Partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta dell’attestazione.<br />
       <br />
17) Limiti temporali di efficacia e validità<br />
      Le disposizioni contenute all’art. 16) delle presenti note esplicative dovranno essere riconsiderate in via confermativa o modificativa decorsi sei mesi dalla data della delibera di approvazione delle presenti note esplicative.</p>

<p>18) Attestazione delle competenze<br />
       Al fine della attestazione delle competenze richieste dagli articoli precedenti il sanitario interessato deve procurarsi presso le strutture e gli enti sopra indicati e quindi fornire all'Ordine ogni documentazione idonea a certificare l'effettivo conseguimento dei titoli sopra indicati. <br />
</p>]]>
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    <title>Linee Guida per il Rilascio del Certificato di Idoneità alla Guida</title>
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    <published>2006-01-17T15:34:02Z</published>
    <updated>2006-01-17T15:42:29Z</updated>
    
    <summary>Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005. Il decreto legge 30 giugno 2005, n.115 convertito in legge il 17 agosto 2005 n....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Leggi" />
            <category term="Professione Medica" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005.<br />
Il decreto legge 30 giugno 2005, n.115 convertito in legge il 17 agosto 2005 n. 168 ha previsto l’obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Le linee Guida sono riassunte insieme con la scheda anamnestica in <a href="http://www.odmbologna.it/leggi/Linee%20Guida%20168_2005.pdf">questo documento in formato Pdf (60Kb)</a>.</p>]]>
    </content>
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    <title>ODONTOIATRI: VARATO IL NUOVO ESAME DI ABILITAZIONE</title>
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    <published>2005-10-22T07:35:46Z</published>
    <updated>2005-10-22T07:38:40Z</updated>
    
    <summary>Concluso l&apos;accordo tra Università, MIUR e Ministero della Salute per modificare l&apos;accesso alla professione odontoiatrica in modo da dare un ruolo di primo piano all&apos;Ordine professionale. Ecco il comunicato della FNOMCeO su questa questione e un approfondimento, curato da Simona...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
            <category term="Professione Medica" />
            <category term="Professione Medica" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Concluso l'accordo tra Università, MIUR e Ministero della Salute per modificare l'accesso alla professione odontoiatrica in modo da dare un ruolo di primo piano all'Ordine professionale.<br />
Ecco il comunicato della FNOMCeO su questa questione e un approfondimento, curato da Simona Dainotto, sulle novità prodotte dall'importante operazione <br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>  Esami di abilitazione ultimo atto. E con gran finale: Il 10 ottobre scorso, infatti, è stato finalmente trovato un accordo che rimescola le carte nell'accesso alla professione odontoiatrica, dando all'ordine professionale un ruolo di primo piano. Così come era negli intenti della Cao nazionale.  <br />
  Dopo che un decreto firmato dal ministro Moratti, poco prima dello scadere del 2004, nominò una commissione di studio proprio con il compito di formulare proposte nella direzione di una modifica dell'esame di abilitazione, c'è stata una serie di incontri a marce forzate. Ora, finalmente, la Commissione Odontoiatri centra il suo obiettivo e si porta a casa un risultato di estremo riguardo: un risultato che è politico e professionale allo stesso tempo. <br />
  Ma soprattutto è un risultato condiviso. "E' stato solo grazie al dialogo tra tutte le parti in causa che si  è potuto licenziare un testo da tutti completamente condiviso", ha tenuto infatti a ribadire Giuseppe Renzo, presidente della Commissione Nazionale Odontoiatri, uscendo dalla riunione che ha visto sottoscrivere l'ipotesi definitiva di  modifica del Regolamento degli Esami di Stato in Odontoiatria <br />
  Com'è noto, medici ed odontoiatri, per accedere alla professione, dopo gli studi universitari devono superare un esame di Stato per iscriversi all'Albo, che è l'ultima tappa da raggiungere prima di  poter esercitare, appunto, a pieno titolo.<br />
  L'accesso alla professione però - è uno storico refrain - nel nostro paese è alquanto farraginoso e imperfetto in molte professioni intellettuali - da quella giornalistica a quella medica, a quella avvocatizia, a quella odontoiatrica, appunto -. E' per questo che i professionisti da tempo hanno segnalato la necessità di volerlo modificare, trovando strade più idonee alla realtà dei nostri tempi, anche coinvolgendo riforme degli organi di tutela.<br />
  In sostanza, e ritornando al nostro ambito, perché l'esame di Stato non sia più un mero duplicato della laurea, era ed è importante che gli Ordini siano all'interno dei meccanismi dell'accesso, riportando nell'alveo ordinistico un esame sinora gestito quasi esclusivamente dal mondo universitario. <br />
  Un mondo che si è detto comunque sostanzialmente d'accordo con l'innovazione. "Questa riforma dell'esame di abilitazione - ci ha detto appunto il professor Giovani Dolci, presidente dei Corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università di Roma - permetterà di garantire che, immediatamente dopo la laurea, si immetta nel circuito un professionista valido: non è da oggi, del resto, che diciamo che l'Università può garantire la Formazione ma è l'Ordine che deve occuparsi della verifica di Qualità, dall'inizio alla fine della carriera professionale".<br />
  Con questa impostazione concorda anche il "terzo in causa", il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, un cui decreto - come detto - ha messo in pista la Commissione che nei giorni scorsi ha trovato l'accordo. <br />
  Assunta Cioffi, dirigente del Miur - e molto attiva in tale Commissione - così ci ha detto: "In realtà l'esame di Abilitazione si pone in un crinale: è ancora formazione - e quindi sotto l'egida dell'Università - ma è anche già un po' professione: e allora era indispensabile inserire maggiormente l'ordine. Con questo accordo, per ora solo una bozza, credo si sia raggiunto un maggiore equilibrio". <br />
  Di fatto, per divenire operante, il nuovo Regolamento dovrà passare il vaglio di un lungo iter: Direzione generale del Miur, Conferenza dei Rettori, ecc. ecc. E in teoria qualche ritocco si potrebbe avere.<br />
Due, in sostanza, le novità. Intanto il tirocinio - attualmente di tre mesi - diviene più "corposo": serviranno ora nove mesi di ulteriore studio post lauream per affrontare l'esame di abilitazione. I primi tre saranno dedicati alla Odontoiatria generale; i secondi tre alla chirurgia; mentre l'ultimo ciclo di tre mesi sarà dedicato alla odontoiatria pediatrica e alla prevenzione.<br />
  La seconda novità è corollario di tutta l'operazione: nelle commissioni d'esame per il rilascio dell'Abilitazione professionale sarà ora determinante la presenza dei Professionisti rispetto ai membri universitari.<br />
  E in quale ambito si svolgerà il nuovo Tirocinio? A meno di quei ritocchi di cui sopra, ad ospitarlo saranno le sedi universitarie, quelle del Servizio Sanitario Nazionale, gli Studi convenzionati con l'Università, gli studi privati con determinate caratteristiche.<br />
Ora bisognerà attendere l'iter procedurale più squisitamente tecnico per mettere definitivamente in pista gli odontoiatri nuovo formato.<br />
  "Vale a dire un professionista che assicuri una sempre migliore qualità della prestazione a tutela e a garanzia della salute di tutti noi": così ha detto a Fnomceo News Claudio Mastrocola, Direttore Generale del ministero della Salute, il quarto polo in causa in questo accordo, che ha tenuto a sottolineare: "E' stato questo il motivo che ci ha portato a siglare l'accordo, ovviamente condiviso, ed è questo lo  specifico impegno del nostro ministero: trovare tutte le strade per assicurare ai nostri cittadini dei professionisti altamente formati". E gli odontoiatri hanno evidentemente trovato la strada giusta. <br />
 <br />
Simona Dainotto</p>]]>
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    <title>Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell&apos;esercizio abusivo delle professioni sanitarie.</title>
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    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.48</id>
    
    <published>2005-10-18T08:50:14Z</published>
    <updated>2005-10-18T08:43:12Z</updated>
    
    <summary>LEGGE n. 175 del 5 febbraio 1992 Comprende le seguenti modifiche: Legge n. 42 del 26/02/99, Legge n. 362 del 14/10/99 e Legge n 112 del 03/05/2004...</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
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            <category term="Leggi" />
            <category term="Pubblicit Sanitaria" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>LEGGE n. 175 del 5 febbraio 1992<br />
Comprende le seguenti modifiche: Legge n. 42 del 26/02/99,  Legge n. 362 del 14/10/99 e Legge n 112 del  03/05/2004</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong>Art.1</strong></p>

<p>1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio  in cui si svolge l’attività professionale nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.<br />
(SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E ATTRAVERSO GIORNALI E PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE) – le parole attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie con ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI .</p>

<p>2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:<br />
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;<br />
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;<br />
c) onorificenze concesse o riconosciute dalle Stato.</p>

<p>3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E’ vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.</p>

<p>4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici – chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.</p>

<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici - chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.</p>

<p><br />
<strong>Art. 2</strong></p>

<p>1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’articolo 1, è necessaria l’autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall’ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.</p>

<p>2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve  inoltrare domanda attraverso l’ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.</p>

<p>3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministero della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.</p>

<p>(3bis LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO RINNOVATE SOLO QUALORA SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITA’)</p>

<p><br />
<strong>Art. 3</strong></p>

<p>1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due mesi a sei mesi. (SONO ASSOGGETTATI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI DELLA CENSURA O DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, AI SENSI DELL’ART.40 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950, N.221). Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.</p>

<p><br />
<strong>Art. 4</strong></p>

<p>1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, (E SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA) attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie  SOSTITUITE CON ATTRAVERSO PERIODICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE  ATTRAVERSO GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI DI INFORMAZIONE E LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI, con facoltà di indicare le specifiche attività medico – chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.</p>

<p>2. E’ in ogni caso obbligatoria l’indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.</p>

<p>3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art.1.</p>

<p><br />
<strong>Art. 5</strong></p>

<p>1. La pubblicità di cui all’articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli  accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell’insegna o dell’inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 2.</p>

<p>2. Con decreto del Ministero della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale.</p>

<p>3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell’autorizzazione regionale.</p>

<p>4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all’articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione regionale, sono sospesi dall’esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.(SONO ASSOGGETTATI ALLE SANZIONI DISCIPLINARI DELLA CENSURA O DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA, AI SENSI DELL’ART.40 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 APRILE 1950 N.221)</p>

<p>5. Qualora l’annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività e prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l’indicazione del direttore sanitario, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività sanitaria è sospesa da sei mesi ad un anno.</p>

<p>5BIS. LE INSERZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI TELEFONICI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA E, VICEVERSA, LE INSERZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA POSSONO ESSERE UTILIZZAATE PER LA PUBBLICITA’ SUGLI ELENCHI TELEFONICI.<br />
5TER. LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO RINNOVATE SOLO QUALORA SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITA’</p>

<p><br />
<strong>Art. 6</strong></p>

<p>1. E’ necessaria l’autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.</p>

<p>2. L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.</p>

<p>3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell’articolo 1 e nell’articolo 3, in quanto compatibili.</p>

<p><br />
<strong>Art. 7</strong></p>

<p>1. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa p i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.</p>

<p>2. A tal fine, il Ministero della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la notifica stessa.</p>

<p>3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste,  programmi o servizi concernenti argomenti medici o d’interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.</p>

<p>4. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione di cui al sesto comma dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, come sostituito dall’articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.</p>

<p><br />
<strong>Art. 8</strong></p>

<p>1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono punti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.<br />
2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.</p>

<p><br />
<strong>Art. 9</strong></p>

<p>1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.</p>

<p>2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel  decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie , mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.</p>

<p>3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.</p>

<p><br />
<strong>Art.9 BIS</strong></p>

<p> 1. GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALL’ART.1 NONCHE’ LE STRUTTURE SANITARIE DI CUI ALL’ART.4 POSSONO EFFETTUARE LA PUBBLICITA’ NELLE FORME CONSENTITE DALLA PRESENTE LEGGE E NEL LIMITE DI SPESA DEL 5 PER CENTO DEL REDDITO DICHIARATO PER L’ANNO PRECEDENTE.</p>

<p>     <br />
<strong>Art . 10</strong></p>

<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le strutture di cui all’articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all’art.6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.</p>

<p></p>

<p><strong>MINISTERO DELLA SANITA’</p>

<p>DECRETO 16 settembre 1994, n.657.</p>

<p>Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.<br />
</strong></p>

<p>Vista la Legge 5 febbraio 1992, n.175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie:</p>

<p>Visto l’art. 2. Comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti  alle autorizzazioni di legge:</p>

<p>Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le  case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti:</p>

<p>Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali:</p>

<p>Ritenuta l’esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l’ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria:</p>

<p>Visto l’art. 17, comma 3. Della legge 23 agosto 1988, n.400;<br />
Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliare;</p>

<p>Sentito il Consiglio superiore di sanità ;</p>

<p>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;</p>

<p>Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema  di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art.17, comma 3, della cui citata legge n.400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri:</p>

<p><strong>ADOTTA</strong></p>

<p>Il seguente regolamento:</p>

<p><strong>Art.1 - Finalità</strong></p>

<p>1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche  estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.</p>

<p>2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti  ausiliare delle professioni sanitarie.</p>

<p>3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.</p>

<p><br />
<strong>Art.2 - Targhe</strong></p>

<p>1. Le targhe, concernenti le attività professionali  di cui al comma 2 dell’art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:<br />
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50x cm60); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm8:<br />
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminate;<br />
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;<br />
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.</p>

<p>2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art.1, salvo vincoli particolare previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:<br />
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 cm quadrati (di norma cm 60x cm100); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 12;<br />
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;<br />
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione:<br />
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione:<br />
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.</p>

