DGR n.2520 del 6 dicembre 2004
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI STUDI ODONTOIATRICI SINGOLI O
ASSOCIATI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DGR N.327/04 E N. 1099/04
PROT. N. (PRC/04/39509)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004
avente ad oggetto: “Applicazione della L.R. n.34/98 in
materia di autorizzazione e di accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie e dei
professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro
normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”
ha, tra l’altro, ai punti 1.5 e 1.6 del dispositivo,
provveduto a dare attuazione alla norma di cui al secondo
comma dell’articolo 8 ter del DLgs.n.502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni circa la necessità di
autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie anche
“per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”
stabilendo che i professionisti titolari degli studi di
cui trattasi alla data di adozione del provvedimento
stesso, debbano avanzare domanda di autorizzazione al
Comune competente per territorio entro 180 giorni dalla
medesima data;
- che con successiva propria deliberazione 7 giugno 2004, n.
1099 si è provveduto al differimento al 31.12.2004 della
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di autorizzazione da parte dei suddetti
professionisti;
Valutato che la rilevante complessità e novità degli
adempimenti cui i soggetti interessati devono dar corso,
motivino l’opportunità di estrapolare dalla citata
deliberazione n. 327/04, riguardante la generalità delle
strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, le tematiche
specifiche concernenti l’autorizzazione degli studi
odontoiatrici, raccogliendole in un unico provvedimento di
carattere ricognitivo che, tenendo conto della peculiarità
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della categoria degli studi stessi, consenta una
sistematizzazione chiara ed esaustiva dei requisiti
necessari per l’esercizio e del relativo iter
amministrativo;
Puntualizzato che i requisiti e gli aspetti affrontati nel
provvedimento ricognitivo di cui al punto precedente
riguardano esclusivamente l’espletamento dell’attività in
studi odontoiatrici singoli o associati e che, di
conseguenza, qualora la stessa venga svolta in sedi
rientranti nella categoria degli ambulatori
monospecialistici o in quella dei poliambulatori i requisiti
a cui fare riferimento sono quelli previsti dall’allegato n.
1 della citata deliberazione n. 327/04, per cui, con il
presente provvedimento, la dizione “Ambulatorio/studio
odontoiatrico” di cui all’allegato medesimo (AOAU) è da
intendersi modificata in “Ambulatorio odontoiatrico”;
Rilevato:
− che la previsione di cui al secondo comma dell’art. 8
ter della D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni circa la necessità di autorizzazione
all’esercizio degli studi odontoiatrici comporti,
anche a fini di omogeneità con quanto effettuato con
la richiamata deliberazione n. 327/04 per le
strutture storicamente assoggettate al regime di
autorizzazione, la correlazione di tale previsione
normativa a quella di cui al primo comma del medesimo
art. 8 ter circa una diversificazione di taluni
elementi del sistema autorizzatorio, a seconda che lo
stesso sia riferito a nuove strutture o a strutture
già esistenti;
− che, tuttavia, a differenza di quanto stabilito per
la generalità delle strutture sanitarie con la più
volte citata deliberazione n. 327/04, la data di
passaggio dal vecchio al nuovo regime non possa
essere riferita alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 229/99 ma ad una data comunque successiva a
quella di recepimento e regolamentazione regionale
della materia;
− che, a modificazione ed integrazione di quanto
stabilito al punto 1.6 del dispositivo della
deliberazione n. 327/04, per i motivi detti, la data
entro cui i titolari degli studi già in esercizio
3
devono inoltrare domanda di autorizzazione al Comune
competente per territorio debba essere quella di
produzione della domanda stessa da parte del
professionista e comunque non successiva al termine
massimo previsto al paragrafo seguente;
Considerato che la ricognizione e la sistematizzazione
dei requisiti degli studi odontoiatrici effettuata con il
presente provvedimento comporti l’opportunità di individuare
un lasso temporale sufficiente a consentire sia ai
professionisti che ai Comuni ed alle Commissioni L.R. 34/98
dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL
regionali una omogenea e puntuale valutazione della portata
delle innovazioni introdotte, per cui si ritiene opportuno
procrastinare ulteriormente il termine di presentazione
della domanda di autorizzazione all’esercizio, già differito
al 31.12.2004 con propria deliberazione n. 1099/04, fino al
22 febbraio 2005, coincidente con un anno dall’adozione
della richiamata deliberazione n. 327/04;
