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Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia.

pubblicata il 28 Settembre 2005


D.P.R. 28-02-1980, n. 135

Preambolo
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Allegato — Tabella XVIII-bis
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Riconosciuta la necessità di adeguare l'ordinamento degli studi alla normativa C.E.E.;
Sentito anche il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1
Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, le modalità di ammissione, la durata e
l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella, annessa al presente decreto, firmata,
d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione (allegato).
Art. 2
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, è aggiunta la "laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di medicina e
chirurgia rilascia anche la "laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
Dopo la tabella XVIII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita la tabella allegata al presente
decreto, che assume il numero XVIII-bis.
Art. 3
1/4 La Legge
Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria comincerà a funzionare a decorrere dall'anno
accademico 1980-81 con il primo ed il secondo anno di corso. Negli anni accademici successivi
funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al secondo.
La laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potrà comunque essere rilasciata prima della fine
dell'anno accademico 1983-84.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato — Tabella XVIII-bis
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Durata del corso di studi: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.
Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Ammissione al corso: Nel far luogo all'istituzione del corso di laurea si deve tener conto delle
strutture disponibili (cliniche e didattiche) per la determinazione del numero e delle modalità di
accesso degli studenti.
Le relative decisioni dovranno essere sottoposte al parere vincolante del Consiglio universitario
nazionale.
Insegnamenti fondamentali
Biennio:
1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.
Triennio:
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
2/4 La Legge
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).
Insegnamenti complementari
* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in
medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.
Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un
tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere
le relative prove di esame.
Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti
dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve
aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in
due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni
cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da
richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.
Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di
corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti
resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di
Non si può essere ammessi a Se non si è superato l'esame di:
sostenere l'esame di:
fisiologia umana e dell'apparato istituzioni di anatomia umana normale e
stomatognatico; dell'apparato stomatognatico;
patologia generale; chimica;
biologia generale applicata agli studi
medici;
fisica medica;
patologia speciale medica e metodologia fisiologia umana e dell'apparato
clinica (compresa la pediatria); stomatognatico;
patologia speciale chirurgica e patologia generale;
propedeutica clinica; patologia speciale medica e metodologia
clinica (compresa la pediatria);
patologia speciale chirurgica e
propedeutica clinica;
clinica odontostomatologica. istituzioni di anatomia ed istologia
patologica;
patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia speciale odontostomatologica.
3/4 La Legge
biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia
generale (compresa la citologia).
Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con
iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del
secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea
precedente.
Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito
esame di Stato.
4/4 La Legge


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