<p>3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.</p>

<p>4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte all’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.</p>

<p><strong><br />
Art.3 - Insegne</strong></p>

<p>1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:<br />
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 cm quadrati (di norma cm100xcm200);<br />
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;<br />
c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;<br />
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;<br />
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio, e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;<br />
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.</p>

<p><br />
<strong>Art.4 - Inserzioni</strong></p>

<p>1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:<br />
a) occupare uno spazio non superiore a 50cm quadrati (di norma cm5 x cm10);<br />
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;<br />
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell’inserzione medesima;<br />
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;<br />
e) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.</p>

<p>2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l’indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l’evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell’attività oltre che di informazione.</p>

<p>3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm8 in una superficie non superiore a 50 cm quadrati ( di norma cm5x cm10), con l’esclusione di elementi grafici  e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell’autorizzazione regionale.</p>

<p><br />
<strong>Art.5 - Cartelli segnaletici</strong></p>

<p>1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell’art.1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.</p>

<p><strong><br />
Art.6 - Autorizzazioni</strong></p>

<p>1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell’art.1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.</p>

<p><br />
<strong>Art.7 - Norma Transitoria</strong></p>

<p>1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite del regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.</p>

<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>

<p>Roma, 16 settembre 1994.</p>

<p>Il Ministro Costa</p>

<p><br />
<strong>NOTE:<br />
AVVERTENZA:</strong></p>

<p>Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.</p>

<p>Note alle premesse:</p>

<p>-- Il testo dell’art.2, comma 3, della legge n.175/1992 è il seguente:”3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’ordine o collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione  o delle insegne di cui all’art.4 a quelle stabilite con apposito regolamento dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta”.</p>

<p>-- Il comma 3 dell’art.17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.     </p>

<p></p>

<p><strong>LEGGE 14 ottobre 1999, n.362.</p>

<p><br />
Art.12 - (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.175)</strong></p>

<p>1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: ”attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.</p>

<p>2. All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, le parole: “attraverso giornali e periodici agli esercenti le professioni sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione”.</p>

<p></p>

<p><strong>LEGGE 3 maggio 2004, n.112</p>

<p><br />
Art. 7 comma 8 - (Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n.175)</strong></p>

<p>8.  All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n.362, le parole “e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali”. All’art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificato dall’art.3 della legge 26 febbraio 1999, n.42, e dell’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n.362, le parole: “e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione” sono sostituite dalle seguenti: “, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali”. </p>]]>
    </content>
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    <title>Violazione Norme Pubblicitarie</title>
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    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.55</id>
    
    <published>2005-09-28T09:20:00Z</published>
    <updated>2005-09-28T09:22:22Z</updated>
    
    <summary>Violazione della legge n. 175/1992 sulle inserzioni pubblicitarie e sanzione della sospensione dalla professione; sui termini di impugnazione....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Norme" />
            <category term="Professione Medica" />
            <category term="Pubblicit Sanitaria" />
            <category term="Regolamenti" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Violazione della legge n. 175/1992 sulle inserzioni pubblicitarie e sanzione della sospensione dalla professione; sui termini di impugnazione.<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>Massima: ai fini del rispetto dei termini di impugnazione avverso il provvedimento sanzionatorio comminato dalla Commissione, e' necessario considerare non la data in cui viene spedita la copia da notificare con il servizio postale bensi' quella relativa al momento in cui la copia viene ritirata dal destinatario ; per cui solo da detta ultima data decorrono i trenta giorni per l'impugnazione.</p>

<p>Si veda anche <a href="http://www.dirittosanitario.net/">http://www.dirittosanitario.net/</a></p>]]>
    </content>
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    <title>Graduatoria Definitiva di Pediatria di Libera Scelta Validità dal 1/07/2005 al 30/06/2006</title>
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    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.54</id>
    
    <published>2005-09-28T09:14:38Z</published>
    <updated>2005-09-28T09:19:31Z</updated>
    
    <summary>E&apos; stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N° 99 parte terza del 13 luglio 2005 la Graduatoria definitiva di Pediatria di libera scelta validità 01/07/2005 30/06/2006...</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Comunicati" />
            <category term="Contratti di Lavoro" />
            <category term="Pubblicit Sanitaria" />
            <category term="Regione Emilia Romagna" />
            <category term="Servizio Sanitario Regionale" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna N° 99 parte terza del 13 luglio 2005 la <a href="http://www.saluter.it/wcm/saluter/news/notiziedallaRegione/maggio_agosto_2005/grad_definitiva_pediatria_2005.htm">Graduatoria</a> definitiva di Pediatria di libera scelta validità 01/07/2005 30/06/2006</p>]]>
        
    </content>
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    <title>Specialisti in Medicina dello Sport: Anagrafe Regionale</title>
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    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.52</id>
    
    <published>2005-09-28T09:10:46Z</published>
    <updated>2005-09-28T09:12:29Z</updated>
    
    <summary>L&apos;elenco completo dei medici abilitati al rilascio della Certificazione di Idoneità Sportiva Agonistica. Elenco aggiornato al 18 aprile 2005....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Comunicati" />
            <category term="Professione Medica" />
            <category term="Regione Emilia Romagna" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>L'elenco completo dei medici abilitati al rilascio della Certificazione di Idoneità Sportiva Agonistica. Elenco aggiornato al 18 aprile 2005.</p>]]>
        <![CDATA[<p>Cognome e Nome dello specialista in Medicina dello sport e relativo Codice identificativo:<br />
ALBINI EUGENIO MDS113118<br />
ANEDDA ALBERTO MDS102117<br />
AZZOLINI PIER LORENZO MDS105139<br />
BABINI ANDREA MDS110111<br />
BAGLIONI GABRIELE MDS103112<br />
BALDINI LORENZO MDS110112<br />
BARDAZZI PIER VITTORIO MDS104112<br />
BASILE GIUSEPPINA MDS101121<br />
BATTISTINI GIANCARLO MDS110113<br />
BAZZOCCHI PAOLO MDS112113<br />
BECCHI MARIA ANGELA MDS104130<br />
BELTRAMI GIANFRANCO MDS102112<br />
BENATI ORETTA MDS105125<br />
BERNARDI DANIELE MDS113120<br />
BERNARDI GUARINO MDS110114<br />
BERNARDI STEFANO MDS102121<br />
BIOLCHI OVIDIO MAURO MDS101123<br />
BOLLETTA UMBERTO MDS109122<br />
BOLOGNESI MASSIMO MDS112111<br />
BONIFACCI PATRIZIA MDS105116<br />
BOSCHETTI MARCO MDS112116<br />
BOVINA MAURO MDS106113<br />
BRIGLIA SIMONA MDS110115<br />
BRUSCHI FABIANA MDS103111<br />
BUDRIESI NICOLA MDS105129<br />
BURZI ROMANO MDS105122<br />
CANTERGIANI ANDREA MDS104121<br />
CASARINI PIERO MDS105132<br />
CAVALLARI FABRIZIA MDS106111<br />
CILLONI DOMENICO MDS103113<br />
CIPRESSI ANDREA MDS104114<br />
COBIANCHI CORRADO MDS105136<br />
CONTARINI FRANCESCO MDS110117<br />
CONTENTO PASQUALE MDS113113<br />
CORGHI FABRIZIO MDS104117<br />
CORSETTI ROBERTO MDS106114<br />
COSTANTINO BIAGIO MDS101120<br />
COZZINI DANIELE MDS102111<br />
CRISTOFORI MARCO MDS109111<br />
CUZZANI TOMMASO MDS110118<br />
DALMONTE LIVIO MDS110119<br />
DE LUCA GIANFRANCO MDS110120<br />
D'INTINO PAOLA EMANUELA MDS105128<br />
DONZELLI VIVIANA MDS110121<br />
DRAGO ENRICO MDS105133<br />
FABBRI ROBERTO MDS110122<br />
FARAGONA FABIO MDS113119<br />
FAVA PAOLA MDS104127<br />
FIORELLA PIER LUIGI MDS110123<br />
FOGLI MARCO MDS109126<br />
FONTANA FRANCESCO MDS110124<br />
FRANZOSO GIULIA MDS110125<br />
GALLO CLAUDIO GIUSEPPE MDS105130<br />
GAMBARARA DANILO MDS113117<br />
GASPERONI RENATO MDS112118<br />
GHIGLIONI GIUSEPPE MDS109120<br />
GIAGNORIO RAFFAELLA MDS109114<br />
GUERRINI PIERSANTE MDS110126<br />
GUIDETTI ADRIANO MDS103114<br />
GUIDUCCI UMBERTO MDS103118<br />
IANCU GIOVANNI MDS104128<br />
ILARI BARBARA MDS103115<br />
KANELLOPULU SOFIA MDS110116<br />
LAGHI DONATELLA MDS110127<br />
LAMERI ELENA MDS103116<br />
LAVEZZO MARCELLO MDS109121<br />
LE NOCI ANNA LISA MDS104131<br />
LIGABUE ENRICO MDS103123<br />
LODI GUIDO MDS104123<br />
LUCHETTI CLAUDIO MDS113112<br />
LUGLI ALBERTO MDS109123<br />
MAESTRI PAOLO MDS113111<br />
MAGNANI LUCIANO MDS112112<br />
MAGNANI MARCO MDS110128<br />
MALUCELLI MAURIZIO MDS109124<br />
MAMBELLI MAURIZIO MDS112115<br />
MANGOLINI CRISTINA MDS109115<br />
MARTINELLI BRUNO MDS109116<br />
MASOTTI ANDREA MDS105112<br />
MASTROJANNI CATERINA MDS105131<br />
MEDRI FRANCESCO MDS110129<br />
MELLONI SANDRO MDS109117<br />
MESSINA LORENZO MDS104116<br />
MICHELINI LUCA MDS104113<br />
MITTIGA MARIO MDS104125<br />
MONTANI GIOVANNI MDS102120<br />
MORINI MARCELLO MDS110130<br />
MORUZZI MARCO MDS112117<br />
MUCCI ROBERTO MDS111212<br />
ORLANDI DIEGO MDS112114<br />
PAGANO DRITTO EUGENIO MDS110131<br />
PALLI ROBERTO MDS105118<br />
PECORARI PAOLO MDS105134<br />
PETTINI ANDREA MDS111211<br />
PICCININI LUCA MDS104122<br />
PIOLANTI STEFANO MDS105117<br />
PISTOLESI ANTONIO MDS102119<br />
PIZZOLI ANDREA MDS110132<br />
POLETTI GIUSEPPE MDS105115<br />
POSABELLA GIOVANNI MDS105123<br />
RAIMONDI STEFANIA MDS110133<br />
RIGON GIANDOMENICO MDS109119<br />
ROMAGNOLI LEONARDO MDS109112<br />
RONCASSAGLIA MASSIMO MDS106112<br />
ROSA SANDRO MDS105126<br />
ROSSI GIUSEPPE MDS113121<br />
ROTI SERGIO MDS103117<br />
RUBBOLI FIORENZO MDS111213<br />
RUTIGLIANO DONATO MDS104124<br />
SANTINI CESARE MDS113115<br />
SCACCHETTI MARCO MDS105111<br />
SELLA GIANLUIGI MDS110134<br />
SENALDI ROBERTO MDS105135<br />
SGARZI SERGIO MDS105113<br />
SOLDATI ANDREA MDS105114<br />
SOLITO FRANCESCO MDS102115<br />
SPATTINI MASSIMO MDS103122<br />
SPEZI WALTER MDS113114<br />
SPEZIALE FRANCESCO MDS105120<br />
SPORTELLI GIANCARLO MDS102114<br />
TAGLIA FRANCO MDS103120<br />
TANZI RICCARDO MDS104120<br />
TASSANI GIUSEPPE MDS113116<br />
TONELLI MARINO MDS102116<br />
TONI GIULIO MDS103121<br />
TOVOLI CRISTINA MDS105127<br />
TRIPI FERDINANDO MDS104111<br />
VALERIANI ANDREA MDS109113<br />
VECCHI ROBERTO MDS102118<br />
VECCHIATINI ROBERTO MDS105138<br />
VENTUROLI LUIGI MDS105121<br />
VENTUROLI MARIA GRAZIA MDS104115<br />
VERITA' LUCIANO MDS109125<br />
VERNI ETTORE MDS104129<br />
VERNOTICO LAURA MDS109127<br />
VICINI MAURIZIO MDS104118<br />
VINCENTELLI FERRUCCIO MDS105124<br />
VIOLI ENRICO MDS103119<br />
VISALLI SALVATORE MDS101122<br />
VISANI GIORGIO MDS105137<br />
ZANARDI GIOVANNI MDS102113<br />
ZANI ZENO MDS105119<br />
ZIGLIO PIER GIORGIO MDS109118<br />
ZIRONI RINO CLEMENTE MDS104126<br />
ZORATTI MARTA MDS104119</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>Nota del ministero della sanità del 2 agosto 2000</title>
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    <published>2005-09-28T09:00:14Z</published>
    <updated>2005-09-28T09:09:33Z</updated>
    
