Le norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale in base alla legge regionale n.29 del 23 dicembre 2004
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE ED
IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
Art. 1 – Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
Art. 2 – Principi di organizzazione del Servizio sanitario
regionale
Art. 3 – Organizzazione e finanziamento delle Aziende
sanitarie
Art. 4 – Distretti sanitari
Art. 5 – Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed
Enti locali
Art. 6 – Bilancio, patrimonio ed investimenti delle
Aziende sanitarie
Art. 7 – Sperimentazioni gestionali
Art. 8 – Personale del Servizio sanitario regionale
Art. 9 – Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed
Università
Art. 10 – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Art. 11 – Promozione della ricerca e della formazione in
sanità
Art. 12 – Modifiche alla legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50
Art. 13 – Entrata in vigore
Art. 1
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato
‘Ssr’) è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività
assistenziali rivolte ad assicurare, nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato
‘Ssn’) e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela
della salute come diritto fondamentale della persona
ed interesse della collettività ai sensi dell’articolo 32 della
Costituzione, degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
e dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421)
nel testo introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1
della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato
dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2001, n. 405.
2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:
a) la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto
alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni,
della organizzazione dei servizi e della loro valutazione;
b) la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla
salute della persona e delle comunità locali;
c) l’universalità e l’equità di accesso alle prestazioni e ai
servizi, secondo le necessità di ciascuna persona presente
nel territorio regionale, in base alle regole di accesso
determinate dalla normativa statale e dagli accordi
internazionali;
d) la globalità della copertura assistenziale, quale garanzia
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in
quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti
secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei
principi della dignità della persona, del bisogno di salute,
dell’equità di accesso ai servizi, della qualità
dell’assistenza, dell’efficacia ed appropriatezza dei
servizi e delle prestazioni, nonché dell’economicità
nell’impiego delle risorse;
e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi
di assistenza, mediante stanziamenti a carico del
fondo sanitario regionale, alimentato attraverso
l’imposizione tributaria generale; l’eventuale ricorso
alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori
dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di
equità e di progressività;
f) la valorizzazione delle responsabilità individuali e
collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti
di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute
degli individui e delle collettività;
g) la libera scelta del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti,
delle strutture e dei professionisti accreditati con
cui sono stati stipulati accordi contrattuali;
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali
degli operatori, la loro partecipazione alle attività di ricerca
e di formazione continua, nonché il loro coinvolgimento
nei processi decisionali, anche attraverso le
loro organizzazioni di rappresentanza;
i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali
e dell’autonoma iniziativa delle persone, singole
Parte prima - N. 35 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna Euro ....
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96
Anno 35 28 dicembre 2004 N. 178
o associate, per lo svolgimento di attività d’interesse
generale e di rilevanza sociale, in attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione;
l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione
delle attività ed alla verifica dei risultati di salute;
m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo
Stato, attraverso la promozione delle opportune forme
di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilità
dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna
e la reciprocità di trattamento;
n) la collaborazione con le Università, per il loro ruolo
fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la
finalità di promuovere in particolare la formazione del
personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e
sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di
innovazione gestionale ed organizzativa del sistema
sanitario.
Art. 2
Principi di organizzazione
del Servizio sanitario regionale
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza attraverso:
a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate
‘Aziende Usl’ o ‘Azienda Usl’);
b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con
specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca
scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (di seguito denominati ‘IRCCS’) e, secondo
le modalità di cui all’articolo 9 della presente
legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, già
Aziende ospedaliere integrate con l’Università. La costituzione
di Aziende ospedaliere è disposta dalla Regione
motivando sulla base della complessità della casistica
trattata e del ruolo di ospedale di riferimento
per specifici programmi regionali di assistenza individuati
dal Piano sanitario regionale;
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali
le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) – di seguito
denominati ‘Aziende Sanitarie’ – abbiano stipulato
accordi contrattuali.
