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leggi & normative

Nota del ministero della sanità del 2 agosto 2000

pubblicata il 28 Settembre 2005


Prove attitudinali per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri

D.M. 19.04.2000 – Prove attitudinali per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
Con riferimento alla nota del 26.07.2000 prot.10946/28-95 esaminate le relatice notegiuridiche poste da codesta Federazione di seguito si riportano le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente ufficio.
In relazione al dibattito parlamentare sul disegno di legge relativo alla disciplina della professione di odontoiatra (a.c. 72 ed altri) sugli emendamenti tendenti a modificare sostituire l’art.3 comma 4 lettera d) si ritiene che detto articolo contiene le disposizioni concordate con la Commissione europea e coordinate con quanto previsto dall’art.5, punto 7, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio alo stadio di “posizione comune” (5103/3/200).
Infatti le norme contenute del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, e la revisione
contenuta nella proposta di direttiva sopra citata sono insieme dirette a dare esecuzione alla
Sentenza della Corte di Giustizia 1° giugno 1995, nella Causa C – 40/93. Ne consegue che il
contenuto dell’art.3, comma 4, lettera d) non può essere modificato se non dopo aver attivato un
nuovo negoziato con la Commissione europea.
Gli emendamenti degli onorevoli Conti, Saia, Carlesi e altri, diretti a modificare il contenuto
dell’art.3, comma 5 nel senso di assicurare la titolarità alla contemporanea iscrizione all’ordine di
medici-chirurghi e all’albo degli odontoiatri per i medici chirurghi in possesso di specializzazione
in odontostomatologia, toccano materia oggetto di censura comunitaria nella procedura d’infrazione
96/2179 e ora ricorso alla Corte di Giustizia nella Causa C-202/99.
La posizione comune n.20.2000 del Consiglio dell’U.E. non ha, nell’ordinamento giuridico,
valenza di norma ma serve a fornire, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo
Ministero della Sanità – Dipartimento Professioni Sanitarie – Ufficio III Ref. Martelli
Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 Roma Pr. 1999 – 1022 / Lav.34
Tel. 06/59942772 - fax 06/59942665
e del Consiglio che modifica le direttive oggetto di attenzione, l’ordinamento verso cui tende la
normativa dell’Unione Europea.
In considerazione a quanto sopra si ritiene che la prova attitudinale disciplinata dal D.l.vo
386/98 e dal D.M. 19 aprile 2000 non siano in contrasto con la modifica all’art.19 della direttiva
78/686 CEE, scaturita dopo ampio interlocutorio con la commissione Europea in previsione ed
esclusivamente alla luce della regolamentazione che nel frattempo l’Italia ha emanato vale a dire
D.l.vo 386/98 e successivo decreto Ministeriale del 19.04.2000.
Per quanto attiene i cittadini extracomunitari si ritiene che, gli stessi, qualora immatricolati
dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1994 regolarmente abilitati all’esercizio
professionale purchè la formazione sia stata totalmente conseguita in Italia, diploma di laurea e di
abilitazione, possano accedere alla prova attitudinale.


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