    <summary>Prove attitudinali per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri...</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Comunicati" />
            <category term="Odontoiatria" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Prove attitudinali per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>D.M. 19.04.2000 – Prove attitudinali per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri<br />
Con riferimento alla nota del 26.07.2000 prot.10946/28-95 esaminate le relatice notegiuridiche poste da codesta Federazione di seguito si riportano le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente ufficio.<br />
In relazione al dibattito parlamentare sul disegno di legge relativo alla disciplina della professione di odontoiatra (a.c. 72 ed altri) sugli emendamenti tendenti a modificare sostituire l’art.3 comma 4 lettera d) si ritiene che detto articolo contiene le disposizioni concordate con la Commissione europea e coordinate con quanto previsto dall’art.5, punto 7, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio alo stadio di “posizione comune” (5103/3/200).<br />
Infatti le norme contenute del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, e la revisione<br />
contenuta nella proposta di direttiva sopra citata sono insieme dirette a dare esecuzione alla<br />
Sentenza della Corte di Giustizia 1° giugno 1995, nella Causa C – 40/93. Ne consegue che il<br />
contenuto dell’art.3, comma 4, lettera d) non può essere modificato se non dopo aver attivato un<br />
nuovo negoziato con la Commissione europea.<br />
Gli emendamenti degli onorevoli Conti, Saia, Carlesi e altri, diretti a modificare il contenuto<br />
dell’art.3, comma 5 nel senso di assicurare la titolarità alla contemporanea iscrizione all’ordine di<br />
medici-chirurghi e all’albo degli odontoiatri per i medici chirurghi in possesso di specializzazione<br />
in odontostomatologia, toccano materia oggetto di censura comunitaria nella procedura d’infrazione<br />
96/2179 e ora ricorso alla Corte di Giustizia nella Causa C-202/99.<br />
La posizione comune n.20.2000 del Consiglio dell’U.E. non ha, nell’ordinamento giuridico,<br />
valenza di norma ma serve a fornire, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo<br />
Ministero della Sanità – Dipartimento Professioni Sanitarie – Ufficio III Ref. Martelli<br />
Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 Roma Pr. 1999 – 1022 / Lav.34<br />
Tel. 06/59942772 - fax 06/59942665<br />
e del Consiglio che modifica le direttive oggetto di attenzione, l’ordinamento verso cui tende la<br />
normativa dell’Unione Europea.<br />
In considerazione a quanto sopra si ritiene che la prova attitudinale disciplinata dal D.l.vo<br />
386/98 e dal D.M. 19 aprile 2000 non siano in contrasto con la modifica all’art.19 della direttiva<br />
78/686 CEE, scaturita dopo ampio interlocutorio con la commissione Europea in previsione ed<br />
esclusivamente alla luce della regolamentazione che nel frattempo l’Italia ha emanato vale a dire<br />
D.l.vo 386/98 e successivo decreto Ministeriale del 19.04.2000.<br />
Per quanto attiene i cittadini extracomunitari si ritiene che, gli stessi, qualora immatricolati<br />
dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1994 regolarmente abilitati all’esercizio<br />
professionale purchè la formazione sia stata totalmente conseguita in Italia, diploma di laurea e di<br />
abilitazione, possano accedere alla prova attitudinale.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Medici di Medicina Generale: Accordo Collettivo Nazionale</title>
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    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.50</id>
    
    <published>2005-09-28T08:57:28Z</published>
    <updated>2005-09-28T08:59:48Z</updated>
    
    <summary>Il testo dell&apos;Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell&apos;art 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Contratti di Lavoro" />
            <category term="Decreti Legge" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Il testo dell'Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.</p>]]>
        <![CDATA[<p>PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE <br />
Art. 1 Quadro di riferimento <br />
Art. 2 Livelli di contrattazione <br />
Art. 3 Negoziazione nazionale <br />
Art. 4 Negoziazione regionale <br />
Art. 5 Obiettivi di carattere generale <br />
Art. 6 Strumenti <br />
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali <br />
Art. 8 Struttura del compenso <br />
Art. 9 Aumenti contrattuali <br />
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia – Osservatorio <br />
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo </p>

<p>PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE<br />
Art. 12 Premessa </p>

<p>CAPO I PRINCIPI GENERALI <br />
Art. 13 Campo di applicazione <br />
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale <br />
Art. 15 Graduatoria regionale <br />
Art. 16 Titoli per la formazione delle graduatorie <br />
Art. 17 Incompatibilità <br />
Art. 18 Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale <br />
Art. 19 Cessazione del rapporto convenzionale <br />
Art. 20 Formazione continua <br />
Art. 21 Diritti sindacali <br />
Art. 22 Rappresentatività sindacale <br />
Art. 23 Comitato aziendale <br />
Art. 24 Comitato regionale <br />
Art. 25 Programmazione e monitoraggio delle attività <br />
Art. 26 Equipes territoriali <br />
Art. 27 Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse <br />
Art. 28 Articolazione del compenso <br />
Art. 29 Funzioni della medicina generale <br />
Art. 30 Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale <br />
Art. 31 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione <br />
Art. 32 Assistenza ai turisti </p>

<p>CAPO II L’ASSISTENZA PRIMARIA <br />
Art. 33 Rapporto ottimale <br />
Art. 34 Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria <br />
Art. 35 Instaurazione del rapporto convenzionale <br />
Art. 36 Requisiti e apertura degli studi medici <br />
Art. 37 Sostituzioni <br />
Art. 38 Incarichi provvisori <br />
Art. 39 Massimale di scelte e sue limitazioni <br />
Art. 40 Scelta del medico <br />
Art. 41 Revoca e ricusazione della scelta <br />
Art. 42 Revoche d’ufficio <br />
Art. 43 Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici <br />
Art. 44 Elenchi nominativi e variazioni mensili <br />
Art. 45 Compiti del medico <br />
Art. 46 Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza <br />
Art. 47 Visite ambulatoriali e domiciliari <br />
Art. 48 Consulto con lo specialista <br />
Art. 49 Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale <br />
Art. 50 Assistenza farmaceutica e modulario <br />
Art. 51 Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali <br />
Art. 52 Certificazione di malattia per i lavoratori <br />
Art. 53 Assistenza domiciliare programmata <br />
Art. 54 Forme associative dell’assistenza primaria <br />
Art. 55 Interventi socio-assistenziali <br />
Art. 56 Collegamento con i servizi di continuità assistenziale <br />
Art. 57 Visite occasionali <br />
Art. 58 Libera professione <br />
Art. 59 Trattamento economico <br />
Art. 60 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia <br />
Art. 61 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’azienda </p>

<p>CAPO III LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE <br />
Art. 62 Criteri generali <br />
Art. 63 Attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale <br />
Art. 64 Rapporto ottimale <br />
Art. 65 Massimali <br />
Art. 66 Libera professione <br />
Art. 67 Compiti del medico <br />
Art. 68 Competenze delle Aziende <br />
Art. 69 Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie <br />
Art. 70 Sostituzioni ed incarichi provvisori <br />
Art. 71 Organizzazione della reperibilità <br />
Art. 72 Trattamento economico <br />
Art. 73 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi </p>

<p>CAPO IV LA MEDICINA DEI SERVIZI <br />
Art. 74 Campo di applicazione <br />
Art. 75 Massimale orario e sue limitazioni. <br />
Art. 76 Aumenti d’orario <br />
Art. 77 Riduzione di orario degli incarichi e soppressione dei servizi <br />
Art. 78 Compiti e doveri del medico – Libera professione <br />
Art. 79 Trasferimenti <br />
Art. 80 Comando <br />
Art. 81 Sostituzioni <br />
Art. 82 Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale <br />
Art. 83 Malattia – Gravidanza <br />
Art. 84 Assenze non retribuite <br />
Art. 85 Trattamento economico <br />
Art. 86 Rimborso spese di accesso <br />
Art. 87 Premio di collaborazione <br />
Art. 88 Premio di operosità <br />
Art. 89 Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall’incarico <br />
Art. 90 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’Azienda </p>

<p>CAPO V L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE <br />
Art. 91 Generalità e campo di applicazione <br />
Art. 92 Individuazione e attribuzione degli incarichi <br />
Art. 93 Massimale orario <br />
Art. 94 Descrizione dell’attività’. <br />
Art. 95 Compiti del medico – Libera professione <br />
Art. 96 Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza <br />
Art. 97 Sostituzioni, incarichi provvisori – Reperibilità <br />
Art. 98 Trattamento economico e riposo annuale <br />
Art. 99 Assicurazione contro i rischi derivanti dall’incarico <br />
Art. 100 Inquadramento in ruolo </p>

<p>NORME FINALI </p>

<p>NORME TRANSITORIE </p>

<p>DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE </p>

<p>ALLEGATI <br />
All. A Domanda di primo inserimento nelle graduatorie regionali della medicina generale <br />
All. A1 Domanda annuale di integrazione dei titoli per le graduatorie regionali di settore per la medicina generale <br />
All. B Procedure tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale <br />
All. C Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione volontaria <br />
All. D Prestazioni aggiuntive <br />
All. E Scheda di accesso in ospedale <br />
All. F Certificato di diagnosi per indennità di malattia <br />
All. G Assistenza domiciliare programmata nei confronti dei soggetti non ambulabili <br />
All. H Assistenza domiciliare integrata <br />
All. I Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali <br />
All. L Dichiarazione informativa <br />
All. M Scheda degli interventi di continuità assistenziale <br />
All. N Modulo riepilogativo delle prestazioni aggiuntive singole o multiple soggette ad autorizzazione <br />
All. O Regolamento elettorale elezione dei componenti elettivi della medicina generale dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali <br />
All. P Schema di linee guida per i corsi di idoneità all’emergenza sanitaria <br />
All. Q Domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per graduatoria) <br />
All. Q1 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale (per graduatoria) <br />
All. Q2 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per graduatoria) <br />
All. Q3 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per trasferimento) <br />
All. Q4 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale (per trasferimento) <br />
All. Q5 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per trasferimento) <br />
All. Q6 Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di medicina dei servizi (per trasferimento) <br />
All. R Modulo riepilogativo delle prestazioni aggiuntive <br />
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE SPECIALISTI AMBULATORIALI<br />
In data 9/02/2005/alle ore 18.00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e dell’art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazione tra<br />
AI SENSI DEL DEL D. L.VO 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI<br />
IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI<br />
In data 9/02/2005/alle ore 18.00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 48 della legge n.833/78 e dell’art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazione tra</p>

<p>la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo ____________________________</p>

<p>e le seguenti Organizzazioni sindacali:</p>

<p>Sumai<br />
Dott. Roberto Lala ____________________</p>

<p>CGIL F.P. Medici<br />
Dott. Nicola Preiti ____________________<br />
CISL Medici<br />
Dott.Giuseppe Garraffo<br />
____________________</p>

<p>Federazione Medici- UIl FPL<br />
Dott. Armando Masucci <br />
____________________<br />
AUPI<br />
Dott. Paolo Moscara <br />
____________________<br />
SNUBCI<br />
Dott. Giuseppe Vitale <br />
____________________<br />
SICUS<br />
Dott. Nicolò Tirone <br />
_____________________<br />
SNALBIP<br />
Dott.ssa Loredana Di Natale <br />
_____________________ </p>

<p>Vista la legge 23 dicembre 1978 n.833<br />
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni <br />
Visto l’art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni<br />
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.<br />
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni<br />
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 risultante dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003. <br />
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art.52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.289, del 24 luglio 2003<br />
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138<br />
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004<br />
Visto l’art.1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2004 n.311<br />
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie( Biologi, Chimici, Psicologi).</p>

<p><br />
INDICE</p>

<p>PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE <br />
Art. 1 Quadro di riferimento <br />
Art. 2 Livelli di contrattazione <br />
Art. 3 Negoziazione nazionale <br />
Art. 4 Negoziazione regionale <br />
Art. 5 Obiettivi di carattere generale <br />
Art. 6 Strumenti <br />
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali. <br />
Art. 8 Struttura del compenso <br />
Art. 9 Aumenti contrattuali <br />
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia <br />
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo </p>

<p>PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)<br />
Art. 12 Premessa <br />
Art. 13 Campo di applicazione <br />
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale <br />
Art. 15 Incompatibilità <br />
Art. 16 Massimale orario e limitazioni <br />
Art. 17 Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità <br />
Art. 18 Riduzione dell’orario di attività <br />
Art. 19 Cessazione dall’incarico <br />
Art. 20 Sospensione dall’incarico <br />
Art. 21 Graduatorie, Domande, Requisiti <br />
Art. 22 Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato <br />
Art. 23 Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato <br />
Art. 24 Comitato consultivo zonale <br />
Art. 25 Comitato consultivo regionale <br />
Art. 26 Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali <br />
Art. 27 Commissione di disciplina <br />
Art. 28 Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale <br />
Art. 29 Doveri e compiti dei professionisti <br />
Art. 30 Organizzazione del lavoro <br />
Art. 31 Programmi e progetti finalizzati <br />
Art. 32 Attività esterne e pronta disponibilità <br />
Art. 33 Formazione continua <br />
Art. 34 Tutela sindacale <br />
Art. 35 Diritto all’informazione e consultazioni tra le parti <br />
Art. 36 Assenze non retribuite <br />
Art. 37 Malattia - Gravidanza <br />
Art. 38 Permesso annuale retribuito <br />
Art. 39 Congedo matrimoniale <br />
Art. 40 Sostituzioni <br />
Art. 41 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi <br />
Art. 42 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per gli specialisti ambulatoriali <br />
Art. 43 Compensi per incarichi a tempo indeterminato per i professionisti <br />
Art. 44 Indennità di rischio e indennità specifica di categoria <br />
Art. 45 Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica <br />
Art. 46 Rimborso spese di viaggio <br />
Art. 47 Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato <br />
Art. 48 Contributo previdenziale <br />
Art. 49 Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato <br />
Art. 50 Compensi per incarichi a tempo determinato <br />
Art. 51 Riscossione delle quote sindacali <br />
Art. 52 Libera professione intra-moenia <br />
Art. 53 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione </p>