2. L’organizzazione del Ssr prevede:
a) l’obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale
per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle
Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono
prestazioni e servizi al Ssr;
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e
delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione
alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni
contenute nella Carta dei servizi e nell’atto
aziendale;
c) la programmazione a rete e la regolazione dell’offerta
pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione
sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei
risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie
all’elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani
per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione
organizzativa degli operatori;
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione
con le organizzazioni sindacali;
h) l’integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria
e tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, secondo
i principi di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in
base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), favorendo in particolare l’integrazione
sociale delle persone con patologie psichiatriche e con
dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi
di libertà e di dignità umana alla base della legge
13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori).
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di
attività sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni;
l’esercizio di attività sanitarie per conto del Ssr è
subordinato all’accreditamento istituzionale, e l’esercizio
di attività sanitarie a carico del Ssr è subordinato alla definizione
degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto
dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14
gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale
12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.
4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti
attinenti all’organizzazione ed al funzionamento del
Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali
operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire
l’esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee
e nel rispetto dell’autonomia ad esse garantita.
5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati
nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi
dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonchè
attraverso la stipulazione del protocollo d’intesa di
cui all’articolo 9.
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento
fra le Regioni e di coordinamento con lo Stato,
nonché, nell’ambito dell’attuazione degli obblighi comunitari,
il collegamento con le scelte di protezione della
salute effettuate dall’Unione europea.
Art. 3
Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie
1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale.
La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono
determinati nell’atto aziendale, adottato dal direttore generale
ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive
modifiche. Le Aziende Usl assicurano,
nell’esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione,
incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed
alla sanità animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché
il coordinamento e l’integrazione delle attività dei
propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e
privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi
sanitari e sociali. L’atto aziendale disciplina
l’articolazione distrettuale delle Aziende Usl e
l’organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello
dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità
dei dirigenti di dipartimento e di distretto.
2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione
ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo
criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione
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residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune
ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali
e nell’accessibilità ai servizi.
3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale,
cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il
Collegio di direzione, con compiti di proposta per
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività
di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse
umane e professionali degli operatori; il Collegio sindacale,
con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa
e contabile.
4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai
direttori generali in coerenza con le direttive emanate dalla
Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all’articolo
4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato
dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.
11 (Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e della
L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 “Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere”
ai sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive
sono emanate previo parere della Commissione consiliare
competente. La Giunta regionale trasmette altresì,
prima della verifica di conformità di cui al comma 9
dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come
modificato dall’articolo 4 della legge regionale n. 11 del
2000, gli atti aziendali alla Commissione consiliare competente.
Gli atti aziendali, tra l’altro, stabiliscono:
a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo
la presenza del personale medico convenzionato;
b) le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di
direzione e gli altri organi dell’Azienda;
c) la partecipazione del Collegio di direzione
all’elaborazione del programma aziendale di formazione
permanente ed alla formulazione di proposte in
materia di libera professione, ivi compresa
l’individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio
dell’attività libero-professionale intramuraria;
d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio
aziendale delle professioni sanitarie.
5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti
del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto
da tre membri, di cui uno designato dalla Regione,
con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza
territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato
la possibilità di designare un componente all’interno
del Collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato,
nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo
e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
L’atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza
di un direttore delle attività socio-sanitarie.
6. Le Aziende e gli Istituti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b) sono organizzati in analogia con le Aziende
Usl, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione
delle loro attività assistenziali è definita
nell’ambito di accordi da essi stipulati con l’Azienda o le
Aziende Usl interessate, salvo gli eventuali trasferimenti
regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali,
nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità
sanitaria interregionale. Per le Aziende ospedaliero-
universitarie e gli IRCCS la remunerazione è effettuata
in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8
dell’articolo 9, tenendo conto dei maggiori costi indotti
sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di
ricerca.
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della
partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di
sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento
degli obiettivi aziendali.