Ritenuto, quale conseguenza di quanto prima esplicitato,
che mentre gli studi odontoiatrici attivati successivamente
alla data del 22 febbraio 2005 dovranno essere in possesso
di tutti i requisiti (strutturali, impiantistici,
tecnologici ed organizzativi) stabiliti dalla più volte
richiamata deliberazione n. 327/04, così come meglio
specificati ed integrati dall’allegato n. 1 al presente
provvedimento, quelli già esistenti alla data di
presentazione della domanda potranno, fermo restando il
possesso dei requisiti impiantistici, tecnologici ed
organizzativi, fruire delle particolari deroghe di natura
strutturale previste dal medesimo allegato n. 1 fino al
verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 8 ter,
primo comma del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, nei termini illustrati al punto 1.4 del
dispositivo della richiamata deliberazione n. 327/04;
Valutato tuttavia che la natura monospecialistica dello
studio odontoiatrico, singolo o associato, consenta di
attribuire rilevanza, tra gli eventi richiamati al punto
precedente, alla sola ipotesi dell’ampliamento di natura
edilizia, per cui al verificarsi di tale evento, lo studio
medesimo, singolo o associato, dovrà dimostrare di essere in
possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati, con la
puntualizzazione che eventuali modificazioni soggettive
circa la titolarità dello studio, nel frattempo intervenute,
non rientrano nella casistica prima evidenziata;
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Ritenuto opportuno, al fine di evitare disparità di
trattamento con le altre categorie di studi professionali
soggetti di autorizzazione di cui al punto 1.5 del
dispositivo della più volte richiamata deliberazione n.
327/04, di procrastinare alla medesima data del 22 febbraio
2005 anche la scadenza delle domande di autorizzazione
all’esercizio delle altre categorie di studi professionali
soggetti ad autorizzazione;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott.
Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;
Acquisito il parere favorevole della Commissione
consiliare “Sanità e Politiche Sociali” espresso nella
seduta del 1 dicembre 2004;
su proposta dell’Assessore alla Sanità
a voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare, a modificazione ed integrazione
dell’allegato n. 1 alla propria deliberazione n.
327/04, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, l’allegato n. 1 concernente
l’elencazione dei requisiti generali e specifici per
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte
degli studi odontoiatrici singoli o associati e
l’allegato n. 2 riguardante le problematiche circa
l’autorizzazione all’esercizio da parte degli studi
stessi;
2. di dare atto che la dizione “Ambulatorio/studio
odontoiatrico” (AOAU) di cui all’allegato n. 1 alla
deliberazione n, 327/04 è da intendersi modificata in
“Ambulatorio odontoiatrico”;
3. di prorogare al 22 febbraio 2005 il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di autorizzazione al
funzionamento da parte degli studi odontoiatrici e
delle altre categorie di studi professionali soggetti
ad autorizzazione, modificando quanto disposto con
propria deliberazione 7 giugno 2004, n. 1099;
5
4. a modificazione di quanto previsto al punto 1.6 del
dispositivo della propria deliberazione n. 327/04,
quali studi odontoiatrici esistenti, singoli o
associati, vanno intesi quelli che, successivamente
alla data di adozione della richiamata deliberazione e
comunque entro il 22 febbraio 2005, abbiano dato corso
all’avvio del procedimento amministrativo per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
5. di stabilire che gli studi odontoiatrici attivati
successivamente alla data di cui al precedente punto 3.
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti
(strutturali, impiantistici, tecnologici ed
organizzativi) di cui al precedente punto 1), non
potendo usufruire delle deroghe esplicitamente previste
dall’allegato stesso;
6. di stabilire che gli studi odontoiatrici già esistenti
alla data di presentazione della domanda potranno,
fermo restando il possesso dei requisiti impiantistici,
tecnologici ed organizzativi, fruire delle particolari
deroghe di natura strutturale previste dal medesimo
allegato n. 1 fino al verificarsi di uno degli eventi
di cui all’art. 8 ter, primo comma del D.Lgs. n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni,
limitatamente alla sola ipotesi dell’ampliamento di
natura edilizia. Pertanto, al verificarsi di tale
evento, lo studio medesimo dovrà dimostrare di essere
in possesso anche dei requisiti edilizi prima derogati.
Eventuali modificazioni soggettive circa la titolarità
dello studio, nel frattempo intervenute, non rientrano
nella casistica prima evidenziata;
7. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo
allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna.
