Legge 24-07-1985, n. 409
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 11-bis.
Art. 11-ter.
Art. 11-quater.
Art. 12
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13
Art. 14
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'
EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE
Art. 15
Art. 16
TITOLO V
1/15 La Legge
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
Art. 18
Art. 18 bis
Art. 18-ter
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Allegato A
Allegato B
Allegato B
Note:
1 Per l'approvazione di nuove specializzazioni in odontoiatria, vedi ilD.M. 4 marzo 2002.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Art. 1
E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso
del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio
professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato. [1]
Note:
1 Comma modificato dall'art. 13, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14.
Art. 2
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi
tessuti, nonchè alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.
Art. 3
Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che
sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente
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professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n.
1378.
Art. 4 [1]
Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di
coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione
all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo art. 20. [2]
L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delpresente
articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i
soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevede che i medesimi possano optare" nel termine di cinque anni per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anzichè chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.
2 Comma modificato dall'art. 13, comma 2, L. 3 febbraio 2003, n. 14.
Art. 5 [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 3, L. 3 febbraio 2003, n. 14.
Art. 6
L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono
rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e
di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della
Federazione nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 12 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente
di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo
degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi,
per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti
per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti
aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di
iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma
precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto
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gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di
proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine
provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli
Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
All'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione
nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri
iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni
riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio
dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel
medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a
far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti
commi secondo e terzo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Art. 7
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel
campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A della presente legge, e che sono
in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di
odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attivit à professionale, definita al precedente art.
2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri
titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla
istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di
origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi
precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.
Art. 8
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Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve
presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai
seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;
b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente,
rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini
dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto
del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello
Stato stesso.
Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà
presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre
mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
Art. 9
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarità della
domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa,
e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata
dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e
degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o
di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonchè del possesso, da parte del
beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori
del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della
professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla
competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è
sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla
scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda,
corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo
stabilita dalle vigenti norme di legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale
ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri
italiani.
Art. 10
Il Ministero della sanità comunica all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le
sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità
europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'art. 8, nonchè quelle
penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le
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sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Art. 11
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche
agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro
subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità
europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 11-bis. [1]
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di
competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano
in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 11-ter. [1]
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle
denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti
come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati
di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali
diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente
legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è
riportata dalla stessa legge.
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 11-quater. [1]
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai
cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli
siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze
di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in
un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli
devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
6/15 La Legge
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente
può ricorrere all'autorità giudiziale.
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 12
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la competente Federazione degli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di
deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonchè corsi che consentano l'acquisizione delle
conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 13
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi
odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla
iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività professionale loro consentita nel Paese di
origine o di provenienza.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato
intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico
autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;
b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che
l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle
eventuali limitazioni al campo di attività professionale;
c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere
presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanità comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto
della dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici
mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
Art. 14
Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al
precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è soggetto agli stessi
obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. è in ogni caso vietata la titolarità di uno studio
odontoiatrico.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la
sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine
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professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro
delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o
di provenienza.
TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA'
EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI ISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE [1]
Art. 15
Gli odontoiatri cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi
membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale
italiano di appartenenza [2] .
Note:
1 Titolo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), L. 21 dicembre 1999, n. 526, in precedenza il Titolo recitava:
“ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA
PARTE DI ODONTOIATRI CITTADINI ITALIANI”.
2 Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 16
Il Ministero della sanità provvede a fornire nel pi ù breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi,
alle competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e
specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le
conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le
sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in
una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale.
Art. 18
Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di
diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una
formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della
data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla
normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
8/15 La Legge
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione,
ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanità un
attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente
svolto la specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al
Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si
sono effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al doppio
della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di
provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.
Art. 18 bis [1]
1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati
membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti
come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che
essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui
denominazione figura negli allegati.
1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli
di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di
provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse
condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei
requisiti. [2]
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui
al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di
formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e
riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il
riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma,
certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o
di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione
supplementare e continua in odontoiatria. [2]
1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione
complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può
indicare presso quale Università effettuarla. [2]
1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della
sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare. [2]
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
2 Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 18-ter [1]
9/15 La Legge
1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai
cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde
all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono
assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei
titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro
titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per
il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita
dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non
risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono
assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attività di cui trattasi in tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche
indicate negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante l'esercizio,
in qualità di odontoiatra specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio
della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa
comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.