Art. 4
Distretti sanitari
1. I distretti sanitari, individuati dall’atto aziendale secondo
le modalità stabilite dall’articolo 5, costituiscono
l’articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo
di:
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni,
nonché con la popolazione e con le sue forme
associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la
rappresentazione delle necessità assistenziali e
l’elaborazione dei relativi programmi di intervento;
b) assicurare l’accesso ottimale all’assistenza sanitaria
primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all’articolo
3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche, nonché il coordinamento delle
proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza
sovradistrettuale;
c) favorire la partecipazione dei cittadini.
2. Nell’ambito delle risorse assegnate, i distretti sono
dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria,
con contabilità separata all’interno del bilancio
aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun
ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base
dei Programmi delle attività territoriali, di cui
all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono
in particolare:
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati
a livello di distretto;
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate
da specifica ed elevata necessità d’integrazione,
nonché, se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria.
3. L’atto aziendale stabilisce le forme e le modalità
d’integrazione fra l’attività distrettuale ed i dipartimenti
di sanità pubblica e salute mentale.
Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali
1. L’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale
sociale e sanitaria, di cui all’articolo 11 della legge regionale
n. 19 del 1994, come modificato dall’articolo 7 della
legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione
dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna – Modifiche
alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime
parere sulla nomina del direttore generale da parte della
Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della
verifica di cui all’articolo 3-bis, comma 6 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La
Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla
verifica del direttore generale, anche al fine della revoca
dell’incarico, qualora la gestione presenti una situazione
di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di
legge o del principio di buon andamento e di imparzialità
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della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione
nella realizzazione del piano attuativo locale, di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale
n. 19 del 1994 e successive modifiche.
2. La Conferenza promuove, nel rispetto
dell’autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione
dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali
alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione
dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei
Servizi sanitari.
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle
Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione
della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i
Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui
all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive
modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria,
d’intesa con i direttori generali, individua i distretti
e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale
adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli
alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla
programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì
l’equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali,
in rapporto agli obiettivi di programmazione,
alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati
di salute.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie,
la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi
anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate.
L’organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio
è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le
Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.
6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni
o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di
distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati,
e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali,
dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte
del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con
la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le
forme di partecipazione e di consultazione alla definizione
del Programma delle attività territoriali.
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle
attività territoriali di cui all’articolo 9, comma 5 della legge
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato
di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma
delle attività territoriali, sull’assetto organizzativo
e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica
il raggiungimento dei risultati di salute del Programma
delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo,
il direttore generale procede solo previo parere
dell’Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore
generale adotta altresì, d’intesa con il Comitato di distretto,
il Programma delle attività territoriali, limitatamente
alle attività sociosanitarie.
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso
il proprio regolamento, e l’Azienda Usl, attraverso
l’atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni
con il Comitato di distretto e con i distretti.
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto,
d’intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano
gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta
al direttore generale di revoca della nomina.
Art. 6
Bilancio, patrimonio ed investimenti
delle Aziende sanitarie
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di
previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio
d’esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono
gli strumenti della programmazione economico-finanziaria
per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti
contabili documentano l’impegno delle risorse relative
ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione,
presentato unitamente al bilancio d’esercizio, rende
conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati
alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione
consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento
delle Aziende sanitarie predisposta dalla
Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro
assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di
ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i
bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere
della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente
al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci
delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati
al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono
patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi
dell’articolo 828, comma 2, del Codice civile. La sottrazione
di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire
esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale,
sulla base di un analitico programma di riqualificazione
dei servizi sanitari.
4. La Regione può, ai sensi dell’articolo 119, ultimo
comma, della Costituzione, autorizzare l’indebitamento
delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di
investimento anche oltre i limiti di cui all’articolo 2, comma
2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa
motivata ed analitica valutazione dell’idoneità delle
Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento
nei contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche
attraverso il coordinamento delle stesse.