- - -
6
Allegato n. 1
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DEGLI STUDI
ODONTOIATRICI SINGOLI O ASSOCIATI
N.B.: Per motivi di opportunità, per ciascun requisito (generale e specifico) si mantiene la numerazione attribuita allo stesso dall’allegato n. 1 alla
deliberazione di Giunta regionale n. 327/04
REQUISITI GENERALI DEGLI STUDI ODONTOIATRICI SINGOLI O ASSOCIATI
CODICE REQUISITO NOTE
4. Struttura RGAU 4 Negli ambienti dove soggiornano o accedono i
pazienti e negli ambienti di lavoro devono
essere assicurati adeguati livelli di comfort
ambientale. Le superfici ambientali devono
possedere caratteristiche tali (esempio tipo di
materiale), da permettere i processi di pulizia e
disinfezione, in modo da ridurre la carica
microbica presente e rendere gli ambienti
igienicamente confortevoli
Impianti RGAU 4.1 Tutti i locali adibiti ad attività sanitaria devono
essere classificati ai fini degli impianti elettrici
secondo la norma CEI 64-8/7 e i successivi
aggiornamenti
RGAU 4.2 Gli impianti a servizio dei locali adibiti ad
attività sanitarie devono essere verificati
secondo la periodicità prevista da norme di
buona tecnica (es. Norme CEI )
5.Attrezzature e
dispositivi medici
RGAU 5 Devono essere effettuati i collaudi di accettazione
per le apparecchiature biomediche
N.B. I controlli (collaudi di accettazione)
devono essere effettuati sulle apparecchiature
di nuova acquisizione
Con evidenze di:
- documentazione relativa alla verifica della
corretta installazione dell'apparecchiatura e del
rispetto delle norme di sicurezza;
- documentazione relativa all'effettuazione delle
prove di accettazione e di funzionamento per le
apparecchiature biomediche;
- documentazione attestante il giudizio di
idoneità all'uso clinico delle attrezzature che
impiegano radiazioni ionizzanti.
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RGAU 5.1 Le apparecchiature devono essere corredate
della documentazione prevista dalla legge
(libretti autoclavi, manuali d'uso, etc.)
6.Formazione RGAU 6.1 Devono essere effettuate attività di formazione
ai sensi della normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro
8. Procedure generali RGAU 8.8 Procedure/istruzioni operative per assicurare la
prevenzione e il controllo delle infezioni:
- lavaggio delle mani (lavaggio sociale,
antisettico e chirurgico)
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.9 - decontaminazione, pulizia, disinfezione e
sterilizzazione dei dispositivi medici
riutilizzabili
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.10 - decontaminazione e pulizia ambientale in
base all'area a basso, medio ed alto rischio
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.11 - antisepsi, disinfezione, sterilizzazione Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.12 - smaltimento di tutti i rifiuti secondo la
normativa vigente
RGAU 8.14 - precauzioni universali o standard Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.15 - precauzioni atte ad evitare la trasmissione di
microrganismi per contatto, per via aerea e
tramite goccioline di "droplet " (precauzioni di
isolamento).
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.16 - gestione dei dispositivi di protezione per il
personale sanitario
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.17 - gestione del Rischio biologico occupazionale Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.18 - precauzioni per ridurre il rischio di infezione
nella esecuzione delle specifiche procedure
invasive effettuate
Formulate secondo i principi dell'EBM e
periodicamente aggiornate.
RGAU 8.19 - gestione farmaci: procedure di conservazione
e controllo scadenze
RGAU 8.20 - prelievo, conservazione, trasporto dei
materiali biologici da sottoporre ad
accertamento
RGAU 8.22 Deve essere prevista una procedura
(comprensiva di strumenti, presidi, farmaci,
ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia
8
della struttura, la gestione dell'emergenza
RGAU 8.23 Deve essere prevista una procedura che
garantisca la rintracciabilità dei materiali
impiantabili
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REQUISITI SPECIFICI DEGLI STUDI ODONTOIATRICI SINGOLI O ASSOCIATI
CODICE REQUISITO NOTE
1. Requisiti strutturali SOAU 1 Locale operativo, provvisto di riunito
odontoriatrico, riservato esclusivamente
all'espletamento di attività odontoiatrica , avente
dimensione non inferiore a 12 mq e dotato di
lavabo
N.B. :
1) Il locale operativo, se di dimensioni
adeguate, può essere articolato in più box con
pareti fisse/mobili, anche non a tutta altezza,
ma comunque idonei a garantire la privacy del
paziente. I box devono avere dimensioni
minime di 9 mq.; eventuali deroghe, valutate in
relazione alla planimetria del box e al layout
degli arredi, devono comunque tenere conto
della necessità di assicurare spazi tali da
garantire la sicurezza e la razionalità degli
interventi
2) Ciascun locale operativo/box può contenere
un solo riunito, con esclusione dei locali
riservati esclusivamente all’esercizio
dell’attività di ortodonzia, per i quali è
possibile, compatibilmente con gli spazi
disponibili e nella salvaguardia della privacy
dei pazienti, la presenza di un numero
superiore di apposite poltrone. L’attività di
ortodonzia stessa non deve comportare
manovre cruente
Caratteristiche del lavabo: il rubinetto deve
essere attivato a pedale, a fotocellula, a leva.