<p>NORMA GENERALE </p>

<p>NORME FINALI </p>

<p>NORME TRANSITORIE </p>

<p>DICHIARAZIONI A VERBALE </p>

<p><br />
ALLEGATI <br />
All. A parte<br />
prima Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali <br />
All. A parte seconda Titoli per la formazione delle graduatorie <br />
All. B parte<br />
prima Domanda di inclusione nella graduatoria <br />
All. B parte<br />
seconda Autocertificazione informativa <br />
All. C Modalità di esecuzione delle prestazioni protesiche <br />
All. D Nomenclatore tariffario <br />
All. E Informativa resa all’interessato per il trattamento di dati personali<br />
PARTE PRIMA <br />
INQUADRAMENTO GENERALE</p>

<p>ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.<br />
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, dando atto che l’unificazione in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoriali ed i professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei “Protocolli aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01.<br />
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario.<br />
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).<br />
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.<br />
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali.<br />
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. <br />
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.<br />
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali, di medicina generale e specialistica ambulatoriale, e ospedalieri.</p>

<p>Art. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE<br />
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.<br />
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:<br />
a) le garanzie per i cittadini;<br />
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; <br />
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; <br />
d) la compatibilità economica;<br />
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN.<br />
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.<br />
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.</p>

<p>ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.<br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: <br />
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;<br />
b) incompatibilità;<br />
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;<br />
d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza;<br />
e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;<br />
f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione;<br />
g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;<br />
h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti;<br />
i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale;<br />
j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; <br />
k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;<br />
l) struttura del compenso;<br />
m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione.</p>

<p>ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE <br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:<br />
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente;<br />
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;<br />
c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini;<br />
d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;<br />
e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi;<br />
f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato<br />
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate della medicina generale - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione;<br />
h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento;<br />
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale;<br />
J) l’attuazione dell’art. 8 comma 2</p>

<p>ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.<br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:<br />
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);<br />
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale;<br />
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con conseguente ridistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello più appropriati di erogazione delle prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicità, degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;<br />
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione sociosanitaria;<br />
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di salute;<br />
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;<br />
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio;<br />
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;<br />
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.<br />
ART. 6 – STRUMENTI.<br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:<br />
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;<br />
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo della medicina associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le OO.SS., di strutture operative complesse organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul lavoro di gruppo, con sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria, in coerenza con l’intesa stato - regioni del 29.07.04;<br />
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I medici e professionisti sanitari operanti sul territorio nelle cure primarie avranno, sulla base di quanto definiranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione degli obiettivi di budget;<br />
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle strutture organizzative territoriali nell’ambito delle forme partecipative, previste dall’atto aziendale;<br />
e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento l'informatizzazione del sistema, secondo standard condivisi, definiti a livello nazionale e regionale, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della rete integrata socio-sanitaria;<br />
f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che sia perseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato percorso formativo nella fase di formazione pre laurea, nella fase della formazione specifica, nella fase di formazione continua;<br />
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati all'acquisizione di strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.</p>

<p><br />
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.<br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano che la maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, degli specialisti e degli altri professionisti operanti nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilità nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di territorio.<br />
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dall’art.27.</p>

<p><br />
ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO<br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso degli specialisti ed altri professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati.<br />
2. Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei professionisti sanitari:<br />
a) quota oraria<br />
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità;<br />
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo art.9. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso.<br />
3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzative diversi dalle attività ambulatoriali ed a queste complementari.<br />
4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del presente Accordo.<br />
5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.</p>

<p>ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI <br />
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie assunte dal governo in materia, fissano un aumento, per specialisti ed altri professionisti a quota oraria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuito come indicato nel modo che segue:<br />
TABELLA A – Arretrati 2001 – 2002 – 2003<br />
Anno euro/ora<br />
Arretrati 2001 0.727<br />
Arretrati 2002 0.727<br />
Arretrati 2003 1.022<br />
TABELLA B – Aumenti 2004 – 2005</p>

<p>Decorrenza euro/ora<br />
Dal 1.1.2004 1.81<br />
Dal 31.12.2004 0.49<br />
Dal 31.12.2005 0.44<br />
Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota oraria e nella quota variabile nel modo che segue:<br />
TABELLA C – Distribuzione delle risorse di aumento 2004 – 2005 nella quota oraria e nella quota variabile<br />
Decorrenza quota oraria quota variabile<br />
Dal 1.1.2004 0.905 0.905<br />
Dal 31.12.2004 0.245 0.245 0.245<br />
Dal 31.12.2005 0.22 0.22 0.22<br />
Totale 1.370 1.370</p>

<p>ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA <br />
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia dell'attuazione di quanto previsto dall’art.4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.<br />
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la SISAC verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione, accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione della trattativa, trascorsi i quali si fa inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.<br />
3. La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al comma 2, convoca le organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, può procedere, entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di impossibilità a raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla approvazione della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, e valida fino alla stipula dell’Accordo regionale.<br />
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di monitorare i relativi dati economici e di attuazione di particolari e definiti istituti contrattuali, nonché per l’aggiornamento di riferimenti normativi legati alle discipline mediche e specialistiche, è istituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’osservatorio consultivo permanente nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.</p>

<p>ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO<br />
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.<br />
PARTE SECONDA<br />
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)</p>

<p>ART. 12 – PREMESSA<br />
l. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello “dell’assistenza specialistica distrettuale”, il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.<br />
2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate “professionisti” sono parte attiva e qualificante del S.S.N., integrandosi nell'assistenza primaria attraverso il coordinamento con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le strutture accreditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.<br />
3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel processo di razionalizzazione del SSN realizzato con il D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire ai cittadini un sistema sanitario caratterizzato dall'equità ma anche dall’efficienza operativa e dall'efficacia dei risultati, gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando:<br />
- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative delle aziende sanitarie;<br />
- la disponibilità a concorrere attivamente al decentramento dell'offerta di prestazioni specialistiche;<br />
- un'attività flessibile per la pluralità dei servizi,<br />
delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari; <br />
- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell'utenza e del SSN.<br />
4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da partecipare al processo di deospedalizzazione dell'assistenza contribuendo alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di vita, alla eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei tempi di attesa ed alla minimizzazione dei costi.<br />
5. La flessibilità e la territorialità dell'impegno come aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disciplinato dal presente Accordo, divengono strumenti incisivi per abbattere, insieme agli altri operatori sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della salute " per quanto riguarda in particolare l'accesso ai sistemi di cura .</p>

<p>ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE <br />
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e:<br />
- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; <br />
- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98;<br />
- medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6. <br />
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali.<br />
3. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende.<br />
4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati.<br />
5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti di cui al presente Accordo, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali e delle altreprofessionalità. <br />
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE <br />
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza.<br />
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono demandati alla trattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati nel presente Accordo, per la loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:<br />
Art.17 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità<br />
Art.22 – Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato<br />
Art.25 – Comitato consultivo regionale<br />
Art.28 – Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale<br />
Art.29 – Doveri e compiti dei professionisti<br />
Art.30 Organizzazione del lavoro<br />
Art.31 – Programmi e progetti finalizzati<br />
Art.35 – Diritto all’informazione e consultazione fra le parti<br />
ART.15 – INCOMPATIBILITA’<br />
1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:<br />
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;<br />
b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato <br />
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;<br />
d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;<br />
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione;<br />
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;<br />
g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;<br />
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;<br />
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;<br />
l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
2. E' incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato con incarichi a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.<br />
3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell’incarico.<br />
4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo art. 27, la cessazione del rapporto convenzionale.<br />
ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI<br />
1. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.<br />
2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico e le aziende provvedono al controllo, con gli stessi metodi adottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.<br />
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso dell’azienda delle ore di lavoro non effettuate, salvo diverse determinazioni finalizzate al recupero dell’orario definite con accordi regionali.<br />
4. L’inosservanza ripetuta dell'orario, costituisce infrazione contestabile, da parte dell’azienda, secondo le procedure di cui all’art.27, per i provvedimenti conseguenti.<br />
5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale o il professionista è tenuto a comunicare al Comitato zonale, di cui all’art.24, ogni variazione che intervenga nel proprio stato di servizio (allegato B, parte seconda). Il Comitato zonale tiene ed aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.<br />
6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista ambulatoriale o il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le aziende ne danno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'art 24, indicandone la decorrenza.<br />
7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le aziende interessate affinché, sentito lo specialista ambulatoriale o il professionista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.<br />
8. Il Comitato di cui all'art 24, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.<br />
ART.17 – FLESSIBILITA’ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA’<br />
1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale, anche a domanda dello specialista ambulatoriale o professionista interessato, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico. I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.<br />
2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all'art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, deve essere acquisito preventivo parere del Comitato di cui all’art.24.<br />
3. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.<br />
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.<br />
ART.18 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI ATTIVITA’<br />
1. In caso di persistente contrazione dell’attività, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, previo espletamento delle misure di cui all’art.17, l’azienda può disporre la riduzione dell’orario di attività di uno specialista ambulatoriale o di un professionista.<br />
2. L’azienda non può adottare il provvedimento di riduzione dell’orario, qualora la contrazione dell’attività sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative dell’azienda e semprechè lo specialista ambulatoriale o il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio.<br />
3. L'eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell’azienda, previo parere del Comitato di cui all'art 24 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.<br />
4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attività è ammessa da parte dell'interessato opposizione al Direttore generale dell'azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.<br />
5. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.<br />
6. Il Direttore generale dell’azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 24 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.<br />
7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la riduzione dell'orario di attività, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.<br />
ART.19 – CESSAZIONE DALL’INCARICO<br />
1. L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista ambulatoriale e del professionista, o per revoca della azienda nei casi indicati al seguente comma 4, da comunicare a mezzo di raccomandata A/R.<br />
2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.<br />
3. Su specifica richiesta dell’interessato l'azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.<br />
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:<br />
a) compimento del 65° anno di età, ai sensi dell’art.15-nonies, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che è facoltà dello specialista ambulatoriale e del professionista convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art.16 del D. L.vo n.503/92.</p>

<p>b) cancellazione dall'Albo professionale;<br />
c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 15;<br />
d) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;<br />
e) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 37 in caso di malattia;<br />
f) incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita Commissione medico legale aziendale, ai sensi della legge n.295/90. Il componente, di cui all’art.1,comma 3, della legge citata, è nominato dal Comitato zonale.<br />
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell'art.27, comma 9, lett. d).<br />
ART.20 – SOSPENSIONE DALL’INCARICO<br />
1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di :<br />
a) sospensione dall'Albo professionale; <br />
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;<br />
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale; <br />
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al professionista interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.<br />
ART.21 – GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI<br />
1.Il professionista, medico specialista e delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modello allegato B. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione.<br />
2. Qualora l’azienda comprenda comuni di più province la domanda deve essere inoltrata al Comitato zonale della provincia in cui insiste la sede legale dell'azienda.<br />
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/00, atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.<br />
4. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.<br />
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:<br />
a) essere iscritto all'Albo professionale;<br />
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A. <br />
Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi è titolo valido per l’inclusione nella graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89.<br />
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato A.<br />
7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione, , di una graduatoria per titoli, con validità annuale:<br />
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato A, parte seconda, relativamente agli specialisti ambulatoriali;<br />
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato A parte seconda, per gli altri professionisti.<br />
8. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato di cui all’art.24, ne cura la pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione.<br />
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.<br />
10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.<br />
11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende.<br />
12. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.<br />
13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.<br />
ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO<br />
1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attivazione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull'albo del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.<br />
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 23.<br />
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.<br />
4. Qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, avviene, previa valutazione secondo criteri definiti nell’Accordo regionale, da parte di una commissione aziendale paritetica, composta da specialisti delegati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.<br />
5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia, le aziende devono specificare se i turni sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.</p>

<p>ART.23 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO<br />
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all'interno di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, purché confinanti, di altra regione, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:<br />
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionale esercitata, svolga nel solo ambito zonale in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo; già titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità, al 30.12.1993 presso l’INAIL; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;<br />
b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;<br />
c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;<br />
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;<br />
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;<br />
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 16;<br />
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, il Ministero di Grazia e Giustizia e INAIL;<br />
h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sensi del successivo comma 10, secondo l’ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento;<br />
i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;<br />
l) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano.<br />
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione e successivamente, all'anzianità di laurea.<br />
3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.<br />
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di priorità, viene invitato dal Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico, da inoltrare entro 20 giorni all’azienda. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa di cui all’allegato B parte seconda. La formalizzazione dell'incarico, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all’art.34, comma 12.<br />
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, le aziende provvedono:<br />
- prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di ore disponibili, mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali o professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato nella stessa branca o area professionale, già regolato a termini convenzionali presso il Ministero della Difesa, in quanto destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di collocamento in mobilità in esecuzione della legge n.226/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto Ministero; <br />
- qualora per una determinata branca specialistica o area professionale si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali o professionisti che prestano servizio nella branca o area professionale, sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.<br />
6. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.<br />
7. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l’azienda può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.<br />
8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all'art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.<br />
9. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.<br />
10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incarico presenti nelle graduatorie di cui al</p>]]>
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    <title>Servizio Sanitario Regionale: Organizzazione e Funzionamento</title>
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    <published>2005-09-28T08:51:42Z</published>
    <updated>2005-09-28T08:54:30Z</updated>
    
    <summary>Le norme generali sull&apos;organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale in base alla legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004...</summary>
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        <name>Tippy</name>
        
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            <category term="Regione Emilia Romagna" />
            <category term="Servizio Sanitario Regionale" />
    