Note:
1 Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.
Art. 19 [1]
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e
lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno
esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è
richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale
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non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto
del Ministro della sanità del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia
odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 20 [1]
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in
deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in
possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via
transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Art. 21
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi
delle unità sanitarie locali.
Art. 22
Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo
professionale.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indìce l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la
quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti
all'Albo degli odontoiatri di cui all'art. 6, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221.
Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del
11/15 La Legge
comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli
ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'art. 6, secondo comma, con le
modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Art. 23
In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli
adempimenti di cui al precedente art. 22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione
delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Allegato A [1]
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma
Belgique/België/Belgien -Diploma van tandarts 1. De universiteiten/les universités
-Diplôme licencié en science
dentaire
2. De bevoegde Examen- commissie
van de Vlaamse Gemeenschap / le
Jury compétent d'enseignement de la
Communauté française”
Danmark Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk kandidateksamen)
Tandlægehøjskolerne
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet
Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche
Prüfung
Zuständige Behörden
(Omissis) (Omissis) (Omissis)
España Título de Licenciado en Odontología El rector de una Universidad
France Diplôme d'Etat de docteur en
chirurgie dentaire
Universités
Ireland Bachelor in Dental Science
(B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental
Surgery (BDS) / Licentiate in Dental
Surgery (LDS)
Universities / Royal College of
Surgeons in Ireland
Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
Università
Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en
médecine dentaire
Jury d'examen d'Etat
Nederland Universitair getuigschrift van een Faculteit Tandheelkunde
12/15 La Legge
Note:
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353. Successivamente, l'art. 4. comma 1,
lett. e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha sostituito con il presente allegato gli originari allegati A e B.
Allegato B [1]
Note:
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353. Successivamente, l'art. 4, coma 1, lett.
e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ha sostituito il presente allegato e l'originario allegato A con l'attuale allegato A.
Allegato B [1]
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista
specialista
met goed gevolg afgelegd
tandartsexamen
Österreich Bescheid über die Verleihung des
akademischen Grades «Doktor der
Zahnheilkunde»
Medizinische Fakultät der
Universität
Portugal Carta de curso de licenciatura em
medicina dentária
Faculdades Institutos Superiores
Suomi/Finland Hammslääketieteen lisensiaatin
tutkinto/ odontologie licentiatexamen
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
Sverige Tandläkarexamen Universitetet i Umeå
Universitetet i Göteborg
Karolinska Institutet
Malmö Högskola
United Kingdom Bachelor of Dental Syrgery (BDS or
B.Ch.D) / Licentiate in Dental
Surgery
Universities / Royal Colleges
13/15 La Legge
1. Ortodonzia
2. Chirurgia odontostomatologica
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma
Belgique/België/Belgien - -
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für
Kieferorthopädie
Landeszahnärztekammer
(Omissis) (Omissis) (Omissis)
España -
France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des
chirurgiens dentistes
Ireland Certificate of specialist dentist in
orthodontics
Competent authority recognised for
this purpose by the competent
minister
Italia -
Luxembourg -
Nederland Bewijs van inschrijving als
orthodontist in het
Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
Österreich -
Portugal -
Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto,
hampaiston
oikomishoito/specialtand-
läkarexamen, tandreglering
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialistkompetens i
tandreglering
Socialstyrelsen
United Kingdom Certificate of Completion of
specialist training in orthodontics
Competent authority recognised for
this purpose
Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma
Belgique/België/Belgien
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i
hospitalsodontologi
Sundhedsstyrelsen
Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für
Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
(Omissis) (Omissis) (Omissis)
España -
France -
Ireland Certificate of specialist dentist in oral
surgery
Competent authority recognised for
this purpose by the competent
minister
Italia -
Luxembourg -
14/15 La Legge
Note:
1 Allegato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353 e, successivamente, sostituito dall'art.
4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.
Nederland Bewijs van inschrijving als
kaakchirurg in het
Specialistenregister
Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde
Österreich -
Portugal -
Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-
ja leuka- kirurgia/specialtandläkar-
examen, oral och maxillofacial
kirurgi
1. Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turtun yliopisto
Sverige Bevis om specialist-kompetens i
tandsytstemets kirurgiska sjukdomar
Socialstyrelsen
United Kingdom Certificate of completion of specialist
training in oral surgery
Competent authority recognised for
this purpose
15/15 La Legge
Inserito in - Leggi - Odontoiatria - Stato