Attrezzato con dispensatore di sapone e/o
detergente antisettico e con salviette
monouso
Deroghe per gli studi esistenti:
Per gli studi in attività alla data di
presentazione della domanda di
autorizzazione e comunque prodotta entro il
22.2.2005, la superficie del locale operativo
nel quale viene erogata la prestazione può
essere inferiore a 12 mq. ma, comunque, non
inferiore a 9 mq.
SOAU 1.1 Spazio separato di almeno 4 mq., aggiuntivo
rispetto ai 12 mq., (9mq) o in alternativa locale di
almeno 4 mq. da utilizzare per la
decontaminazione, pulizia, disinfezione,
sterilizzazione dei dispositivi medici. La
sterilizzazione può essere data in gestione esterna
purchè siano soddisfatti i requisiti di legge
N.B.:
All’interno di ciascun locale operativo deve
essere comunque possibile effettuare la
decontaminazione preliminare o la messa in
sicurezza degli strumenti contaminati.
Deroghe per gli studi esistenti:
Per gli studi in attività alla data di cui al
punto precedente la superficie di 4 mq. può
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Per spazio separato si intende un’area, anche
fisicamente non isolata, ricavata all’interno del
locale operativo o in altro locale idoneo.
essere articolata anche in più spazi separati
purchè all’interno di ciascun locale operativo
sia possibile effettuare la decontaminazione
preliminare o la messa in sicurezza degli
strumenti contaminati.
SOAU 1.2 Qualora l'attività venga espletata in ulteriori
locali, questi ultimi, debbono avere una superficie
non inferiore a 9 mq. e possedere tutte le
caratteristiche previste per il locale operativo
SOAU 1.3 I locali operativi devono essere dotati di
pavimenti lavabili, pareti lavabili per un'altezza
non inferiore a 2 mt.
SOAU 1.4 Locale/spazio per attività amministrative,
accettazione, archivio
N.B. Il locale/spazio può essere comune con
quello riservato all’attesa
SOAU 1.5 Locale/spazio per attesa adeguatamente arredato,
con numero di posti a sedere commisurato ai
volumi di attività
N.B. Il locale/spazio può essere comune con
quello dedicato alle attività amministrative
SOAU 1.6 Servizio/i igienico/i per gli utenti
SOAU 1.7 Servizio igienico per il personale
Deroghe per gli studi esistenti:
Negli studi già in attività il servizio igienico
può essere comune utenti/personale
SOAU 1.8 Spazio/locale da adibire a spogliatoio del
personale
SOAU 1.9 Locale/spazio per deposito materiale pulito che
può essere stoccato in un armadio, qualora non sia
presente in elevate quantità
SOAU 1.10 Locale/spazio per deposito materiale sporco e
materiale di pulizia
SOAU 1.11 Locale/spazio o armadio per deposito materiale
d'uso, attrezzature, strumentazioni, a seconda della
quantità
2. Requisiti SOAU 2 L'ambulatorio deve essere dotato di nodo
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impiantistici equipotenziale ed interruttore differenziale con
"In" inferiore o uguale a 30 mA
3. Requisiti tecnologici AOAU 3 Arredi lavabili, idonei all'attività svolta
AOAU 3.1 Armadio farmaci
AOAU 3.2 Il numero delle poltrone odontoiatriche e la
dotazione tecnologica debbono essere adeguate
alla tipologia e quantità delle prestazioni erogate
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Allegato n. 2
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEGLI STUDI
ODONTOIATRICI
DIFFERENZE CONCETTUALI TRA STUDIO E AMBULATORIO
Per studio odontoiatrico si intende l’ambiente privato e personale in cui
l’odontoiatra esercita la propria libera attività professionale, in forma singola o associata, a
favore dei clienti.
Ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile “Il prestatore d'opera deve eseguire
personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto
o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”. Tale norma consente
all’odontoiatra di avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di colleghi
particolarmente esperti in specifici settori (implantologia, ortodonzia, ecc.) senza che ciò
configuri la trasformazione di studio in ambulatorio.
Diverso è il caso della presenza, nel medesimo contesto, di un laboratorio
odontotecnico. Tale situazione comporta, necessariamente, l’autorizzazione della struttura
come ambulatorio, fermo restando che il laboratorio può operare esclusivamente per
l’ambulatorio e non deve essere dotato di accesso indipendente.
A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo studio non assume rilevanza
autonoma, in quanto la sua funzione strumentale rispetto al professionista lo lega
inscindibilmente allo stesso e alle sue vicende personali. Questa modalità di esercizio è
stata tradizionalmente trattata alla stregua delle altre professioni e ha trovato un limite,
come per la generalità delle professioni, nella sola normativa eventualmente presente nei
regolamenti comunali e/o condominiali.
L’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
innovando in materia a fini di una maggior tutela della salute pubblica, ha esteso la
necessità di autorizzazione all’esercizio anche ad alcune categorie di studi professionali,
tra cui, in primo luogo, quelli odontoiatrici.
Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la
responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.
L’associazione, infatti, in quanto società interna tra i professionisti, è lo strumento di cui gli
stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese
di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l’acquisto delle apparecchiature
o del materiale di consumo, ecc.
La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano, ognuno autonomamente
e singolarmente, l’attività professionale cui sono abilitati esonera lo studio associato dalla
necessità di un direttore sanitario.
Qualora l’associazione comporti la presenza di professionisti operanti non nella
medesima, ma in discipline specialistiche diverse, ci si trova in presenza di un ambulatorio
o di un poliambulatorio. Ai fini che qui interessano, l’associazione, infatti, presuppone una
sostanziale identità delle problematiche inerenti l’esercizio professionale tra i soggetti
associati: da ciò discende non solo quanto prima puntualizzato in ordine all’associabilità
esclusivamente tra professionisti operanti nella medesima disciplina, ma anche
l’impossibilità di un’associazione tra studi assoggettati al regime di autorizzazione e studi
non rientranti in tale tipologia.
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La circostanza che il provvedimento di autorizzazione debba essere intestato a tutti i
professionisti associati è, infatti, un ulteriore elemento a conferma di quanto sopra
puntualizzato.
Del tutto diversa è l’ipotesi in cui più professionisti espletino la propria attività professionale
nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera
totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In altri termini, a parte la possibilità di
condivisione dell’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione, l’erogazione
delle prestazioni di ciascuno non deve comportare l’utilizzazione in comune di eventuali
attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività, né deve esistere una comune
organizzazione amministrativa. In presenza delle caratteristiche prima illustrate il locale
dove i singoli professionisti espletano la propria attività conserva la natura di studio anche
laddove uno o più di essi abbiano necessità di autorizzazione all’esercizio. Al contrario,
qualora non sussistano le condizioni sopra descritte ci si trova in presenza di un
poliambulatorio, con necessità dei relativi requisiti, ivi compresa la necessità del direttore
sanitario.
Per completezza di informazione si ritiene opportuno puntualizzare che per
ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio sanitario aperto al pubblico (con vincolo
dei giorni e degli orari di apertura) avente individualità ed organizzazione propria ed
autonoma, in cui sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti. Esso
presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura e può essere autorizzato
anche a nome di chi non sia odontoiatra, purché nello stesso sia garantita la presenza di
un odontoiatra con qualifica di direttore sanitario responsabile.
In altri termini, nell’ambulatorio si determina una separazione tra attività
professionale espletata nell’ambulatorio, come nelle altre più complesse strutture sanitarie,
e gestione dell’impresa. Mentre il titolare di quest’ultima è responsabile della
predisposizione e del mantenimento del contesto necessario per l’esercizio dell’attività,
l’attività professionale e le relative prestazioni, anche se erogate in nome dell’impresa
sanitaria, possono far capo solo a personale munito dei titoli professionali previsti che,
legato a diverso titolo all’impresa sanitaria, opera nell’ambito della organizzazione a tal
fine predisposta.
La responsabilità di natura imprenditoriale viene, quindi, ad essere separata rispetto
all’attività tecnico-organizzativa, propria del direttore sanitario, ed a quella tecnicoprofessionale,
propria del professionista, con la conseguenza che l’eventuale
avvicendamento di tali figure tecniche lascia inalterata nel tempo l’impresa ed
eventualmente anche la sua ragione sociale.