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        <![CDATA[<p>Le norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale in base alla legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004</p>]]>
        <![CDATA[<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29<br />
NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE ED<br />
IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA<br />
la seguente legge:<br />
S O M M A R I O<br />
Art. 1 – Tutela della salute e Servizio sanitario regionale<br />
Art. 2 – Principi di organizzazione del Servizio sanitario<br />
regionale<br />
Art. 3 – Organizzazione e finanziamento delle Aziende<br />
sanitarie<br />
Art. 4 – Distretti sanitari<br />
Art. 5 – Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed<br />
Enti locali<br />
Art. 6 – Bilancio, patrimonio ed investimenti delle<br />
Aziende sanitarie<br />
Art. 7 – Sperimentazioni gestionali<br />
Art. 8 – Personale del Servizio sanitario regionale<br />
Art. 9 – Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed<br />
Università<br />
Art. 10 – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico<br />
Art. 11 – Promozione della ricerca e della formazione in<br />
sanità<br />
Art. 12 – Modifiche alla legge regionale 20 dicembre<br />
1994, n. 50<br />
Art. 13 – Entrata in vigore<br />
Art. 1<br />
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale<br />
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato<br />
‘Ssr’) è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività<br />
assistenziali rivolte ad assicurare, nell’ambito del<br />
Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato<br />
‘Ssn’) e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela<br />
della salute come diritto fondamentale della persona<br />
ed interesse della collettività ai sensi dell’articolo 32 della<br />
Costituzione, degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre<br />
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)<br />
e dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,<br />
n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a<br />
norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421)<br />
nel testo introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo<br />
19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione<br />
del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1<br />
della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato<br />
dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre<br />
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa<br />
sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre<br />
2001, n. 405.<br />
2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:<br />
a) la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto<br />
alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni,<br />
della organizzazione dei servizi e della loro valutazione;<br />
b) la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla<br />
salute della persona e delle comunità locali;<br />
c) l’universalità e l’equità di accesso alle prestazioni e ai<br />
servizi, secondo le necessità di ciascuna persona presente<br />
nel territorio regionale, in base alle regole di accesso<br />
determinate dalla normativa statale e dagli accordi<br />
internazionali;<br />
d) la globalità della copertura assistenziale, quale garanzia<br />
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in<br />
quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti<br />
secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei<br />
principi della dignità della persona, del bisogno di salute,<br />
dell’equità di accesso ai servizi, della qualità<br />
dell’assistenza, dell’efficacia ed appropriatezza dei<br />
servizi e delle prestazioni, nonché dell’economicità<br />
nell’impiego delle risorse;<br />
e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi<br />
di assistenza, mediante stanziamenti a carico del<br />
fondo sanitario regionale, alimentato attraverso<br />
l’imposizione tributaria generale; l’eventuale ricorso<br />
alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori<br />
dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di<br />
equità e di progressività;<br />
f) la valorizzazione delle responsabilità individuali e<br />
collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti<br />
di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute<br />
degli individui e delle collettività;<br />
g) la libera scelta del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti,<br />
delle strutture e dei professionisti accreditati con<br />
cui sono stati stipulati accordi contrattuali;<br />
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali<br />
degli operatori, la loro partecipazione alle attività di ricerca<br />
e di formazione continua, nonché il loro coinvolgimento<br />
nei processi decisionali, anche attraverso le<br />
loro organizzazioni di rappresentanza;<br />
i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali<br />
e dell’autonoma iniziativa delle persone, singole<br />
Parte prima - N. 35 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna Euro ....<br />
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96<br />
Anno 35 28 dicembre 2004 N. 178<br />
o associate, per lo svolgimento di attività d’interesse<br />
generale e di rilevanza sociale, in attuazione<br />
dell’articolo 118 della Costituzione;<br />
l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione<br />
delle attività ed alla verifica dei risultati di salute;<br />
m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo<br />
Stato, attraverso la promozione delle opportune forme<br />
di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilità<br />
dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna<br />
e la reciprocità di trattamento;<br />
n) la collaborazione con le Università, per il loro ruolo<br />
fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la<br />
finalità di promuovere in particolare la formazione del<br />
personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e<br />
sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di<br />
innovazione gestionale ed organizzativa del sistema<br />
sanitario.<br />
Art. 2<br />
Principi di organizzazione<br />
del Servizio sanitario regionale<br />
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di<br />
assistenza attraverso:<br />
a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate<br />
‘Aziende Usl’ o ‘Azienda Usl’);<br />
b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con<br />
specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca<br />
scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere<br />
Scientifico (di seguito denominati ‘IRCCS’) e, secondo<br />
le modalità di cui all’articolo 9 della presente<br />
legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, già<br />
Aziende ospedaliere integrate con l’Università. La costituzione<br />
di Aziende ospedaliere è disposta dalla Regione<br />
motivando sulla base della complessità della casistica<br />
trattata e del ruolo di ospedale di riferimento<br />
per specifici programmi regionali di assistenza individuati<br />
dal Piano sanitario regionale;<br />
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali<br />
le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) – di seguito<br />
denominati ‘Aziende Sanitarie’ – abbiano stipulato<br />
accordi contrattuali.<br />
2. L’organizzazione del Ssr prevede:<br />
a) l’obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale<br />
per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle<br />
Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono<br />
prestazioni e servizi al Ssr;<br />
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e<br />
delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione<br />
alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni<br />
contenute nella Carta dei servizi e nell’atto<br />
aziendale;<br />
c) la programmazione a rete e la regolazione dell’offerta<br />
pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;<br />
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione<br />
sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei<br />
risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;<br />
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie<br />
all’elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani<br />
per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;<br />
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione<br />
organizzativa degli operatori;<br />
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione<br />
con le organizzazioni sindacali;<br />
h) l’integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria<br />
e tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, secondo<br />
i principi di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo<br />
n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in<br />
base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme<br />
per la promozione della cittadinanza sociale e per la<br />
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi<br />
sociali), favorendo in particolare l’integrazione<br />
sociale delle persone con patologie psichiatriche e con<br />
dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi<br />
di libertà e di dignità umana alla base della legge<br />
13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti<br />
sanitari volontari e obbligatori).<br />
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di<br />
attività sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni;<br />
l’esercizio di attività sanitarie per conto del Ssr è<br />
subordinato all’accreditamento istituzionale, e l’esercizio<br />
di attività sanitarie a carico del Ssr è subordinato alla definizione<br />
degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto<br />
dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in<br />
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture<br />
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14<br />
gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale<br />
12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio<br />
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30<br />
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo<br />
7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.<br />
4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti<br />
attinenti all’organizzazione ed al funzionamento del<br />
Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali<br />
operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire<br />
l’esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee<br />
e nel rispetto dell’autonomia ad esse garantita.<br />
5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati<br />
nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi<br />
dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonchè<br />
attraverso la stipulazione del protocollo d’intesa di<br />
cui all’articolo 9.<br />
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento<br />
fra le Regioni e di coordinamento con lo Stato,<br />
nonché, nell’ambito dell’attuazione degli obblighi comunitari,<br />
il collegamento con le scelte di protezione della<br />
salute effettuate dall’Unione europea.<br />
Art. 3<br />
Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie<br />
1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale.<br />
La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono<br />
determinati nell’atto aziendale, adottato dal direttore generale<br />
ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive<br />
modifiche. Le Aziende Usl assicurano,<br />
nell’esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione,<br />
incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed<br />
alla sanità animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché<br />
il coordinamento e l’integrazione delle attività dei<br />
propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e<br />
privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi<br />
sanitari e sociali. L’atto aziendale disciplina<br />
l’articolazione distrettuale delle Aziende Usl e<br />
l’organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello<br />
dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità<br />
dei dirigenti di dipartimento e di distretto.<br />
2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione<br />
ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo<br />
criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione<br />
2 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178<br />
residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune<br />
ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali<br />
e nell’accessibilità ai servizi.<br />
3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale,<br />
cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il<br />
Collegio di direzione, con compiti di proposta per<br />
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività<br />
di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse<br />
umane e professionali degli operatori; il Collegio sindacale,<br />
con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa<br />
e contabile.<br />
4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai<br />
direttori generali in coerenza con le direttive emanate dalla<br />
Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all’articolo<br />
4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato<br />
dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.<br />
11 (Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme<br />
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del<br />
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato<br />
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e della<br />
L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 “Norme in materia di programmazione,<br />
contabilità, contratti e controllo delle<br />
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere”<br />
ai sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive<br />
sono emanate previo parere della Commissione consiliare<br />
competente. La Giunta regionale trasmette altresì,<br />
prima della verifica di conformità di cui al comma 9<br />
dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come<br />
modificato dall’articolo 4 della legge regionale n. 11 del<br />
2000, gli atti aziendali alla Commissione consiliare competente.<br />
Gli atti aziendali, tra l’altro, stabiliscono:<br />
a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo<br />
la presenza del personale medico convenzionato;<br />
b) le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di<br />
direzione e gli altri organi dell’Azienda;<br />
c) la partecipazione del Collegio di direzione<br />
all’elaborazione del programma aziendale di formazione<br />
permanente ed alla formulazione di proposte in<br />
materia di libera professione, ivi compresa<br />
l’individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio<br />
dell’attività libero-professionale intramuraria;<br />
d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio<br />
aziendale delle professioni sanitarie.<br />
5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti<br />
del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto<br />
da tre membri, di cui uno designato dalla Regione,<br />
con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza<br />
territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato<br />
la possibilità di designare un componente all’interno<br />
del Collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato,<br />
nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo<br />
e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto<br />
dall’articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto<br />
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.<br />
L’atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza<br />
di un direttore delle attività socio-sanitarie.<br />
6. Le Aziende e gli Istituti di cui all’articolo 2, comma<br />
1, lettera b) sono organizzati in analogia con le Aziende<br />
Usl, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione<br />
delle loro attività assistenziali è definita<br />
nell’ambito di accordi da essi stipulati con l’Azienda o le<br />
Aziende Usl interessate, salvo gli eventuali trasferimenti<br />
regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali,<br />
nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità<br />
sanitaria interregionale. Per le Aziende ospedaliero-<br />
universitarie e gli IRCCS la remunerazione è effettuata<br />
in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8<br />
dell’articolo 9, tenendo conto dei maggiori costi indotti<br />
sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di<br />
ricerca.<br />
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della<br />
partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di<br />
sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento<br />
degli obiettivi aziendali.<br />
Art. 4<br />
Distretti sanitari<br />
1. I distretti sanitari, individuati dall’atto aziendale secondo<br />
le modalità stabilite dall’articolo 5, costituiscono<br />
l’articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo<br />
di:<br />
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni,<br />
nonché con la popolazione e con le sue forme<br />
associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la<br />
rappresentazione delle necessità assistenziali e<br />
l’elaborazione dei relativi programmi di intervento;<br />
b) assicurare l’accesso ottimale all’assistenza sanitaria<br />
primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all’articolo<br />
3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e<br />
successive modifiche, nonché il coordinamento delle<br />
proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza<br />
sovradistrettuale;<br />
c) favorire la partecipazione dei cittadini.<br />
2. Nell’ambito delle risorse assegnate, i distretti sono<br />
dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria,<br />
con contabilità separata all’interno del bilancio<br />
aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun<br />
ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base<br />
dei Programmi delle attività territoriali, di cui<br />
all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre<br />
1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono<br />
in particolare:<br />
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati<br />
a livello di distretto;<br />
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate<br />
da specifica ed elevata necessità d’integrazione,<br />
nonché, se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali<br />
a rilevanza sanitaria.<br />
3. L’atto aziendale stabilisce le forme e le modalità<br />
d’integrazione fra l’attività distrettuale ed i dipartimenti<br />
di sanità pubblica e salute mentale.<br />
Art. 5<br />
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali<br />
1. L’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale<br />
sociale e sanitaria, di cui all’articolo 11 della legge regionale<br />
n. 19 del 1994, come modificato dall’articolo 7 della<br />
legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione<br />
dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna – Modifiche<br />
alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime<br />
parere sulla nomina del direttore generale da parte della<br />
Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della<br />
verifica di cui all’articolo 3-bis, comma 6 del decreto<br />
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La<br />
Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla<br />
verifica del direttore generale, anche al fine della revoca<br />
dell’incarico, qualora la gestione presenti una situazione<br />
di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di<br />
legge o del principio di buon andamento e di imparzialità<br />
28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178 3<br />
della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione<br />
nella realizzazione del piano attuativo locale, di<br />
cui all’articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale<br />
n. 19 del 1994 e successive modifiche.<br />
2. La Conferenza promuove, nel rispetto<br />
dell’autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione<br />
dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali<br />
alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione<br />
dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei<br />
Servizi sanitari.<br />
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle<br />
Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione<br />
della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i<br />
Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.<br />
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui<br />
all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive<br />
modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria,<br />
d’intesa con i direttori generali, individua i distretti<br />
e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale<br />
adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli<br />
alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla<br />
programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì<br />
l’equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali,<br />
in rapporto agli obiettivi di programmazione,<br />
alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati<br />
di salute.<br />
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie,<br />
la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi<br />
anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate.<br />
L’organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio<br />
è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le<br />
Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.<br />
6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni<br />
o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di<br />
distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati,<br />
e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali,<br />
dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte<br />
del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con<br />
la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le<br />
forme di partecipazione e di consultazione alla definizione<br />
del Programma delle attività territoriali.<br />
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle<br />
attività territoriali di cui all’articolo 9, comma 5 della legge<br />
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato<br />
di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma<br />
delle attività territoriali, sull’assetto organizzativo<br />
e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica<br />
il raggiungimento dei risultati di salute del Programma<br />
delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo,<br />
il direttore generale procede solo previo parere<br />
dell’Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore<br />
generale adotta altresì, d’intesa con il Comitato di distretto,<br />
il Programma delle attività territoriali, limitatamente<br />
alle attività sociosanitarie.<br />
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso<br />
il proprio regolamento, e l’Azienda Usl, attraverso<br />
l’atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni<br />
con il Comitato di distretto e con i distretti.<br />
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto,<br />
d’intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano<br />
gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta<br />
al direttore generale di revoca della nomina.<br />
Art. 6<br />
Bilancio, patrimonio ed investimenti<br />
delle Aziende sanitarie<br />
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di<br />
previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio<br />
d’esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono<br />
gli strumenti della programmazione economico-finanziaria<br />
per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti<br />
contabili documentano l’impegno delle risorse relative<br />
ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione,<br />
presentato unitamente al bilancio d’esercizio, rende<br />
conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati<br />
alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze<br />
territoriali sociali e sanitarie.<br />
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione<br />
consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento<br />
delle Aziende sanitarie predisposta dalla<br />
Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro<br />
assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di<br />
ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i<br />
bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere<br />
della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente<br />
al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci<br />
delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.<br />
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati<br />
al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono<br />
patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi<br />
dell’articolo 828, comma 2, del Codice civile. La sottrazione<br />
di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire<br />
esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale,<br />
sulla base di un analitico programma di riqualificazione<br />
dei servizi sanitari.<br />
4. La Regione può, ai sensi dell’articolo 119, ultimo<br />
comma, della Costituzione, autorizzare l’indebitamento<br />
delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di<br />
investimento anche oltre i limiti di cui all’articolo 2, comma<br />
2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto<br />
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa<br />
motivata ed analitica valutazione dell’idoneità delle<br />
Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.<br />
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento<br />
nei contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche<br />
attraverso il coordinamento delle stesse.<br />
Art. 7<br />
Sperimentazioni gestionali<br />
1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed<br />
organizzative nell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari,<br />
attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni<br />
di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta<br />
regionale, previo parere della Commissione consiliare<br />
competente. L’autorizzazione può essere concessa, in misura<br />
comunque non superiore a cinque anni, su proposta<br />
dell’Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente<br />
le ragioni dell’atteso miglioramento della qualità<br />
dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità<br />
rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni<br />
gestionali si applicano le disposizioni di cui<br />
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502<br />
del 1992, nel testo aggiunto dall’articolo 11 del decreto<br />
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al<br />
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina<br />
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della<br />
Legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito<br />
4 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178<br />
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e<br />
modificato dall’articolo 3 del decreto legge n. 347 del<br />
2001 convertito dalla Legge n. 405 del 2001.<br />
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle<br />
partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui<br />
all’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del<br />
1994, nel testo introdotto dall’articolo 57 della legge regionale<br />
n. 2 del 2003, nonché alla partecipazione da parte<br />
delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi<br />
sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai sensi<br />
dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del<br />
1994, nel testo introdotto dall’articolo 57 della legge regionale<br />
n. 2 del 2003.<br />
Art. 8<br />
Personale del Servizio sanitario regionale<br />
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza,<br />
regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo<br />
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro<br />
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali<br />
previsioni speciali sono stabilite dalla Regione,<br />
nell’ambito dei principi della normativa statale. Le<br />
Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale<br />
del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.<br />
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo,<br />
disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione<br />
collettiva, ad eccezione di quanto stabilito<br />
dall’articolo 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del<br />
1992, nel testo introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo<br />
n. 229 del 1999, e tenendo conto del principio fondamentale<br />
di reversibilità desumibile dall’articolo 2-septies<br />
del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi<br />
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la<br />
salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
26 maggio 2004, n. 138.<br />
3. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura<br />
complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore<br />
generale ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto legislativo<br />
n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di<br />
una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei<br />
dalla commissione di cui al medesimo articolo.<br />
4. L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio<br />
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari<br />
di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa,<br />
nonché di quelli previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo<br />
29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti<br />
fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma<br />
dell’articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419). La<br />
validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di<br />
cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in<br />
vigore della presente legge è condizionata all’esclusività<br />
del rapporto di lavoro.<br />
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull’esercizio<br />
della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza<br />
sanitaria, curando di prevenire l’instaurarsi di condizioni<br />
di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed<br />
attività libero professionale e di garantire il superamento<br />
delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della<br />
qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza<br />
generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza<br />
con quanto previsto dal decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e<br />
coordinamento concernente l’attività libero-professionale<br />
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del<br />
Servizio sanitario nazionale), l’utilizzo del proprio studio<br />
professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto<br />
di lavoro esclusivo nello svolgimento dell’attività libero-<br />
professionale intramuraria in regime ambulatoriale.<br />
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato<br />
con il Ssn è disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo<br />
n. 502 del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni<br />
affinché le attività dei medici di medicina generale<br />
e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni<br />
sanitarie di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo<br />
n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall’articolo 6<br />
del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni<br />
correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno<br />
1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per<br />
l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano<br />
raccordate con le attività e le funzioni delle Aziende Usl,<br />
con particolare riferimento al livello distrettuale.<br />
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi<br />
al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2<br />
della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati<br />
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre<br />
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza<br />
pubblica), relativamente al personale medico convenzionato<br />
ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi<br />
sono finalizzati all’integrazione professionale<br />
ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri<br />
di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale<br />
con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali,<br />
anche favorendo forme associative tra il personale<br />
medico convenzionato.<br />
Art. 9<br />
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università<br />
1. La Regione determina, ai sensi dell’articolo 6-ter del<br />