Art. 7
Sperimentazioni gestionali
1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed
organizzative nell’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari,
attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni
di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta
regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente. L’autorizzazione può essere concessa, in misura
comunque non superiore a cinque anni, su proposta
dell’Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente
le ragioni dell’atteso miglioramento della qualità
dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità
rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni
gestionali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502
del 1992, nel testo aggiunto dall’articolo 11 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito
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dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e
modificato dall’articolo 3 del decreto legge n. 347 del
2001 convertito dalla Legge n. 405 del 2001.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui
all’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del
1994, nel testo introdotto dall’articolo 57 della legge regionale
n. 2 del 2003, nonché alla partecipazione da parte
delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi
sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del
1994, nel testo introdotto dall’articolo 57 della legge regionale
n. 2 del 2003.
Art. 8
Personale del Servizio sanitario regionale
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza,
regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali
previsioni speciali sono stabilite dalla Regione,
nell’ambito dei principi della normativa statale. Le
Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale
del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo,
disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione
collettiva, ad eccezione di quanto stabilito
dall’articolo 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del
1992, nel testo introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo
n. 229 del 1999, e tenendo conto del principio fondamentale
di reversibilità desumibile dall’articolo 2-septies
del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138.
3. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura
complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore
generale ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di
una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei
dalla commissione di cui al medesimo articolo.
4. L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari
di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa,
nonché di quelli previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo
29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma
dell’articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419). La
validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di
cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge è condizionata all’esclusività
del rapporto di lavoro.
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull’esercizio
della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza
sanitaria, curando di prevenire l’instaurarsi di condizioni
di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed
attività libero professionale e di garantire il superamento
delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della
qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza
generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza
con quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e
coordinamento concernente l’attività libero-professionale
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale), l’utilizzo del proprio studio
professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo nello svolgimento dell’attività libero-
professionale intramuraria in regime ambulatoriale.
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato
con il Ssn è disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo
n. 502 del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni
affinché le attività dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni
sanitarie di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall’articolo 6
del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per
l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano
raccordate con le attività e le funzioni delle Aziende Usl,
con particolare riferimento al livello distrettuale.
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi
al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), relativamente al personale medico convenzionato
ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi
sono finalizzati all’integrazione professionale
ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri
di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale
con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali,
anche favorendo forme associative tra il personale
medico convenzionato.
Art. 9
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università
1. La Regione determina, ai sensi dell’articolo 6-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale
sanitario del Ssr.
2. Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di
Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli
aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica
e di ricerca, all’elaborazione della programmazione sanitaria
regionale. Le Università partecipano altresì alla
programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:
a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato
dalla Giunta;
b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la
definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi
che interessano le strutture sanitarie destinate
all’esercizio di attività formative.
3. Il protocollo d’intesa fra la Regione e le Università
individua l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali delle Università, determinata
nel quadro della programmazione nazionale e regionale,
assicurandone la funzionalità e la coerenza con le
esigenze della didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina
altresì la programmazione della formazione del personale
del Ssr e le modalità con cui gli accordi attuativi
locali definiscono l’organizzazione dei dipartimenti integrati
ed individuano le strutture essenziali per l’esercizio
dei compiti istituzionali dell’Università.
4. La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso
le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna,
di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le
28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178 5
Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università
di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di
Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento
delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca
delle Facoltà di medicina.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione
sanitaria regionale individua le ulteriori sedi
nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le
Università, con particolare riguardo alle scuole di specializzazione
mediche o ad altre Facoltà. A tal fine, il protocollo
d’intesa, di cui al comma 3, è integrato da specifici accordi
stipulati tra la Regione e l’Università interessata, aventi ad
oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa
locale, delle forme di integrazione delle attività assistenziali
con le funzioni di didattica e di ricerca.
6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-
Università di cui alla legge regionale 24 marzo 2004,
n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione
e semplificazione. Rapporti con l’università), disciplina
le Aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle
Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n.
517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente
universitaria al governo delle Aziende e garantendo
all’Università la nomina di un componente del Collegio
sindacale. Il Direttore generale delle Aziende ospedaliero-
universitarie è nominato dalla Regione, acquisita
l’intesa con il rettore dell’Università. Il protocollo
d’intesa disciplina la verifica dei risultati dell’attività dei
direttori generali, sulla base dei principi di cui all’articolo
3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto
previsto dall’articolo 5 della presente legge.