Considerazioni analoghe riguardano l’inserimento dell’attività odontoiatrica in un contesto
polispecialistico, quale è il poliambulatorio.
La deliberazione n. 327/04, a differenza della precedente regolamentazione di cui alla
DGR n. 125/99, procede alla definizione dei requisiti specifici per l’esercizio dell’attività
sanitaria, ritenendo superfluo il richiamo alla normativa di carattere generale che, in
quanto derivante da disposizioni legislative nazionali aventi, come tali, portata generale,
devono essere riferite a tutte le strutture aperte al pubblico, sanitarie e non.
Tale impostazione è riferibile, per quanto riguarda gli studi professionali, singoli o
associati, in particolare alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche di cui
alla legge. n. 13/89 e successive integrazioni e modificazioni. Poiché gli studi odontoiatrici
sono del tutto assimilabili, sotto questo profilo, agli studi sedi di esercizio delle altre
professioni intellettuali protette (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.), si ritiene che il
comportamento da tenere relativamente agli studi medici, non possa assumere
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caratteristiche difformi rispetto a quanto avviene in sede di valutazione del rispetto della
normativa in parola per il complesso degli studi professionali. L’autorizzazione di cui all’art.
8 ter del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al quale
è stata adottata la DGR. n. 327/04 trova, infatti, la sua ratio in elementi di natura igienicosanitaria,
con particolare riferimento al problema della trasmissione di malattie infettive,
per cui le relative disposizioni vanno applicate con riferimento a tali aspetti e non ad
aspetti aventi natura diversa, i quali, tra l’altro, potrebbero determinare una disparità di
trattamento dei professionisti di cui trattasi rispetto ad altre categorie professionali.
A maggior ragione, se si tiene conto che lo studio (singolo o associato), tra l’altro, è
struttura “tecnicamente” non aperta al pubblico, relativamente alla cui attività il titolare
assume in termini discrezionali ogni decisione in ordine agli orari ed ai giorni di apertura,
ivi compresa la possibilità di esercitare una selezione sulla propria clientela.
Ovviamente quanto sopra detto riguarda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in regime
libero-professionale: l’eventuale accreditamento istituzionale del professionista potrà
richiedere ulteriori requisiti al fine di garantire uguali condizioni di accesso a tutti i cittadini.
PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
1) Studi già in esercizio
Gli studi odontoiatrici in esercizio alla data di presentazione della domanda di
autorizzazione e comunque non successivamente al 22.2.2005 devono inoltrare al
Comune competente per territorio, apposita domanda di autorizzazione, allegando la
documentazione necessaria.
La presentazione della domanda entro la scadenza del termine abilita lo studio a
protrarre l’attività, con le caratteristiche risultanti dalla documentazione allegata, fino al
rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto o al suo eventuale diniego. Nella
prima ipotesi lo studio, in quanto riscontrato in possesso di tutti i requisiti previsti, viene
autorizzato a nome del professionista (o dei professionisti associati) e può quindi protrarre
l’attività a tempo indeterminato, fatta salva la conferma quadriennale da effettuare
attraverso l’autocertificazione di cui al primo comma dell’articolo 5 della Legge regionale n.
34/98.
Nell’ipotesi in cui, invece, in sede di verifica, il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL competente accerti la mancanza di uno o più dei requisiti previsti, (salvo
il caso in cui emergano gravi carenze dalle quali possa derivare un immediato pregiudizio
per la sicurezza degli assistiti), il Comune notifica al/ai professionista/i gli eventuali
adempimenti da eseguire, stabilendo un tempo massimo di esecuzione degli stessi.
Alla scadenza del termine, previa verifica dell’avvenuto superamento delle carenze
riscontrate, il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione o alla notifica del suo
diniego. In questa seconda ipotesi, l’eventuale protrazione dell’attività dello studio – così
come la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito - sarà da ritenere,
a tutti gli effetti, illegittima, con conseguente possibile applicazione delle sanzioni, anche
penali, previste dalla legge.
2) Studi di nuova istituzione
L’avvio dell’attività professionale è subordinato al rilascio del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio da parte del Comune, previa presentazione, anche in questo
caso, della domanda corredata dagli allegati previsti. L’eventuale esercizio in mancanza di
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autorizzazione determina la rilevanza penale dell’attività espletata, ai sensi dell’art. 193 del
TT.UU.LL.SS. del 1934.
Inserito in - Delibere - Odontoiatria - Regione Emilia Romagna