decreto legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale<br />
sanitario del Ssr.<br />
2. Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di<br />
Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli<br />
aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo<br />
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica<br />
e di ricerca, all’elaborazione della programmazione sanitaria<br />
regionale. Le Università partecipano altresì alla<br />
programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:<br />
a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato<br />
dalla Giunta;<br />
b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la<br />
definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi<br />
che interessano le strutture sanitarie destinate<br />
all’esercizio di attività formative.<br />
3. Il protocollo d’intesa fra la Regione e le Università<br />
individua l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento<br />
dei compiti istituzionali delle Università, determinata<br />
nel quadro della programmazione nazionale e regionale,<br />
assicurandone la funzionalità e la coerenza con le<br />
esigenze della didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina<br />
altresì la programmazione della formazione del personale<br />
del Ssr e le modalità con cui gli accordi attuativi<br />
locali definiscono l’organizzazione dei dipartimenti integrati<br />
ed individuano le strutture essenziali per l’esercizio<br />
dei compiti istituzionali dell’Università.<br />
4. La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso<br />
le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna,<br />
di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le<br />
28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178 5<br />
Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università<br />
di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di<br />
Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento<br />
delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca<br />
delle Facoltà di medicina.<br />
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione<br />
sanitaria regionale individua le ulteriori sedi<br />
nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le<br />
Università, con particolare riguardo alle scuole di specializzazione<br />
mediche o ad altre Facoltà. A tal fine, il protocollo<br />
d’intesa, di cui al comma 3, è integrato da specifici accordi<br />
stipulati tra la Regione e l’Università interessata, aventi ad<br />
oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa<br />
locale, delle forme di integrazione delle attività assistenziali<br />
con le funzioni di didattica e di ricerca.<br />
6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-<br />
Università di cui alla legge regionale 24 marzo 2004,<br />
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.<br />
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione<br />
e semplificazione. Rapporti con l’università), disciplina<br />
le Aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle<br />
Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n.<br />
517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente<br />
universitaria al governo delle Aziende e garantendo<br />
all’Università la nomina di un componente del Collegio<br />
sindacale. Il Direttore generale delle Aziende ospedaliero-<br />
universitarie è nominato dalla Regione, acquisita<br />
l’intesa con il rettore dell’Università. Il protocollo<br />
d’intesa disciplina la verifica dei risultati dell’attività dei<br />
direttori generali, sulla base dei principi di cui all’articolo<br />
3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto<br />
previsto dall’articolo 5 della presente legge.<br />
7. L’atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e<br />
dei criteri stabiliti nel protocollo d’intesa di cui al comma<br />
3, la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento<br />
dei dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture<br />
complesse a direzione universitaria. L’atto aziendale<br />
è adottato dal direttore generale d’intesa con il rettore<br />
dell’Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture<br />
di cui al presente comma.<br />
8. Al sostegno economico-finanziario delle attività<br />
svolte dalle Aziende di riferimento concorrono risorse<br />
messe a disposizione sia dall’Università, con particolare<br />
riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La<br />
Giunta regionale classifica tali Aziende, limitatamente<br />
all’attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a<br />
più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì<br />
i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle<br />
funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d’intesa disciplina<br />
le modalità per la compartecipazione della Regione<br />
e delle Università, per quanto di rispettiva competenza,<br />
ai risultati di gestione delle Aziende.<br />
9. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca<br />
svolte dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre<br />
sedi di collaborazione di cui al comma 5, concorrendo<br />
al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione<br />
di comune interesse, definiti d’intesa tra la Regione e le<br />
singole Università nell’ambito degli indirizzi formulati<br />
dalla Conferenza Regione-Università.<br />
Art. 10<br />
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico<br />
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono<br />
parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni<br />
di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali,<br />
di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema<br />
della ricerca nazionale ed internazionale.<br />
2. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale<br />
nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale<br />
e sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, ai<br />
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del<br />
1992 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal<br />
presente articolo.<br />
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale<br />
sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli<br />
3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive<br />
modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo<br />
e sanitario si applica quanto previsto all’articolo 3,<br />
comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.<br />
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui<br />
due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di<br />
presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale<br />
sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di<br />
designare due componenti all’interno del Collegio sindacale.<br />
Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di<br />
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino<br />
della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere<br />
Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge<br />
16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Regione,<br />
d’intesa con lo Stato. L’Università partecipa al Consiglio<br />
di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri<br />
stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d’intesa di<br />
cui al comma 5 dell’articolo 9 della presente legge. È previsto<br />
un direttore scientifico, nominato dallo Stato d’intesa<br />
con la Regione.<br />
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di<br />
ricerca corrente e finalizzata, nonché il collegamento con<br />
gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione<br />
promuove l’auto coordinamento fra le Regioni e la collaborazione<br />
con lo Stato.<br />
Art. 11<br />
Promozione della ricerca e della formazione in sanità<br />
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica<br />
e tecnologica e la formazione continua del personale del<br />
Ssr, la Regione può promuovere, previe opportune intese<br />
con l’Università, forme di organizzazione che integrino le<br />
competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti,<br />
anche attraverso l’istituzione di fondazioni per la promozione<br />
della ricerca e della formazione in sanità, cui<br />
possono partecipare, con propria determinazione, le<br />
Aziende sanitarie della provincia interessata.<br />
2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi<br />
nell’ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto<br />
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica<br />
e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11,<br />
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.<br />
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione<br />
bancaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre<br />
1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio<br />
della leale collaborazione, tenendo conto delle priorità e<br />
degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale<br />
e locale.<br />
Art. 12<br />
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50<br />
1. L’articolo 25 della legge regionale 20 dicembre<br />
1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, conta-<br />
6 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178<br />
bilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie<br />
locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato.<br />
2. L’articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è<br />
sostituito dal seguente:<br />
«Art. 37<br />
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie<br />
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato<br />
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma<br />
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in<br />
materia di finanza pubblica).<br />
2. Il termine di quaranta giorni per l’esercizio del controllo<br />
sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta<br />
legge è interrotto qualora il direttore generale competente<br />
in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi<br />
integrativi di giudizio.<br />
3. Il termine per l’esercizio del controllo è sospeso<br />
dall’1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.<br />
4. L’Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso<br />
ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede<br />
dell’Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente<br />
accessibile al pubblico negli orari di apertura<br />
degli uffici.<br />
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende<br />
sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per<br />
estratto, all’Albo di cui al comma precedente per quindici<br />
giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno<br />
della loro pubblicazione.<br />
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione,<br />
ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del<br />
1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente<br />
al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale,<br />
ad essi non può essere data esecuzione.<br />
7. La Giunta regionale nomina i commissari per<br />
l’adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo<br />
od omissione da parte del direttore generale.<br />
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere<br />
nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.».<br />
3. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19<br />
del 1994, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale<br />
n. 11 del 2000, è abrogato.<br />
4. Dopo l’articolo 43 della legge regionale n. 50 del<br />
1994 è inserito il seguente articolo:<br />
«Art. 43 bis<br />
Incompatibilità dei componenti<br />
del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie<br />
1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se<br />
nominati, decadono dall’ufficio:<br />
a) coloro che ricoprano l’ufficio di direttore generale, direttore<br />
sanitario, direttore amministrativo di Azienda<br />
sanitaria;<br />
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti<br />
od affini fino al secondo grado che nella Azienda<br />
sanitaria ricoprano l’ufficio di direttore generale, direttore<br />
sanitario, direttore amministrativo, oppure<br />
svolgano funzioni dirigenziali nell’Istituto di credito<br />
tesoriere dell’Azienda sanitaria;<br />
c) i dipendenti dell’Azienda sanitaria;<br />
d) i fornitori dell’Azienda sanitaria;<br />
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a<br />
qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo<br />
un’attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere<br />
privato che abbiano rapporti convenzionali o<br />
contrattuali con l’Azienda sanitaria;<br />
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti<br />
all’attività dell’Azienda sanitaria, ovvero, avendo<br />
un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati<br />
regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell’articolo<br />
1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni<br />
di cui al comma 2 dello stesso articolo.».<br />
Art. 13<br />
Entrata in vigore<br />
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per<br />
gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore<br />
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino<br />
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.<br />
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino<br />
Ufficiale della Regione.<br />
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla<br />
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.<br />
Bologna, 23 dicembre 2004 VASCO ERRANI<br />
28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178 7<br />
LAVORI PREPARATORI<br />
Progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 334 del 23<br />
febbraio 2004; oggetto consiliare n. 5373 (VII legislatura);<br />
– pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 286,<br />
in data 5 marzo 2004;<br />
– assegnato alla IV Commissione consiliare permanente “Sanità e Politiche sociali”<br />
in sede referente.<br />
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6 dicembre 2004,<br />
con relazione scritta della consigliera Silvia Bartolini;<br />
– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, atto<br />
n. 153/2004.<br />
NOTE ALL’ART. 1<br />
Comma 1<br />
1) Il testo degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernenteIstituzione<br />
del Servizio sanitario nazionale è il seguente:<br />
«Art. 1 – I principi<br />
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse<br />
della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.<br />
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della<br />
libertà della persona umana.<br />
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture,<br />
dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero<br />
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di<br />
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei<br />
cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale<br />
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione<br />
dei cittadini.<br />
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento<br />
con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi,<br />
che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute<br />
degli individui e della collettività.<br />
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio<br />
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.».<br />
«Art. 2 – Gli obiettivi<br />
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:<br />
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata<br />
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;<br />
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;<br />
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia<br />
e la durata;<br />
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;<br />
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale<br />
di vita e di lavoro;<br />
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale<br />
per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione<br />
e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione<br />
integrata e medicata;<br />
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e<br />
distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad<br />
assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;<br />
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico<br />
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.<br />
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:<br />
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;<br />
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni,<br />
per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e<br />
per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi<br />
necessari;<br />
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità<br />
e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la<br />
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione<br />
del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;<br />
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi<br />
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine<br />
e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo<br />
l’integrazione dei soggetti handicappati;<br />
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;<br />
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le<br />
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;<br />
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i<br />
servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma<br />
di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche,<br />
e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;<br />
h) (Abrogato)».<br />
2) Il testo dell’art. 1 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente<br />
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della Legge<br />
23 ottobre 1992, n. 421, nel testo introdotto dall’art.1 del decreto legislativo 19<br />
giugno 1999, n. 229 concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio<br />
sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419,<br />
come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 settembre 2001 n.<br />
347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405<br />
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18<br />
settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria<br />
è il seguente:<br />
«Art. 1 – Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli<br />
essenziali e uniformi di assistenz<br />
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della<br />
collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana,<br />
attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle<br />
attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività<br />
svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti previsti<br />
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate<br />
allo Stato dal medesimo decreto.<br />
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche<br />
individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati<br />
dagli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e<br />
uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi<br />
della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso<br />
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche<br />
esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.<br />
3. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal<br />
Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale,<br />
è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate<br />
al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite<br />
per l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-<br />
finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza<br />
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione<br />
alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione<br />
vigente.<br />
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano<br />
proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento<br />
alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare<br />
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei<br />
livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione.<br />
Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni<br />
anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale,<br />
sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.<br />
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari<br />
competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla<br />
data di trasmissione dell’atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente<br />
rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano<br />
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il<br />
31 luglio dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto<br />
stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari,<br />
è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell’articolo 1 della Legge<br />
12 genaio 1991, n. 13, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8<br />
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br />
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi<br />
e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.<br />
Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:<br />
a) l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;<br />
b) l’assistenza distrettuale;<br />
c) l’assistenza ospedaliera.<br />
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le<br />
prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio,<br />
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale<br />
o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza<br />
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i<br />
servizi e le prestazioni sanitarie che:<br />
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori<br />
del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;<br />
b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia<br />
non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono<br />
utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni<br />
raccomandate;<br />
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,<br />
non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse,<br />
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di<br />
organizzazione ed erogazione dell’assistenza.<br />
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive<br />
evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate<br />
dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi<br />
programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.<br />
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro<br />
il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario<br />
nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui<br />
al comma 5.<br />
10. Il Piano sanitario nazionale indica:<br />
a) aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze<br />
sociali e territoriali nei confronti della salute;<br />
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità<br />
del Piano;<br />
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la<br />
sua disaggregazione per livelli di assistenza;<br />
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento<br />
continuo della qualità dell’assistenza, anche attraverso la realizzazione<br />
di progetti di interesse sovra regionale;<br />
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale e<br />
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;<br />
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo<br />
altresì il relativo programma di ricerca;<br />
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione<br />
continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse<br />
umane;<br />
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire,<br />
all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche<br />
di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare<br />
l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza;<br />
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto<br />
a quelli previsti.<br />
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro<br />
della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro<br />
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri<br />
competenti per materia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8<br />
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br />
8 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178<br />
AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIOAFFARI LEGISLATIVI EQUALITÀ<br />
DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17<br />
settembre 1985)<br />
NOTE<br />
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal<br />
Ministro della sanità:<br />
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;<br />
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;<br />
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;<br />
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all’attuazione dei<br />
piani sanitari regionali;<br />
e) fornisce indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione<br />
degli interventi.<br />
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per<br />
gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche<br />
della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario<br />
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore<br />
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,<br />
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 2,<br />
comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate<br />
nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali<br />
degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal<br />
Servizio sanitario nazionale.<br />
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi<br />
schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per<br />
quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale.<br />
Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione<br />
dell’atto, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.<br />
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,<br />
promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione<br />
dell’applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore,<br />
salva l’autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.<br />
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l’inapplicabilità delle<br />
disposizioni del Piano sanitario nazionale.<br />
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale<br />
senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non<br />
è consentito l’accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la<br />
regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso<br />
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della<br />
sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta<br />
gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche<br />
mediante la nomina di commissari ad acta.<br />
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni<br />
pubbliche e quelle equiparate di cui all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione<br />
dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale<br />
dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da<br />
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore<br />
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto<br />
dalle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma<br />
6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto<br />
dall’articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L’attribuzione della predetta<br />
qualifica non comporta il godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni<br />
non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 diembre 1997, n.<br />
460.».<br />
NOTE ALL’ART. 2<br />
Comma 2<br />
1) Il testo dell’art. 3 – septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente<br />
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della<br />
Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è il seguente:<br />
«Art. 3 – Integrazione sociosanitaria<br />
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante<br />
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono<br />
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,<br />
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.<br />
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:<br />
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione<br />
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento<br />
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;<br />
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale<br />
che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi<br />
di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.<br />
3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della<br />
Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata<br />
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro<br />
per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di<br />
cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2,<br />
lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete<br />
alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le<br />
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle<br />
quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni<br />
sociali a rilievo sanitario.<br />
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate<br />
da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e<br />
attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie<br />
psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni<br />
da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie<br />
cronico-degenerative.<br />
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate<br />
dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo<br />
le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali,<br />
nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.<br />
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni<br />
che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai<br />
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione<br />
determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di<br />
cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,<br />
sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.<br />
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro<br />
per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata<br />
all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.<br />
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3-quinquies, comma<br />
1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni<br />
e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni<br />
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti<br />
per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.».<br />
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la promozione<br />
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi<br />
e servizi sociali.<br />
3) La Legge 13 maggio 1978, n. 180 concerne Accertamenti e trattamenti sanitari<br />
volonatri e obbligatori.<br />
Comma 3<br />
4) La legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 concerne Norme in materia di autorizzazione<br />
e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in<br />
attuazione del DPR 14 gennaio 1997».<br />
5) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerneNorme per il riordino del<br />
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato<br />
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.<br />
NOTE ALL’ART. 3<br />
Comma 1<br />
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 è citata alla nota 5 all’articolo 2.<br />
Comma 4<br />
2) Il testo dell’art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concernente Norme<br />
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre<br />
1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,<br />
come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 concernente<br />
Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 «Norme per il riordino del<br />
servizio sanitario regionale al sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato<br />
dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517» e della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50<br />
«Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle<br />
aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» al sensi del DLgs<br />
19 giugno 1999, n. 229 è il seguente:<br />
«Art. 4 – Istituzione delle Aziende-USL<br />
1. In ciascuno degli àmbiti territoriali determinati ai sensi dell’art. 3 è istituita<br />
l’Azienda-Unità sanitaria locale.<br />
2. Le Unità sanitarie locali esistenti all’entrata in vigore della presente legge sono<br />
soppresse dalla data di insediamento dei direttori generali delle Aziende di cui al<br />
comma 1.</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri della Comunità Europea</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.odmbologna.it/leggi/2005/09/istituzione_della_professione.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.odmbologna.it/cgi-bin/MT/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=47" title="Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri della Comunità Europea" />
    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.47</id>
    