7. L’atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e
dei criteri stabiliti nel protocollo d’intesa di cui al comma
3, la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento
dei dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture
complesse a direzione universitaria. L’atto aziendale
è adottato dal direttore generale d’intesa con il rettore
dell’Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture
di cui al presente comma.
8. Al sostegno economico-finanziario delle attività
svolte dalle Aziende di riferimento concorrono risorse
messe a disposizione sia dall’Università, con particolare
riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La
Giunta regionale classifica tali Aziende, limitatamente
all’attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a
più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì
i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle
funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d’intesa disciplina
le modalità per la compartecipazione della Regione
e delle Università, per quanto di rispettiva competenza,
ai risultati di gestione delle Aziende.
9. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca
svolte dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre
sedi di collaborazione di cui al comma 5, concorrendo
al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione
di comune interesse, definiti d’intesa tra la Regione e le
singole Università nell’ambito degli indirizzi formulati
dalla Conferenza Regione-Università.
Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono
parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni
di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali,
di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema
della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale
nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale
e sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale
sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli
3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo
e sanitario si applica quanto previsto all’articolo 3,
comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui
due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di
presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale
sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di
designare due componenti all’interno del Collegio sindacale.
Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino
della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge
16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Regione,
d’intesa con lo Stato. L’Università partecipa al Consiglio
di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri
stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d’intesa di
cui al comma 5 dell’articolo 9 della presente legge. È previsto
un direttore scientifico, nominato dallo Stato d’intesa
con la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di
ricerca corrente e finalizzata, nonché il collegamento con
gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione
promuove l’auto coordinamento fra le Regioni e la collaborazione
con lo Stato.
Art. 11
Promozione della ricerca e della formazione in sanità
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica e la formazione continua del personale del
Ssr, la Regione può promuovere, previe opportune intese
con l’Università, forme di organizzazione che integrino le
competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti,
anche attraverso l’istituzione di fondazioni per la promozione
della ricerca e della formazione in sanità, cui
possono partecipare, con propria determinazione, le
Aziende sanitarie della provincia interessata.
2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi
nell’ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre
1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio
della leale collaborazione, tenendo conto delle priorità e
degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale
e locale.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
1. L’articolo 25 della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, conta-
6 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178
bilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato.
2. L’articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è
sostituito dal seguente:
«Art. 37
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma
8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica).
2. Il termine di quaranta giorni per l’esercizio del controllo
sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta
legge è interrotto qualora il direttore generale competente
in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio.
3. Il termine per l’esercizio del controllo è sospeso
dall’1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. L’Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso
ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede
dell’Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente
accessibile al pubblico negli orari di apertura
degli uffici.
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende
sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per
estratto, all’Albo di cui al comma precedente per quindici
giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno
della loro pubblicazione.
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione,
ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del
1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente
al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale,
ad essi non può essere data esecuzione.
7. La Giunta regionale nomina i commissari per
l’adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo
od omissione da parte del direttore generale.
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere
nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.».
3. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale n. 19
del 1994, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale
n. 11 del 2000, è abrogato.
4. Dopo l’articolo 43 della legge regionale n. 50 del
1994 è inserito il seguente articolo:
«Art. 43 bis
Incompatibilità dei componenti
del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se
nominati, decadono dall’ufficio:
a) coloro che ricoprano l’ufficio di direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo di Azienda
sanitaria;
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti
od affini fino al secondo grado che nella Azienda
sanitaria ricoprano l’ufficio di direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo, oppure
svolgano funzioni dirigenziali nell’Istituto di credito
tesoriere dell’Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell’Azienda sanitaria;
d) i fornitori dell’Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a
qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo
un’attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere
privato che abbiano rapporti convenzionali o
contrattuali con l’Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti
all’attività dell’Azienda sanitaria, ovvero, avendo
un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati
regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell’articolo
1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni
di cui al comma 2 dello stesso articolo.».