    <published>2005-09-28T08:44:57Z</published>
    <updated>2005-09-28T08:48:13Z</updated>
    
    <summary>Legge 24-07-1985, n. 409...</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Leggi" />
            <category term="Odontoiatria" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Legge 24-07-1985, n. 409</p>]]>
        <![CDATA[<p>TITOLO I<br />
Art. 1<br />
Art. 2<br />
Art. 3<br />
Art. 4<br />
Art. 5<br />
Art. 6<br />
TITOLO II<br />
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO<br />
Art. 7<br />
Art. 8<br />
Art. 9<br />
Art. 10<br />
Art. 11<br />
Art. 11-bis.<br />
Art. 11-ter.<br />
Art. 11-quater.<br />
Art. 12<br />
TITOLO III<br />
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI<br />
Art. 13<br />
Art. 14<br />
TITOLO IV<br />
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'<br />
EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE<br />
Art. 15<br />
Art. 16<br />
TITOLO V<br />
1/15 La Legge<br />
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />
Art. 17<br />
Art. 18<br />
Art. 18 bis<br />
Art. 18-ter<br />
Art. 19<br />
Art. 20<br />
Art. 21<br />
Art. 22<br />
Art. 23<br />
Allegato A<br />
Allegato B<br />
Allegato B<br />
Note:<br />
1 Per l'approvazione di nuove specializzazioni in odontoiatria, vedi ilD.M. 4 marzo 2002.<br />
Preambolo<br />
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Promulga<br />
la seguente legge:<br />
TITOLO I<br />
Art. 1<br />
E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso<br />
del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio<br />
professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. [1]<br />
Note:<br />
1 Comma modificato dall'art. 13, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14.<br />
Art. 2<br />
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle<br />
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi<br />
tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.<br />
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.<br />
Art. 3<br />
Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che<br />
sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente<br />
2/15 La Legge<br />
professionale.<br />
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento<br />
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n.<br />
1378.<br />
Art. 4 [1]<br />
Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di<br />
coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione<br />
all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.<br />
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo art. 20. [2]<br />
L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.<br />
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.<br />
Note:<br />
1 La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delpresente<br />
articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli<br />
odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i<br />
soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevede che i medesimi possano optare" nel termine di cinque anni per<br />
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anzichè chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.<br />
2 Comma modificato dall'art. 13, comma 2, L. 3 febbraio 2003, n. 14.<br />
Art. 5 [1]<br />
Note:<br />
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 3, L. 3 febbraio 2003, n. 14.<br />
Art. 6<br />
L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono<br />
rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e<br />
di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".<br />
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della<br />
Federazione nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 12 del decreto<br />
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente<br />
di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.<br />
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo<br />
degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi,<br />
per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti<br />
per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti<br />
aggiuntivi.<br />
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di<br />
iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma<br />
precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto<br />
3/15 La Legge<br />
gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.<br />
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di<br />
proclamazione dei risultati delle elezioni.<br />
Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine<br />
provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli<br />
Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.<br />
All'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre<br />
1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:<br />
"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e<br />
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".<br />
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione<br />
nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri<br />
iscritti ai rispettivi Albi professionali.<br />
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del decreto legislativo<br />
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione<br />
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, nonchè alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni<br />
riguardino competenze della specifica professione.<br />
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio<br />
dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.<br />
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel<br />
medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre<br />
1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della<br />
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a<br />
far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti<br />
commi secondo e terzo.<br />
TITOLO II<br />
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO<br />
Art. 7<br />
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel<br />
campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A della presente legge, e che sono<br />
in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di<br />
odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attivit à professionale, definita al precedente art.<br />
2.<br />
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri<br />
titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla<br />
istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.<br />
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di<br />
origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi<br />
precisate negli allegati B e C.<br />
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della<br />
sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.<br />
Art. 8<br />
4/15 La Legge<br />
Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve<br />
presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai<br />
seguenti documenti:<br />
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;<br />
b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente,<br />
rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini<br />
dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto<br />
del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello<br />
Stato stesso.<br />
Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà<br />
presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.<br />
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre<br />
mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.<br />
Art. 9<br />
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della<br />
domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa,<br />
e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata<br />
dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.<br />
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e<br />
degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o<br />
di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonchè del possesso, da parte del<br />
beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.<br />
Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori<br />
del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della<br />
professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla<br />
competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.<br />
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è<br />
sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla<br />
scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.<br />
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.<br />
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda,<br />
corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo<br />
stabilita dalle vigenti norme di legge.<br />
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale<br />
ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri<br />
italiani.<br />
Art. 10<br />
Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le<br />
sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità<br />
europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'art. 8, nonchè quelle<br />
penali per reati concernenti l'esercizio della professione.<br />
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le<br />
5/15 La Legge<br />
sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.<br />
Art. 11<br />
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche<br />
agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro<br />
subordinato.<br />
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità<br />
europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.<br />
Art. 11-bis. [1]<br />
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di<br />
competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano<br />
in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.<br />
Note:<br />
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 11-ter. [1]<br />
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle<br />
denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti<br />
come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati<br />
di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali<br />
diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente<br />
legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è<br />
riportata dalla stessa legge.<br />
Note:<br />
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 11-quater. [1]<br />
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai<br />
cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli<br />
siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.<br />
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,<br />
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze<br />
di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in<br />
un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte<br />
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.<br />
3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli<br />
devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali<br />
6/15 La Legge<br />
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente<br />
può ricorrere all'autorità giudiziale.<br />
Note:<br />
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 12<br />
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le<br />
province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la competente Federazione degli Ordini dei<br />
medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di<br />
deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonchè corsi che consentano l'acquisizione delle<br />
conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.<br />
TITOLO III<br />
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI<br />
Art. 13<br />
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi<br />
odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla<br />
iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro consentita nel Paese di<br />
origine o di provenienza.<br />
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:<br />
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato<br />
intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico<br />
autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;<br />
b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che<br />
l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle<br />
eventuali limitazioni al campo di attività professionale;<br />
c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.<br />
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere<br />
presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.<br />
Il Ministero della sanità comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto<br />
della dichiarazione presentata dall'interessato.<br />
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici<br />
mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.<br />
Art. 14<br />
Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al<br />
precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi<br />
obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. è in ogni caso vietata la titolarità di uno studio<br />
odontoiatrico.<br />
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la<br />
sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine<br />
7/15 La Legge<br />
professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro<br />
delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.<br />
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o<br />
di provenienza.<br />
TITOLO IV<br />
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'<br />
EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE [1]<br />
Art. 15<br />
Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi<br />
membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale<br />
italiano di appartenenza [2] .<br />
Note:<br />
1 Titolo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 21 dicembre 1999, n. 526, in precedenza il Titolo recitava:<br />
“ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA<br />
PARTE DI ODONTOIATRI CITTADINI ITALIANI”.<br />
2 Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 21 dicembre 1999, n. 526.<br />
Art. 16<br />
Il Ministero della sanità provvede a fornire nel pi ù breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi,<br />
alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e<br />
specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le<br />
conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.<br />
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le<br />
sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.<br />
TITOLO V<br />
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />
Art. 17<br />
I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in<br />
una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità<br />
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un<br />
traduttore ufficiale.<br />
Art. 18<br />
Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di<br />
diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una<br />
formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della<br />
data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla<br />
normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:<br />
8/15 La Legge<br />
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione,<br />
ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un<br />
attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente<br />
svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei<br />
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;<br />
b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al<br />
Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si<br />
sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio<br />
della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di<br />
provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.<br />
Art. 18 bis [1]<br />
1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati<br />
membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti<br />
come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che<br />
essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla<br />
normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui<br />
denominazione figura negli allegati.<br />
1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli<br />
di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di<br />
provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse<br />
condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei<br />
requisiti. [2]<br />
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui<br />
al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di<br />
formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e<br />
riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il<br />
riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma,<br />
certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o<br />
di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione<br />
supplementare e continua in odontoiatria. [2]<br />
1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della<br />
ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione<br />
complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può<br />
indicare presso quale Università effettuarla. [2]<br />
1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte<br />
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della<br />
sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare. [2]<br />
Note:<br />
1 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.<br />
2 Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 18-ter [1]<br />
9/15 La Legge<br />
1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai<br />
cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde<br />
all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono<br />
assimilati a quelli che le soddisfano se:<br />
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;<br />
b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei<br />
titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;<br />
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro<br />
titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per<br />
il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.<br />
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita<br />
dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non<br />
risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono<br />
assimilati a quelli che le soddisfano se:<br />
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;<br />
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il<br />
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche<br />
indicate negli allegati;<br />
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio,<br />
in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio<br />
della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa<br />
comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.<br />
Note:<br />
1 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.<br />
Art. 19 [1]<br />
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il<br />
Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei<br />
medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:<br />
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro<br />
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e<br />
lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di<br />
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;<br />
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro<br />
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che<br />
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno<br />
esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni<br />
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,<br />
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è<br />
richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.<br />
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale<br />
10/15 La Legge<br />
non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto<br />
del Ministro della sanità del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />
italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia<br />
odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.<br />
Note:<br />
1 Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 20 [1]<br />
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in<br />
deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:<br />
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro<br />
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;<br />
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro<br />
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che<br />
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in<br />
possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.<br />
2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via<br />
transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.<br />
Note:<br />
1 Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Art. 21<br />
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63, ultimo comma, del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in<br />
vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi<br />
delle unità sanitarie locali.<br />
Art. 22<br />
Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi<br />
e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo<br />
professionale.<br />
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine<br />
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indìce l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la<br />
quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti<br />
all'Albo degli odontoiatri di cui all'art. 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo<br />
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al<br />
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile<br />
1950, n. 221.<br />
Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del<br />
11/15 La Legge<br />
comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli<br />
ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'art. 6, secondo comma, con le<br />
modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e<br />
successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto<br />
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.<br />
Art. 23<br />
In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli<br />
adempimenti di cui al precedente art. 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione<br />
delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da<br />
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei<br />
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare<br />
come legge dello Stato.<br />
Allegato A [1]<br />
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista<br />
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma<br />
Belgique/België/Belgien -Diploma van tandarts 1. De universiteiten/les universités<br />
-Diplôme licencié en science<br />
dentaire<br />
2. De bevoegde Examen- commissie<br />
van de Vlaamse Gemeenschap / le<br />
Jury compétent d'enseignement de la<br />
Communauté française”<br />
Danmark Bevis for tandlægeeksamen<br />
(odontologisk kandidateksamen)<br />
Tandlægehøjskolerne<br />
Sundhedsvidenskabeligt<br />
universitetsfakultet<br />
Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche<br />
Prüfung<br />
Zuständige Behörden<br />
(Omissis) (Omissis) (Omissis)<br />
España Título de Licenciado en Odontología El rector de una Universidad<br />
France Diplôme d'Etat de docteur en<br />
chirurgie dentaire<br />
Universités<br />
Ireland Bachelor in Dental Science<br />
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental<br />
Surgery (BDS) / Licentiate in Dental<br />
Surgery (LDS)<br />
Universities / Royal College of<br />
Surgeons in Ireland<br />
Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e<br />
Protesi Dentaria<br />
Università<br />
Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en<br />
médecine dentaire<br />
Jury d'examen d'Etat<br />
Nederland Universitair getuigschrift van een Faculteit Tandheelkunde<br />
12/15 La Legge<br />
Note:<br />
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353. Successivamente, l'art. 4. comma 1,<br />
lett. e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha sostituito con il presente allegato gli originari allegati A e B.<br />
Allegato B [1]<br />
Note:<br />
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353. Successivamente, l'art. 4, coma 1, lett.<br />
e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha sostituito il presente allegato e l'originario allegato A con l'attuale allegato A.<br />
Allegato B [1]<br />
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista<br />
specialista<br />
met goed gevolg afgelegd<br />
tandartsexamen<br />
Österreich Bescheid über die Verleihung des<br />
akademischen Grades «Doktor der<br />
Zahnheilkunde»<br />
Medizinische Fakultät der<br />
Universität<br />
Portugal Carta de curso de licenciatura em<br />
medicina dentária<br />
Faculdades Institutos Superiores<br />
Suomi/Finland Hammslääketieteen lisensiaatin<br />
tutkinto/ odontologie licentiatexamen<br />
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors<br />
universitet<br />
2. Oulun yliopisto<br />
3. Turun yliopisto<br />
Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå<br />
Universitetet i Göteborg<br />
Karolinska Institutet<br />
Malmö Högskola<br />
United Kingdom Bachelor of Dental Syrgery (BDS or<br />
B.Ch.D) / Licentiate in Dental<br />
Surgery<br />
Universities / Royal Colleges<br />
13/15 La Legge<br />
1. Ortodonzia<br />
2. Chirurgia odontostomatologica<br />
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma<br />
Belgique/België/Belgien - -<br />
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig<br />
som specialtandlæge i ortodonti<br />
Sundhedsstyrelsen<br />
Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für<br />
Kieferorthopädie<br />
Landeszahnärztekammer<br />
(Omissis) (Omissis) (Omissis)<br />
España -<br />
France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des<br />
chirurgiens dentistes<br />
Ireland Certificate of specialist dentist in<br />
orthodontics<br />
Competent authority recognised for<br />
this purpose by the competent<br />
minister<br />
Italia -<br />
Luxembourg -<br />
Nederland Bewijs van inschrijving als<br />
orthodontist in het<br />
Specialistenregister<br />
Specialisten Registratie Commissie<br />
(SRC) van de Nederlandse<br />
Maatschappij tot bevordering der<br />
Tandheelkunde<br />
Österreich -<br />
Portugal -<br />
Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto,<br />
hampaiston<br />
oikomishoito/specialtand-<br />
läkarexamen, tandreglering<br />
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors<br />
universitet<br />
2. Oulun yliopisto<br />
3. Turun yliopisto<br />
Sverige Bevis om specialistkompetens i<br />
tandreglering<br />
Socialstyrelsen<br />
United Kingdom Certificate of Completion of<br />
specialist training in orthodontics<br />
Competent authority recognised for<br />
this purpose<br />
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma<br />
Belgique/België/Belgien<br />
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig<br />
som specialtandlæge i<br />
hospitalsodontologi<br />
Sundhedsstyrelsen<br />
Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für<br />
Oralchirurgie/Mundchirurgie<br />
Landeszahnärztekammer<br />
(Omissis) (Omissis) (Omissis)<br />
España -<br />
France -<br />
Ireland Certificate of specialist dentist in oral<br />
surgery<br />
Competent authority recognised for<br />
this purpose by the competent<br />
minister<br />
Italia -<br />
Luxembourg -<br />
14/15 La Legge<br />
Note:<br />
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353 e, successivamente, sostituito dall'art.<br />
4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.<br />
Nederland Bewijs van inschrijving als<br />
kaakchirurg in het<br />
Specialistenregister<br />
Specialisten Registratie Commissie<br />
(SRC) van de Nederlandse<br />
Maatschappij tot bevordering der<br />
Tandheelkunde<br />
Österreich -<br />
Portugal -<br />
Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-<br />
ja leuka- kirurgia/specialtandläkar-<br />
examen, oral och maxillofacial<br />
kirurgi<br />
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors<br />
universitet<br />
2. Oulun yliopisto<br />
3. Turtun yliopisto<br />
Sverige Bevis om specialist-kompetens i<br />
tandsytstemets kirurgiska sjukdomar<br />
Socialstyrelsen<br />
United Kingdom Certificate of completion of specialist<br />
training in oral surgery<br />
Competent authority recognised for<br />
this purpose<br />
15/15 La Legge</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Disposizioni per l&apos;adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell&apos;Italia alle Comunità europee.</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.odmbologna.it/leggi/2005/09/disposizioni_per_ladempimento.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.odmbologna.it/cgi-bin/MT/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=46" title="Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee." />
    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.46</id>
    
    <published>2005-09-28T08:42:47Z</published>
    <updated>2005-09-28T08:44:46Z</updated>
    
    <summary>Legge 24-04-1998, n. 128 Disposizioni per l&apos;adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell&apos;Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997). ART. 4. - (Delega al Governo per l&apos;esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)....</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Leggi" />
            <category term="Odontoiatria" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Legge 24-04-1998, n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).<br />
ART. 4. - (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia<br />
delle Comunità europee).<br />
</p>]]>
        <![CDATA[<p>1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi<br />
recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze<br />
della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai<br />
criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2.<br />
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3<br />
dell'articolo 1.<br />
1/1 La Legge<br />
Legge 24-04-1998, n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla<br />
appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).<br />
ALLEGATO E - (articolo 4)<br />
SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE<br />
SENTENZE OGGETTO<br />
1 1° giugno 1995<br />
(Causa 40/93)<br />
Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e<br />
articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di<br />
dentista)<br />
2 29 febbraio 1996<br />
(Causa 307/94)<br />
Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva<br />
85/432/CEE concernente talune attività nel settore<br />
farmaceutico<br />
1/1 La Legge<br />
</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>Abrogazione dell&apos;istituto dell&apos;annotazione all&apos;esercizio dell&apos;odontoiatria, presso l&apos;Albo professionale dei medici chirurghi</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.odmbologna.it/leggi/2005/09/abrogazione_dellistituto_della.php" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.odmbologna.it/cgi-bin/MT/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=3/entry_id=45" title="Abrogazione dell'istituto dell'annotazione all'esercizio dell'odontoiatria, presso l'Albo professionale dei medici chirurghi" />
    <id>tag:www.odmbologna.it,2005:/leggi//3.45</id>
    
    <published>2005-09-28T08:41:09Z</published>
    <updated>2005-09-28T08:42:36Z</updated>
    
    <summary>Legge 03-02-2003, n. 14 Disposizioni per l&apos;adempimento di obblighi derivanti dall&apos;appartenenza dell&apos;Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 art. 13. - (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee...</summary>
    <author>
        <name>Tippy</name>
        
    </author>
            <category term="Leggi" />
            <category term="Odontoiatria" />
            <category term="Stato" />
    
    <content type="html" xml:lang="it" xml:base="http://www.odmbologna.it/leggi/">
        <![CDATA[<p>Legge 03-02-2003, n. 14 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 art. 13. - (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)</p>]]>
        <![CDATA[<p>1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: "Stato" sono soppresse le seguenti<br />
parole: ", nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione<br />
all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico".<br />
2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: "iscrizione"<br />
sono soppresse le seguenti: "i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in<br />
possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché".<br />
3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.<br />
1/1 La Legge<br />
</p>]]>
    </content>
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