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2004 VASCO ERRANI
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LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 334 del 23
febbraio 2004; oggetto consiliare n. 5373 (VII legislatura);
– pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 286,
in data 5 marzo 2004;
– assegnato alla IV Commissione consiliare permanente “Sanità e Politiche sociali”
in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6 dicembre 2004,
con relazione scritta della consigliera Silvia Bartolini;
– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, atto
n. 153/2004.
NOTE ALL’ART. 1
Comma 1
1) Il testo degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernenteIstituzione
del Servizio sanitario nazionale è il seguente:
«Art. 1 – I principi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture,
dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei
cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione
dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento
con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi,
che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute
degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.».
«Art. 2 – Gli obiettivi
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia
e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale
di vita e di lavoro;
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale
per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione
e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e
distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad
assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni,
per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e
per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi
necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità
e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione
del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine
e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l’integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i
servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma
di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche,
e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) (Abrogato)».
2) Il testo dell’art. 1 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della Legge
23 ottobre 1992, n. 421, nel testo introdotto dall’art.1 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229 concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419,
come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 settembre 2001 n.
347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
è il seguente:
«Art. 1 – Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli
essenziali e uniformi di assistenz
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della
collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana,
attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività
svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito dei conferimenti previsti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate
allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche
individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati
dagli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e
uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi
della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
3. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal
Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale,
è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate
al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite
per l’intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-
finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione
alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano
proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento
alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei
livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione.
Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni
anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale,
sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari
competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell’atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il
31 luglio dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari,
è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell’articolo 1 della Legge
12 genaio 1991, n. 13, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi
e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.
Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:
a) l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l’assistenza distrettuale;
c) l’assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio,
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale
o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori
del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia
non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono
utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni
raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di
organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive
evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate
dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi
programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro
il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui
al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze
sociali e territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità
del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la
sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento
continuo della qualità dell’assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l’integrazione funzionale e
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo
altresì il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione
continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire,
all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare
l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto
a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro
della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
competenti per materia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8 28-12-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 178
AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIOAFFARI LEGISLATIVI EQUALITÀ
DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17
settembre 1985)
NOTE
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanità:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all’attuazione dei
piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione
degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per
gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche
della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali
degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal
Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi
schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per
quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale.
Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione
dell’atto, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell’applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore,
salva l’autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l’inapplicabilità delle
disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale
senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non
è consentito l’accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la
regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta
gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche
mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni
pubbliche e quelle equiparate di cui all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale
dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma
6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall’articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L’attribuzione della predetta
qualifica non comporta il godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 diembre 1997, n.
460.».
NOTE ALL’ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell’art. 3 – septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è il seguente:
«Art. 3 – Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale
che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi
di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della
Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro
per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2,
lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete
alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle
quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni
sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate
da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e
attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie
psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni
da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie
cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate
dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo
le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali,
nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni
che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione
determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di
cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro
per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata
all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3-quinquies, comma
1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni
e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti
per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.».
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
3) La Legge 13 maggio 1978, n. 180 concerne Accertamenti e trattamenti sanitari
volonatri e obbligatori.
Comma 3
4) La legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 concerne Norme in materia di autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997».
5) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerneNorme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
NOTE ALL’ART. 3
Comma 1
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 è citata alla nota 5 all’articolo 2.
Comma 4
2) Il testo dell’art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concernente Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 concernente
Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 «Norme per il riordino del
servizio sanitario regionale al sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517» e della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
«Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle
aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» al sensi del DLgs
19 giugno 1999, n. 229 è il seguente:
«Art. 4 – Istituzione delle Aziende-USL
1. In ciascuno degli àmbiti territoriali determinati ai sensi dell’art. 3 è istituita
l’Azienda-Unità sanitaria locale.
2. Le Unità sanitarie locali esistenti all’entrata in vigore della presente legge sono
soppresse dalla data di insediamento dei direttori generali delle Aziende di cui al
comma 1.
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